Votare è il minimo: ma la Costituzione chiede qualcosa di molto più impegnativo di una croce su una scheda?
Il diciannovesimo articolo della Costituzione, la libertà di coscienza che nessuno Stato dovrebbe toccare, e il confine tra fede privata e religione di Stato
di Francesco Giannetta — Maggio 2026
«La coscienza è l’unico giudice infallibile che l’uomo possieda. Non la legge, non il potere, non la maggioranza — la coscienza. E nessuno Stato che si rispetti ha il diritto di entrarci dentro.» — Don Lorenzo Milani, Lettera ai cappellani militari, 1965
Un articolo che protegge l’invisibile
Gli articoli precedenti proteggevano cose tangibili — il corpo, la casa, le comunicazioni, la piazza, le associazioni. L’articolo 19 protegge qualcosa di diverso e di più profondo: la dimensione interiore della persona, il territorio più privato che esista, quello in cui si formano le convinzioni ultime sul senso della vita, sull’esistenza di Dio, sulla propria collocazione nell’universo.
«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.»
Un solo comma. Denso, preciso, straordinariamente ampio nella sua protezione. Quattro libertà in una: professare la propria fede, farne propaganda, esercitare il culto in privato, esercitarlo in pubblico. Con un solo limite — i riti contrari al buon costume, formula volutamente elastica che la giurisprudenza ha interpretato in modo restrittivo.
E con una parola iniziale che non va mai dimenticata: tutti. Non i cittadini italiani — tutti. Stranieri, apolidi, migranti, chiunque si trovi sul territorio italiano ha diritto alla libertà religiosa garantita dall’articolo 19. È una delle pochissime norme costituzionali che non limita la propria protezione ai cittadini.
Un articolo mal collocato
Prima di entrare nel merito dell’articolo 19 vale la pena notare una cosa che gli studiosi di diritto costituzionale sottolineano spesso: l’articolo 19 non tutela solo la libertà religiosa. Tutela la libertà di coscienza — in senso più ampio.
La Corte Costituzionale ha progressivamente interpretato l’articolo 19 come protezione non solo delle fedi religiose tradizionali ma di qualsiasi sistema di convinzioni che risponda alle domande ultime dell’esistenza — incluso l’ateismo, l’agnosticismo, il laicismo come scelta di vita consapevole. Chi non crede in nessun dio ha lo stesso diritto di professare quella non-fede di chi crede. Chi ha una visione laica del mondo ha lo stesso diritto di esprimerla di chi ha una visione religiosa.
Questo ampliamento interpretativo è fondamentale: significa che l’articolo 19 non protegge solo i credenti da uno Stato che vuole imporgli una religione diversa. Protegge anche i non credenti da uno Stato che vuole imporre loro una religione qualsiasi.
La storia: vent’anni di religione di Stato
Per capire l’articolo 19 bisogna ricordare che l’Italia fascista aveva fatto del cattolicesimo una religione di Stato — non solo nella pratica ma nei Patti Lateranensi del 1929, che definivano la religione cattolica “la sola religione dello Stato italiano.” Non una religione tra le tante, non la religione della maggioranza — la religione dello Stato. Con tutto ciò che questo implicava: l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole, i simboli religiosi negli uffici pubblici, il riconoscimento privilegiato delle istituzioni ecclesiastiche.
Per le minoranze religiose — i valdesi, gli ebrei, gli avventisti, i testimoni di Geova — questo significava una condizione di subordinazione istituzionale che andava ben oltre la discriminazione culturale. Significava che lo Stato non riconosceva pienamente la loro identità religiosa, che la loro fede era tollerata ma non equiparata, che la loro presenza pubblica era limitata e condizionata.
I costituenti che scrissero l’articolo 19 volevano rompere definitivamente con questo sistema. “Tutti hanno diritto” — non i cattolici, non i cristiani, non i credenti. Tutti. E il diritto non è solo privato — è anche pubblico, anche associato, anche propagandistico. Lo Stato non ha una religione. I cittadini hanno una libertà.
Professare, propagandare, praticare: tre libertà distinte
L’articolo 19 protegge in realtà tre libertà distinte che vale la pena distinguere.
La libertà di professare è la più intima — il diritto di avere le proprie convinzioni religiose o irreligiose senza dover rendere conto a nessuno. Nessuno può essere costretto a dichiarare la propria fede, nessuno può essere discriminato per le proprie convinzioni religiose, nessuno può essere obbligato a partecipare a pratiche religiose non proprie. È la libertà di coscienza nel senso più puro.
La libertà di fare propaganda è quella più controversa — ma anche quella che distingue una democrazia autentica da una che protegge solo le fedi già consolidate. Fare propaganda della propria religione significa proselitismo — convincere altri della verità della propria fede. È un diritto che spesso genera tensioni, soprattutto quando riguarda religioni minoritarie o nuovi movimenti religiosi. La Corte Costituzionale ha chiarito che il proselitismo è protetto dall’articolo 19, con l’unico limite della violenza o della coercizione psicologica intollerabile.
La libertà di culto — in privato e in pubblico — è quella più visibile: le processioni, le preghiere collettive, i riti, le cerimonie. In privato è praticamente assoluta. In pubblico è soggetta alle stesse limitazioni dell’articolo 17 sulla libertà di riunione — motivi di sicurezza e incolumità pubblica, non motivi di contenuto o di gradimento politico.
Il crocifisso nelle aule: il dibattito che non finisce
L’articolo 19 letto insieme all’articolo 7 — quello sui rapporti tra Stato e Chiesa — produce la questione più dibattuta della laicità italiana: i simboli religiosi negli spazi pubblici. Il crocifisso nelle aule scolastiche, nei tribunali, negli uffici pubblici — è compatibile con un articolo 19 che protegge la libertà religiosa di tutti, inclusi i non credenti?
La Corte Costituzionale non si è mai pronunciata definitivamente sulla questione. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lo ha fatto — prima condannando l’Italia nel 2009 nel caso Lautsi, poi ribaltando la condanna nel 2011 con la Grande Camera, che ha riconosciuto agli Stati un margine di apprezzamento nella gestione dei simboli religiosi negli spazi pubblici.
Il dibattito resta aperto. Da un lato: il crocifisso è un simbolo religioso che lo Stato espone in spazi destinati a tutti i cittadini, inclusi quelli di altre fedi o senza fede — e questo può essere percepito come un’imposizione della religione maggioritaria. Dall’altro: il crocifisso ha anche un valore culturale e storico che trascende la sua dimensione puramente religiosa, e rimuoverlo potrebbe essere percepito come un atto di ostilità verso la tradizione culturale della maggioranza.
Non c’è una risposta semplice. Ma la domanda — chi decide quali simboli lo Stato espone negli spazi di tutti? — è pienamente costituzionale e merita una risposta che non sia semplicemente “si è sempre fatto così.”
Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero
Se l’articolo 19 fosse il parametro reale delle politiche religiose, nessun cittadino italiano potrebbe essere discriminato per le proprie convinzioni religiose o irreligiose — né nel lavoro, né nell’accesso ai servizi pubblici, né nella vita sociale. Questa garanzia vale sulla carta ma non sempre nella pratica: le discriminazioni religiose, spesso mascherate da discriminazioni culturali, esistono e persistono.
Il proselitismo delle religioni minoritarie — dai Testimoni di Geova alle comunità islamiche, dai nuovi movimenti religiosi alle chiese evangeliche — riceverebbe la stessa protezione del proselitismo cattolico. Non perché tutte le religioni siano equivalenti nei loro contenuti, ma perché la Costituzione non entra nel merito dei contenuti — protegge il diritto di esprimerli.
L’obiezione di coscienza — il diritto di rifiutare obblighi di legge per ragioni di coscienza profonda — avrebbe un riconoscimento più ampio e più coerente. Non solo per i testimoni di Geova rispetto al servizio militare o per i medici rispetto all’aborto: per chiunque abbia convinzioni di coscienza profonde che confliggono con obblighi di legge, con una valutazione caso per caso che bilanci i diritti in gioco.
Un’applicazione vissuta
La libertà di coscienza è la libertà che rende possibili tutte le altre. Senza di essa, non c’è libertà di pensiero, non c’è libertà di stampa, non c’è libertà politica. È il fondamento — il luogo in cui si forma il giudizio autonomo che poi si esprime nel voto, nella piazza, nell’associazione, nel giornalismo.
Ho sempre cercato di esercitare il giornalismo come atto di coscienza — non come mestiere neutro di trasmissione delle notizie, ma come impegno civile che parte da convinzioni profonde sul valore della verità, della trasparenza, della partecipazione democratica. Novita.inonda.tv non è un’agenzia di stampa: è una voce — consapevolmente parziale nel senso di avere una parte, quella dei cittadini e del territorio, non nel senso di falsare i fatti.
Questo è possibile perché l’articolo 19 — letto in senso ampio come libertà di coscienza — protegge anche la coscienza del giornalista. Il diritto di avere convinzioni, di esprimerle, di costruire su di esse un progetto editoriale coerente. Non la libertà di inventare i fatti — la libertà di interpretarli secondo una coscienza formata e dichiarata.
Salento Dinamico nasce da convinzioni di coscienza prima ancora che da analisi politiche. La convinzione che questo territorio meriti di stare in piedi. Che la sua cultura e la sua storia abbiano un valore che va difeso. Che le persone che ci vivono abbiano diritto a un futuro che non sia solo emigrazione o rassegnazione. Queste non sono posizioni politiche contingenti — sono convinzioni profonde che l’articolo 19, nella sua lettura più ampia, protegge e garantisce.
La stella polare di Salento Dinamico
Il Salento è un territorio profondamente segnato dalla spiritualità — cattolica nella forma prevalente, ma anche greca, ebraica nelle sue tracce storiche, araba nelle sue influenze culturali, animista nelle radici della pizzica e della tarantella. Una terra in cui il sacro e il profano si mescolano da millenni in modi che nessuna catalogazione religiosa riesce a catturare del tutto.
Rispettare questa complessità — raccontarla senza ridurla a un’unica tradizione, valorizzarla nella sua pluralità — è un atto che l’articolo 19 rende possibile e necessario. Non la libertà di non avere fede — la libertà di avere la propria, qualunque essa sia, e di esprimerla senza dover chiedere il permesso a nessuno.
Anche questo è Salento Dinamico: un territorio in cui le coscienze sono libere, le fedi sono rispettate, e nessuno è più italiano o più salentino degli altri per il dio che sceglie di pregare — o di non pregare.
Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Lautsi c. Italia, sentenza Grande Camera 2011; Corte Costituzionale italiana, giurisprudenza sulla libertà di coscienza e di religione; Don Lorenzo Milani, Lettera ai cappellani militari, 1965; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 19; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.















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