Lo Stato può impedirti di fare ciò che vuoi della tua vita: ma fino a dove arriva il suo diritto di farlo?
Il ventunesimo articolo della Costituzione, la libertà di pensiero e di parola che il fascismo aveva spento, e il confine tra informazione e manipolazione nell’era dei social
di Francesco Giannetta — Maggio 2026
«La libertà di stampa non è un privilegio dei giornalisti. È un diritto dei cittadini — il diritto di sapere, di essere informati, di poter formare un giudizio autonomo sulla realtà in cui vivono.» — Indro Montanelli, discorso all’Ordine dei Giornalisti, 1968
L’articolo che mi riguarda più degli altri
Ci sono articoli della Costituzione che difendo come principi generali — importanti, necessari, fondamentali per tutti. E poi c’è l’articolo 21, che difendo anche come atto personale: perché è l’articolo che rende possibile quello che faccio ogni giorno.
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.»
Sei commi — il più lungo e articolato tra quelli che abbiamo analizzato finora. Perché la libertà di manifestazione del pensiero è la più complessa da proteggere: richiede garanzie dettagliate, limiti precisi, procedure rigorose. Troppa vaghezza apre la porta alla censura. Troppa assenza di limiti apre la porta alla manipolazione e al danno.
La storia: i giornali che il fascismo chiuse
Il fascismo spense la stampa libera italiana in modo sistematico e progressivo. Non tutto in una volta — gradualmente, per non allarmare troppo l’opinione pubblica internazionale. Prima le testate di opposizione più combattive, poi quelle più moderate, poi quelle che cercavano di sopravvivere con una linea prudente ma non allineata.
Nel 1925 — tre anni dopo la marcia su Roma — il regime introdusse il controllo preventivo sulla stampa. Nel 1926 fu istituito l’Ordine dei Giornalisti, trasformato in strumento di epurazione: chi non era iscritto non poteva esercitare la professione, e l’iscrizione richiedeva la fedeltà al regime. Nel 1928 fu introdotto il visto di censura obbligatorio per i giornali. Nel 1939 fu istituito il Minculpop — il Ministero della Cultura Popolare — che dettava quotidianamente alle redazioni cosa scrivere, come titolare, quali notizie dare e quali tacere.
I giornalisti che resistettero pagarono prezzi altissimi. Antonio Gramsci fu incarcerato. Piero Gobetti fu picchiato a tal punto da morire a ventiquattro anni. Carlo Rosselli fu assassinato in Francia. Molti altri scelsero l’esilio.
Quando i costituenti scrissero “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, avevano davanti agli occhi quella storia precisa. Non stavano enunciando un principio filosofico astratto — stavano costruendo un argine contro il ritorno di ciò che avevano vissuto.
Manifestare il pensiero: quattro libertà in una
La formula “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” è volutamente aperta. I costituenti sapevano che i mezzi di comunicazione si evolvono — e vollero che la garanzia costituzionale si adattasse all’evoluzione tecnologica senza richiedere continue modifiche.
“Ogni altro mezzo di diffusione” include oggi la radio, la televisione, internet, i social media, i podcast, le newsletter, le piattaforme digitali di ogni tipo. Tutto ciò che permette a una persona di rendere pubblico il proprio pensiero è protetto dall’articolo 21 — non solo la stampa cartacea che i costituenti conoscevano.
Questo ha una conseguenza diretta: novita.inonda.tv, InOnda WebTV, ogni post sui social media, ogni articolo pubblicato online è protetto dall’articolo 21 esattamente come un articolo su un quotidiano cartaceo. Non è una protezione di serie B — è la stessa protezione, con le stesse garanzie e gli stessi limiti.
I limiti: dove finisce la libertà di parola
L’articolo 21 non è assoluto. Prevede limiti espliciti — il buon costume — e impliciti, che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo. I principali sono quattro.
Il primo è la diffamazione: la libertà di manifestare il proprio pensiero non include il diritto di attribuire falsamente fatti specifici a persone determinate, causando danno alla loro reputazione. La diffamazione è un reato penale e un illecito civile — non perché la critica sia vietata, ma perché la menzogna deliberata travestita da informazione non è opinione ma aggressione.
Il secondo è l’istigazione a delinquere: la libertà di parola non include il diritto di incitare altri a commettere reati specifici. C’è una differenza tra sostenere posizioni radicali — anche molto radicali — e chiamare esplicitamente alla violenza contro persone determinate.
Il terzo è la propaganda di guerra: la Costituzione vieta la propaganda per la guerra di aggressione — coerentemente con l’articolo 11 che ripudia la guerra come strumento di politica.
Il quarto — il più discusso e il più attuale — è la fake news, la disinformazione deliberata. Non è esplicitamente nominato dalla Costituzione, ma la questione di come bilanciare la libertà di espressione con la protezione dell’informazione corretta è una delle più urgenti del nostro tempo.
Il nodo dei social media: libertà o caos?
L’articolo 21 fu scritto pensando a un ecosistema informativo in cui i mezzi di diffusione erano pochi, costosi e identificabili. Un giornale aveva un direttore responsabile, una redazione, una sede, un editore. La responsabilità era concentrata e rintracciabile.
I social media hanno cambiato tutto. Oggi chiunque può pubblicare qualsiasi cosa, raggiungere milioni di persone, farlo in modo anonimo o pseudonimo, senza nessun filtro editoriale, senza nessuna verifica dei fatti, senza nessuna responsabilità identificabile. La libertà di manifestazione del pensiero si è democratizzata in modo straordinario — ma si è democratizzata anche la possibilità di diffondere menzogne, manipolazioni, odio.
Come si applica l’articolo 21 a questo ecosistema? La risposta non è semplice. Censurare i social media significa comprimere la libertà di espressione di milioni di persone. Non regolamentarli significa tollerare che la disinformazione sistematica eroda le basi della democrazia — perché una democrazia che non ha informazione corretta non può formare giudizi autonomi.
La soluzione non è nella censura preventiva — che l’articolo 21 vieta esplicitamente per la stampa e che per coerenza non può essere ammessa per i media digitali. È nella responsabilità: chi diffonde informazioni false deliberatamente deve rispondere delle conseguenze, esattamente come risponde il giornalista che diffama. La piattaforma che amplifica sistematicamente la disinformazione deve rispondere della propria scelta algoritmica, esattamente come risponde l’editore che pubblica una notizia falsa.
Le querele temerarie: il bavaglio legalizzato
Il punto in cui l’articolo 21 viene più frequentemente violato nella pratica italiana non è la censura diretta — che nessun governo osa più esercitare apertamente. È lo strumento indiretto della querela temeraria.
Un privato potente — un’azienda, un politico, un imprenditore locale — che non gradisce un articolo critico non ha bisogno di chiedere al governo di sequestrare il giornale. Può semplicemente querelare il giornalista per diffamazione, costringendolo a anni di processo, spese legali ingenti, incertezza professionale. Anche se il processo si conclude con un’assoluzione — e spesso si conclude così — il danno è fatto: il giornalista ha imparato che scrivere certi articoli costa.
Questo meccanismo — che in inglese si chiama SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation — è uno dei più efficaci strumenti di bavaglio nei confronti del giornalismo indipendente. Non viola formalmente l’articolo 21 — usa gli strumenti legali del sistema. Ma ne tradisce lo spirito.
L’Unione Europea ha approvato nel 2024 una direttiva anti-SLAPP che chiede agli Stati membri di introdurre meccanismi di protezione per i giornalisti e gli attivisti civici contro questo tipo di abuso processuale. L’Italia deve ancora recepirla compiutamente.
Un’applicazione vissuta
Novità InOnda è la mia applicazione quotidiana dell’articolo 21. Ogni articolo che pubblico è un esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. Non è un’attività marginale o accessoria — è il cuore di quello che faccio.
Ho scelto di fare giornalismo indipendente in un territorio in cui l’informazione è spesso condizionata da interessi locali — dove le notizie scomode vengono taciute non per censura formale ma per autocensura informale, per dipendenza dagli inserzionisti, per paura delle conseguenze. Ho scelto di non avere inserzionisti che possano condizionare le scelte editoriali. Ho scelto di pubblicare quello che ritengo vero e rilevante, con tutte le cautele giuridiche del caso ma senza autocensura preventiva.
Ho ricevuto pressioni. Ho ricevuto minacce velate. Ho ricevuto richieste di non pubblicare certi articoli. Ho pubblicato lo stesso — non per incoscienza, ma perché l’articolo 21 me ne dà il diritto e il dovere civile me ne impone la responsabilità.
Non sono un eroe. Sono un giornalista che fa il proprio lavoro nel rispetto della Costituzione. La differenza tra me e chi si autocensura non è il coraggio — è la consapevolezza che la libertà di stampa non è un privilegio da esercitare quando è comodo: è una responsabilità da onorare sempre, anche quando costa.
La stella polare di Salento Dinamico
Salento Dinamico non esiste senza libertà di informazione. Un territorio che non conosce se stesso — che non ha accesso a informazione corretta sulla propria storia, sulla propria economia, sulle decisioni che lo riguardano — non può partecipare attivamente al proprio sviluppo. Può solo subire.
InOnda Network è nato esattamente per questo: per costruire un’infrastruttura informativa locale che rendesse possibile la partecipazione democratica nel senso pieno. Non solo il voto ogni cinque anni — la partecipazione quotidiana di cittadini informati che sanno cosa succede nel proprio territorio e possono reagire, proporre, scegliere.
L’articolo 21 rende possibile questo. È la condizione di tutto il resto — di ogni altro diritto che abbiamo analizzato e analizzeremo. Senza informazione libera, i diritti restano sulla carta. Con essa, diventano reali.
Per questo lo difendo ogni giorno — con ogni articolo che pubblico.
Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; direttiva europea anti-SLAPP, 2024; Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rapporto sulla libertà di stampa in Italia 2024; Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2025; Indro Montanelli, scritti sul giornalismo; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.
















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