Il tuo nome, la tua cittadinanza, la tua identità: possono davvero portarteli via?
Il ventiduesimo articolo della Costituzione, la risposta alle leggi razziali e alla privazione della cittadinanza, e il diritto di esistere che nessun potere politico può cancellare
di Francesco Giannetta — Maggio 2026
«Un uomo senza nome è un uomo senza storia. Un cittadino senza cittadinanza è un uomo senza diritti. Togliere l’uno o l’altra per ragioni politiche non è una punizione — è una cancellazione.» — Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951
Il più breve dei diritti fondamentali — e il più assoluto
Tra tutti gli articoli che abbiamo analizzato finora, l’articolo 22 è quello che usa il linguaggio più diretto, più netto, più privo di eccezioni. Non c’è il “salvo i casi previsti dalla legge”, non c’è il “nei modi stabiliti dalla legge”, non c’è la clausola di bilanciamento. C’è solo un divieto assoluto:
«Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.»
Tredici parole. Tre beni — la capacità giuridica, la cittadinanza, il nome — che insieme costituiscono l’identità giuridica e civile di una persona. E un solo aggettivo che qualifica il divieto: politici. Non per qualsiasi motivo — per motivi politici. Perché è per motivi politici che i regimi totalitari hanno sempre cancellato le persone — non per ragioni di giustizia, ma per ragioni di potere.
La storia: le leggi che cancellarono le persone
L’articolo 22 è uno degli articoli più direttamente autobiografici della Costituzione — quello in cui la memoria storica dei costituenti si fa più concreta e più dolorosa.
Il 5 settembre 1938 il regime fascista approvò il Regio Decreto n. 1390 — le prime leggi razziali contro gli ebrei italiani. Tra le misure più devastanti c’era la privazione della cittadinanza: gli ebrei stranieri residenti in Italia erano espulsi, quelli italiani perdevano progressivamente i diritti civili fino alla completa esclusione dalla vita pubblica. Medici, avvocati, professori, funzionari pubblici, militari — privati del diritto di esercitare la propria professione, di frequentare le scuole pubbliche, di possedere imprese. Prima le professioni, poi i diritti, poi la libertà, poi la vita.
La privazione del nome fu uno degli strumenti più raffinati della violenza totalitaria. Il regime nazista — e in misura minore quello fascista — italianizzò i cognomi delle minoranze linguistiche, vietò i nomi di battesimo non italiani, impose cambiamenti anagrafici coatti. Non era solo burocrazia: era la cancellazione simbolica di un’identità, il messaggio che la tua storia, la tua famiglia, la tua origine non esistevano ufficialmente.
La privazione della capacità giuridica — il diritto di essere soggetto di diritti e doveri, di stipulare contratti, di agire in giudizio, di possedere beni — fu l’ultima tappa prima della deportazione. Chi non ha capacità giuridica non esiste agli occhi della legge. Non può difendersi, non può protestare, non può nemmeno essere riconosciuto come vittima. È una non-persona in un sistema giuridico che nega la sua esistenza.
I costituenti che scrissero l’articolo 22 conoscevano queste storie. Alcuni le avevano vissute in prima persona. Quando dissero “nessuno può essere privato per motivi politici” stavano costruendo un argine contro ogni futura ripetizione di quella cancellazione.
Capacità giuridica: il diritto di esistere
La capacità giuridica — il primo dei tre beni protetti dall’articolo 22 — è il concetto giuridico più fondamentale che esista. È la capacità di essere titolare di diritti e obblighi giuridici: di avere un patrimonio, di stipulare contratti, di essere parte in giudizio, di lasciare un’eredità, di riceverne una.
Ogni persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita — o anche prima, per i diritti che dipendono dalla nascita. Non si può perdere finché si è vivi. Non si può limitare per ragioni politiche.
Questo può sembrare ovvio. Ma nella storia del Novecento non lo era. Le leggi razziali naziste e fasciste privarono milioni di persone della piena capacità giuridica — non formalmente, ma sostanzialmente, attraverso una progressiva erosione dei diritti che equivaleva a una cancellazione giuridica. Prima non potevi lavorare in certi settori, poi non potevi possedere certi beni, poi non potevi agire in giudizio, poi non potevi nemmeno uscire di casa senza permesso.
L’articolo 22 dice che questo non può mai più succedere. Non per nessun motivo politico — non per le tue idee, non per la tua appartenenza etnica o religiosa quando essa viene usata come ragione politica di persecuzione, non per il tuo dissenso verso il governo del momento.
Cittadinanza: il diritto di appartenere
La cittadinanza è il legame giuridico che lega una persona a uno Stato — e attraverso lo Stato, a una comunità nazionale. È il titolo che dà accesso ai diritti politici, alla protezione diplomatica all’estero, alla pienezza dei diritti civili.
Il fascismo aveva usato la privazione della cittadinanza come strumento di persecuzione politica. Gli oppositori in esilio venivano privati della cittadinanza italiana — Filippo Turati, Carlo Rosselli, molti altri. Gli ebrei stranieri residenti in Italia furono espulsi. Gli ebrei italiani, pur mantenendo formalmente la cittadinanza, la videro svuotata di contenuto attraverso la progressiva eliminazione dei diritti che essa garantiva.
Hannah Arendt — che aveva vissuto personalmente l’apolide, l’essere senza Stato, come ebrea fuggita dalla Germania — aveva analizzato in modo straordinario questo meccanismo. La privazione della cittadinanza, scrisse, è la privazione del “diritto ad avere diritti” — perché senza un’appartenenza statale riconosciuta, i diritti astratti dell’uomo diventano vuoti: nessuno Stato è tenuto a garantirli, nessun tribunale è competente a tutelarli.
L’articolo 22 risponde a questa analisi con un divieto assoluto: la cittadinanza italiana non può essere tolta per ragioni politiche. Non al dissidente, non all’oppositore, non a chi manifesta, non a chi scrive cose scomode, non a chi appartiene a un gruppo politicamente perseguitato.
Il nome: il diritto alla propria storia
Il nome è il terzo bene protetto dall’articolo 22 — e forse quello che più sorprende chi legge l’articolo per la prima volta. Perché il nome? Perché il nome sembra una questione anagrafica, non politica.
Il nome è identità. È la prima parola che gli altri usano per rivolgersi a te, il segno che distingue te da tutti gli altri, il filo che ti lega alla tua famiglia e alla tua storia. Cambiare il nome di qualcuno contro la sua volontà — come fecero i regimi totalitari con le minoranze linguistiche, come fece il fascismo con le popolazioni di confine — non è un atto burocratico: è un atto di violenza simbolica che nega l’identità e la storia di una persona.
In Alto Adige il fascismo italianizzò sistematicamente i cognomi tedeschi — Mayr diventò Mori, Gruber diventò Gruberi, Hofer diventò Ofri. In Istria e in Dalmazia i cognomi slavi subirono lo stesso trattamento. In Sicilia e in Calabria le comunità albanofone videro i propri nomi storici trasformati in varianti italiane.
L’articolo 22 dice che questo non può mai più succedere per ragioni politiche. Il tuo nome è tuo — appartiene alla tua storia, alla tua famiglia, alla tua identità. Nessun potere politico può portartelo via.
Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero
Se l’articolo 22 fosse il parametro reale delle politiche sull’identità civile, qualsiasi proposta di legge che preveda la revoca della cittadinanza per ragioni politiche — anche camuffata da ragioni di sicurezza — sarebbe dichiarata incostituzionale.
Il dibattito europeo sulla revoca della cittadinanza ai foreign fighters — i combattenti che sono andati a combattere per organizzazioni terroristiche all’estero — si scontra esattamente con l’articolo 22. Non perché quelle persone non meritino di rispondere delle proprie azioni — le devono pagare con il carcere, con anni di detenzione, con le conseguenze penali più severe. Ma perché la revoca della cittadinanza è una pena politica, non penale, e l’articolo 22 la vieta.
La protezione del nome si estenderebbe alle identità digitali — gli pseudonimi, i profili online, le identità costruite nel tempo su piattaforme digitali — quando esse costituiscono un’identità reale e riconosciuta. Non ogni nickname è un nome nel senso dell’articolo 22. Ma per chi ha costruito una vita professionale e sociale attorno a un’identità digitale, la cancellazione arbitraria di quella identità da parte di una piattaforma privata è una questione che merita attenzione costituzionale.
Perché è attuale più che mai
L’articolo 22 sembra a prima vista un articolo storico — una risposta al fascismo che appartiene al passato. Non lo è.
Nel 2019 il decreto sicurezza bis del governo Conte I introdusse la possibilità di revocare la cittadinanza italiana ai cittadini naturalizzati condannati per reati di terrorismo. La norma fu criticata da numerosi costituzionalisti per la sua tensione con l’articolo 22 — non perché la lotta al terrorismo non sia legittima, ma perché la revoca della cittadinanza come sanzione penale aggiuntiva introduce una distinzione tra cittadini di serie A — quelli per nascita, che non possono perdere la cittadinanza — e cittadini di serie B — quelli naturalizzati, che la possono perdere. Una distinzione che difficilmente si concilia con il principio di uguaglianza dell’articolo 3.
La questione non è chiusa. Il confine tra misura di sicurezza legittima e privazione politica della cittadinanza è sottile — e la storia insegna che quel confine si sposta facilmente, una volta che si accetta il principio che la cittadinanza può essere revocata.
Un’applicazione vissuta
Il mio nome — Francesco Giannetta — è il segno più diretto della mia identità pubblica. È il nome con cui firmo ogni articolo, ogni progetto, ogni presa di posizione pubblica. Non mi sono mai nascosto dietro pseudonimi o profili anonimi — non perché non riconosca il valore dell’anonimato in certi contesti, ma perché ho scelto di assumermi pubblicamente la responsabilità di quello che scrivo e di quello che costruisco.
Quella scelta è possibile perché l’articolo 22 garantisce che il mio nome non possa essermi tolto per ragioni politiche. Che la mia identità civile — la capacità di essere soggetto di diritti, di agire in giudizio, di avere una posizione riconosciuta nell’ordinamento — non possa essere cancellata perché le mie opinioni disturbano qualcuno.
È una garanzia che do per scontata. Non dovrei. La storia insegna che queste garanzie sembrano ovvie finché qualcuno decide di mettere alla prova quanto sono solide.
Salento Dinamico è anche la costruzione di un’identità territoriale — non nel senso nazionalistico, ma nel senso civile: un territorio che conosce la propria storia, che difende i propri nomi di luogo, che non lascia che la propria identità venga cancellata o riscritta da interessi esterni.
I nomi dei paesi del Salento, le loro storie, i loro dialetti, le loro tradizioni — sono identità collettive che l’articolo 22 protegge nella sua dimensione più profonda. Nessun potere politico può portarli via. Nessuna speculazione immobiliare, nessuna gentrificazione culturale, nessuna omologazione imposta dall’alto può cancellare quello che una comunità è stata e vuole continuare a essere.
La stella polare di Salento Dinamico
L’identità non è un dato biologico immutabile — è una costruzione storica, culturale, civile che si mantiene viva attraverso la memoria, la narrazione, la trasmissione intergenerazionale. Salento Dinamico è anche questo: un progetto di costruzione e difesa dell’identità territoriale contro ogni forma di cancellazione.
Non l’identità come fortezza chiusa — come abbiamo visto negli articoli precedenti, il Salento è terra di incontri e stratificazioni. Ma l’identità come radice: il punto fermo da cui si parte per aprirsi al mondo senza perdersi.
L’articolo 22 protegge quella radice. Il nome, la cittadinanza, la capacità di esistere come soggetto di diritti — sono le fondamenta senza cui nessuno sviluppo è possibile. Prima di costruire il futuro, bisogna essere sicuri che nessuno possa cancellare il passato.
Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Regio Decreto n. 1390/1938 — leggi razziali; Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi 1951; decreto-legge n. 53/2019 — decreto sicurezza bis; Corte Costituzionale italiana, giurisprudenza sulla cittadinanza; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 22; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.














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