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Ottant’anni fa l’Italia scelse la Repubblica: e quella scelta ci protegge ancora, anche quando non lo sappiamo

da 1 Giugno 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il ventiseiesimo articolo della Costituzione, il divieto di consegnare un cittadino italiano a uno Stato straniero per ragioni politiche, e il filo che lega il 2 giugno 1946 al 2 giugno 2026

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«La Repubblica non è una forma di governo. È una promessa — quella che nessun potere, nemmeno quello di uno Stato straniero, può spezzare il legame tra un cittadino e la sua terra per ragioni politiche.» — Piero Calamandrei, discorso per il primo anniversario della Repubblica, 2 giugno 1947


Il compleanno che non invecchia

Domani l’Italia compie ottant’anni. Non come nazione — che è molto più antica — ma come Repubblica. Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani — per la prima volta nella storia del paese con il voto delle donne — andarono alle urne e scelsero. Monarchia o Repubblica. Vittorio Emanuele III o una nuova forma di Stato. Il passato o il futuro.

Scelsero il futuro. Con dodici milioni trecentomila voti contro dieci milioni settecento, in una consultazione la cui validità fu contestata dai monarchici ma che la storia ha consacrato definitivamente. Da quel giorno l’Italia è una Repubblica — fondata sul lavoro, democratica, una e indivisibile, che ripudia la guerra, che tutela le minoranze, che promuove la cultura e il paesaggio, che garantisce i diritti inviolabili della persona.

Tutto quello che abbiamo raccontato in questa rubrica — articolo per articolo, dal primo al venticinquesimo — è il contenuto di quella scelta. La Costituzione che ne è seguita non è un documento astratto: è il risultato concreto di quel voto, la forma giuridica di quella promessa.

Oggi, alla vigilia dell’ottantesimo compleanno della Repubblica, arriviamo all’articolo 26. Non è il più famoso, non è il più lungo, non è quello che i libri di scuola citano per primo. Ma contiene qualcosa di preciso e di importante — una protezione che ci riguarda tutti, anche se quasi nessuno sa di averla.

L’articolo 26: la protezione che non sappiamo di avere

«L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere disposta per reati politici.»

Due commi. Il primo stabilisce che un cittadino italiano può essere consegnato a uno Stato straniero solo se lo prevede esplicitamente un trattato internazionale — non per decisione discrezionale del governo, non per pressione diplomatica, non per accordo informale tra esecutivi. Serve una norma scritta, negoziata, ratificata. Il secondo stabilisce un divieto assoluto che non ammette eccezioni di nessun tipo: per reati politici, un cittadino italiano non può mai essere estradato. Mai.

Letto insieme all’articolo 10 — che vieta il respingimento dello straniero perseguitato politicamente — e all’articolo 25 — che proibisce la punizione retroattiva e il giudice scelto ad arte — l’articolo 26 forma un sistema coerente di protezione del cittadino dall’uso politico della macchina giudiziaria. Non solo la macchina italiana non può essere usata politicamente contro di te — neanche quella straniera può raggiungere te attraverso l’Italia.

La storia: gli esuli che non poterono tornare

Per capire l’articolo 26 bisogna ricordare chi erano gli esuli italiani del fascismo — e cosa significava per loro sapere che il regime poteva, in linea di principio, chiedere la loro estradizione ai paesi che li ospitavano.

Carlo Rosselli e suo fratello Nello fuggirono dall’Italia e trovarono rifugio in Francia — dove furono assassinati nel 1937 da sicari fascisti su mandato del regime. L’estradizione non fu necessaria: il fascismo usò altri strumenti. Ma la minaccia di essere consegnati al regime era reale per tutti gli esuli politici italiani sparsi per l’Europa e le Americhe.

Filippo Turati, leader socialista, fuggì in Francia nel 1926 e vi morì nel 1932 senza poter tornare. Pietro Nenni visse anni di esilio parigino. Luigi Sturzo — fondatore del Partito Popolare Italiano, predecessore della DC — trascorse vent’anni in esilio tra Londra, Parigi e New York. Tutti loro vivevano con la consapevolezza che il regime avrebbe potuto, se avesse trovato governi compiacenti, chiederne la consegna.

I costituenti che scrissero l’articolo 26 conoscevano quelle storie. Alcuni le avevano vissute in prima persona. Quando stabilirono che un cittadino italiano non può mai essere estradato per reati politici, stavano costruendo una protezione che avrebbero voluto avere loro stessi — e che volevano garantire a chiunque venisse dopo di loro.

La parola “mai” nel secondo comma non è retorica: è assoluta. Non “di regola”, non “salvo casi eccezionali”, non “a meno che il reato non sia particolarmente grave”. Mai. In nessun caso. Nemmeno se lo chiede il paese più potente del mondo, nemmeno se le pressioni diplomatiche sono enormi, nemmeno se il governo del momento trovasse politicamente conveniente accontentare la richiesta.

Cosa protegge davvero l’articolo 26

Il primo comma — l’estradizione richiede una convenzione internazionale — sembra tecnico ma ha una funzione precisa: impedisce che la consegna di cittadini italiani a paesi stranieri avvenga per via diplomatica informale, senza garanzie giuridiche per l’interessato.

Una convenzione internazionale di estradizione prevede tipicamente garanzie precise: l’atto per cui si chiede l’estradizione deve essere reato anche in Italia, la pena prevista deve superare una soglia minima, il cittadino estradato non può essere processato per reati diversi da quello per cui è stato consegnato, le condizioni di detenzione devono rispettare standard minimi. Senza queste garanzie scritte in un trattato, l’estradizione non si fa — anche se il paese che la chiede è un alleato, anche se la pressione politica è forte.

Il secondo comma — il divieto assoluto per i reati politici — è quello che nella pratica contemporanea genera le tensioni diplomatiche più visibili. Definire cosa sia un “reato politico” non è semplice: i regimi autoritari etichettano sistematicamente come reati comuni — corruzione, frode, associazione a delinquere — quello che è in realtà persecuzione politica di oppositori, giornalisti, attivisti.

La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno elaborato nel tempo criteri per distinguere il reato politico da quello comune: non è reato politico solo quello che riguarda direttamente l’organizzazione dello Stato, ma anche quello che è motivato politicamente, commesso in un contesto di opposizione politica, o che sarebbe perseguito in modo diverso se l’imputato non avesse posizioni politiche sgradite al paese richiedente.

Questi criteri non sono sempre facili da applicare — ma il principio è chiaro: il dubbio va risolto a favore del cittadino, non dello Stato straniero che ne chiede la consegna.

I casi che hanno fatto discutere

L’articolo 26 è rimasto per decenni un principio poco dibattuto — non perché non fosse importante, ma perché le sue applicazioni più drammatiche riguardavano casi storici o situazioni geopoliticamente lontane dall’Italia.

Poi sono arrivati i casi che hanno portato quelle norme al centro del dibattito pubblico. Il caso Assange — il fondatore di WikiLeaks, cittadino australiano detenuto in Gran Bretagna a seguito di una richiesta di estradizione americana per reati che molti giuristi qualificano come politici — ha riportato l’attenzione di tutta Europa sul tema. Non riguarda l’articolo 26 direttamente — Assange non è cittadino italiano — ma ha riaperto la domanda: fino a dove arriva la protezione dei paesi democratici nei confronti di chi viene perseguito per ragioni che sembrano politiche travestite da reati comuni?

Per i cittadini italiani quella domanda ha una risposta precisa: arriva fino all’articolo 26. Un italiano accusato in un paese straniero di reati che in realtà sono persecuzione politica non può essere consegnato. L’Italia lo protegge — non perché approvi quello che ha fatto, ma perché la Costituzione stabilisce che la giustizia politica non ha giurisdizione sui propri cittadini.

Ottant’anni di Repubblica: il bilancio che nessuno fa

Domani si celebra il 2 giugno con le parate militari, i discorsi ufficiali, le bandiere sui balconi. È giusto così — le democrazie hanno bisogno di momenti in cui si ricordano perché esistono.

Ma il bilancio più onesto degli ottant’anni di Repubblica non si fa guardando le parate. Si fa leggendo la Costituzione articolo per articolo — come stiamo facendo in questa rubrica — e chiedendo per ciascuno: quanto siamo lontani da quello che promette?

La risposta, che emerge da ogni articolo che abbiamo analizzato, è sempre la stessa: la Costituzione è un documento straordinario, scritto da persone straordinarie che avevano visto l’abisso e avevano deciso di costruire qualcosa che reggesse. Il problema non è la Costituzione — è la distanza tra quello che promette e quello che pratichiamo.

Ottant’anni dopo, la libertà personale è inviolabile sulla carta ma il sovraffollamento carcerario è una violazione strutturale. Il lavoro è fondamento della Repubblica ma il lavoro povero cresce. L’uguaglianza sostanziale è un compito della Repubblica ma il divario Nord-Sud si è ampliato. La libertà di stampa è garantita ma le querele temerarie e la cooptazione la erodono ogni giorno.

Questo non è pessimismo — è la condizione necessaria per il miglioramento. Non si migliora quello che non si vede. Non si risolve quello che non si nomina. La rubrica che state leggendo da settimane nasce esattamente da questo: dalla convinzione che la Costituzione vada guardata in faccia, articolo per articolo, con la stessa serietà con cui la guardarono i costituenti che la scrissero.

Un’applicazione vissuta

L’articolo 26 protegge ogni cittadino italiano che si trovi in una situazione in cui un potere straniero — o un potere locale che usa strumenti stranieri — tenti di raggiungerlo attraverso meccanismi di estradizione motivati politicamente.

Chi fa giornalismo indipendente, chi costruisce progettualità territoriale che disturba poteri consolidati, chi denuncia meccanismi di appropriazione di risorse pubbliche — come abbiamo fatto in questa rubrica e nei pezzi pubblicati su questo sito — esercita libertà che la Costituzione protegge. L’articolo 26 aggiunge un livello ulteriore di quella protezione: nemmeno attraverso un paese straniero, nemmeno attraverso pressioni internazionali, si può raggiungere un cittadino italiano per ragioni che sono, nella loro sostanza, politiche.

Non lo dico per paura — lo dico per consapevolezza. Sapere che quella protezione esiste è parte del diritto di cittadinanza che la Repubblica garantisce dal 2 giugno 1946.

La stella polare di Salento Dinamico

Domani ottant’anni fa l’Italia votò per la Repubblica in un paese ancora devastato dalla guerra, con milioni di sfollati, con città bombardate, con un’economia in macerie. Eppure dodici milioni di italiani — e la maggioranza delle donne che votavano per la prima volta — scelsero il futuro invece del passato.

Salento Dinamico è, nella sua essenza, la stessa scelta applicata a un territorio periferico: scegliere il futuro invece di accettare la marginalizzazione come destino inevitabile. Costruire invece di attendere. Nominare invece di tacere.

La Repubblica che compie ottant’anni domani non è il governo del momento — è la Costituzione che lo precede e lo sopravanza. È la promessa che ogni articolo ha codificato e che ogni articolo dobbiamo tenere viva.

Buon compleanno, Repubblica.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; risultati del referendum istituzionale del 2 giugno 1946; Corte di Cassazione italiana, giurisprudenza sull’articolo 26 e la nozione di reato politico; Corte Costituzionale italiana, sentenze in materia di estradizione; caso Assange — Corte Suprema del Regno Unito, 2024; Piero Calamandrei, discorsi e scritti sulla Repubblica; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 26; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.


Costituzione Art26

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