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La scuola della Repubblica è aperta a tutti: ma chi la finanzia, chi la governa e chi la difende davvero?

da 10 Giugno 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Ancora sull’articolo 33 della Costituzione: la scuola statale, le scuole private “senza oneri per lo Stato”, l’esame di Stato e l’autonomia universitaria. I cinque commi che disegnano il sistema dell’istruzione italiana e le tensioni mai risolte che li attraversano

di Francesco Giannetta, Giugno 2026


«Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità. La scuola che lo accoglie non è un edificio: è la forma che una società dà al proprio futuro.» — Maria Montessori, Educazione e pace, 1949


Il resto dell’articolo 33

Ieri abbiamo raccontato il primo comma dell’articolo 33: l’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento. Ma l’articolo 33 contiene molto altro. Nei suoi sei commi disegna l’intera architettura del sistema educativo italiano: la scuola statale, le scuole private, la parità scolastica, gli esami di Stato, l’autonomia delle università.

Sono i commi meno citati e più decisivi. Perché la libertà dell’arte e della scienza del primo comma rimane un principio astratto se non esiste il sistema che la rende accessibile a tutti: la scuola. È lì che la libertà intellettuale smette di essere un privilegio e diventa un diritto.

«La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»

Il secondo comma: la scuola statale come spina dorsale

“La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”: è il comma che fonda la scuola pubblica italiana come obbligo costituzionale, non come scelta politica reversibile.

La Repubblica non può decidere di non avere scuole statali. Non può delegare l’istruzione interamente ai privati. Non può ritirarsi dal territorio lasciando che l’offerta educativa dipenda dal mercato. L’istituzione di scuole statali “per tutti gli ordini e gradi” è un dovere: dalla scuola dell’infanzia all’università, in ogni parte del territorio nazionale, deve esistere un’offerta pubblica di istruzione.

Questo comma ha una conseguenza diretta che spesso si dimentica: la chiusura delle scuole nei piccoli comuni, l’accorpamento degli istituti nelle aree interne, il dimensionamento scolastico che cancella presidi educativi nei territori marginali non sono semplici operazioni di efficienza amministrativa. Sono scelte che toccano un obbligo costituzionale. Quando un bambino di un piccolo comune del Salento deve percorrere decine di chilometri per raggiungere la scuola più vicina, il secondo comma dell’articolo 33 sta subendo una compressione che merita di essere nominata.

E qui i numeri parlano. L’Italia destina all’istruzione il 3,9 per cento del PIL, contro una media europea del 4,7: è il terzultimo paese dell’Unione, davanti solo a Romania e Irlanda. La Svezia investe il 7,3 per cento, quasi il doppio. Tra le tre maggiori economie europee, l’Italia è quella che spende meno in istruzione in rapporto al PIL ininterrottamente dal 2010. Non è un dettaglio contabile: è la misura della distanza tra l’obbligo costituzionale e la scelta politica concreta, ripetuta da governi di ogni colore per quindici anni.

Il terzo comma: “senza oneri per lo Stato”

“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”: quattro parole finali che sono tra le più discusse dell’intera Costituzione.

La storia di quelle parole merita di essere raccontata. Nell’Assemblea Costituente, il dibattito sulla scuola privata fu uno dei più aspri: la Democrazia Cristiana difendeva la libertà di istituire scuole confessionali, le sinistre temevano che lo Stato finisse per finanziare un sistema educativo parallelo a quello pubblico. Il compromesso arrivò con l’emendamento del liberale Epicarmo Corbino: i privati possono istituire scuole, ma “senza oneri per lo Stato”. La libertà sì, il finanziamento pubblico no.

Da settantotto anni quelle quattro parole sono il campo di una battaglia interpretativa mai conclusa. La lettura rigorosa dice: lo Stato non può destinare risorse pubbliche alle scuole private, punto. La lettura estensiva dice: il divieto riguarda solo l’istituzione delle scuole, non impedisce sostegni successivi alle famiglie o alle scuole paritarie che svolgono un servizio pubblico.

La legge n. 62 del 2000, approvata da un governo di centrosinistra, ha istituito il sistema delle scuole paritarie: scuole private che, rispettando determinati requisiti, entrano nel sistema nazionale di istruzione e accedono a contributi pubblici. Da allora i finanziamenti alle paritarie sono cresciuti attraverso canali diversi: contributi diretti, convenzioni per la scuola dell’infanzia, detrazioni fiscali alle famiglie, buoni scuola regionali.

Il dibattito non è chiuso e non è destinato a chiudersi. Da un lato c’è un argomento reale: le scuole paritarie, in particolare le scuole dell’infanzia paritarie, coprono porzioni di domanda educativa che lo Stato non riesce a soddisfare, e costano al bilancio pubblico meno di quanto costerebbe scolarizzare gli stessi alunni nelle statali. Dall’altro c’è un argomento altrettanto reale: ogni euro destinato al sistema privato è un euro sottratto a una scuola statale che è sottofinanziata in modo cronico, in un paese terzultimo in Europa per spesa educativa.

La posizione di questa rubrica è la stessa che applichiamo a ogni articolo: prima si adempie l’obbligo costituzionale, poi si discute il resto. E l’obbligo costituzionale primario del secondo comma è la scuola statale per tutti gli ordini e gradi, ovunque, di qualità. Finché le scuole statali hanno classi sovraffollate, edifici inadeguati e precariato cronico, la priorità delle risorse pubbliche è scritta nella Costituzione.

Il quarto comma: la parità che richiede equivalenza

Il quarto comma stabilisce le condizioni della parità: le scuole non statali che la chiedono devono avere “piena libertà”, e i loro alunni un “trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”.

L’equipollenza è una parola impegnativa. Significa che il diploma di una scuola paritaria vale quanto quello di una statale, ma significa anche che la qualità dell’istruzione deve essere comparabile: stessi programmi essenziali, docenti abilitati, valutazioni serie. Il sistema dei controlli sulla qualità effettiva delle paritarie è storicamente debole, e il fenomeno dei “diplomifici” (istituti che vendono di fatto titoli di studio con frequenze fittizie e valutazioni compiacenti) è la violazione più clamorosa di questo comma. Colpisce due volte: svaluta i titoli di studio di tutti, e tradisce gli studenti delle paritarie serie che lavorano in modo rigoroso.

Il quinto comma: l’esame di Stato come garanzia pubblica

“È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”: è il comma che spiega perché la maturità si chiama “esame di Stato” e perché per diventare avvocato, medico, ingegnere serve un’abilitazione pubblica.

La logica è precisa: i titoli di studio e le abilitazioni professionali hanno valore legale, producono effetti verso tutti, e quindi devono essere certificati dallo Stato attraverso un esame pubblico. Non è il mercato a stabilire chi è abilitato a costruire un ponte o a operare un paziente: è un esame di Stato, uguale per tutti, gestito con criteri pubblici.

Questo comma è la risposta costituzionale a chi periodicamente propone di abolire il valore legale del titolo di studio: si può discutere di come riformare gli esami, ma la certificazione pubblica delle competenze che producono effetti verso terzi è un principio costituzionale, non un’opzione.

Il sesto comma: l’autonomia universitaria

“Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”: è il comma che protegge le università dal controllo politico diretto.

Anche qui la memoria storica è essenziale. Il fascismo aveva piegato le università con il giuramento di fedeltà del 1931: milleduecento professori, dodici rifiuti, una intera classe intellettuale piegata al potere. L’autonomia universitaria del sesto comma nasce da lì: le università si danno i propri ordinamenti, eleggono i propri organi, decidono la propria didattica e la propria ricerca, dentro i limiti generali della legge ma fuori dalla disponibilità del governo di turno.

L’autonomia però vive solo se vive il finanziamento. Un’università sottofinanziata che dipende da fondi esterni per sopravvivere è autonoma sulla carta e condizionata nella realtà. Il fondo di finanziamento ordinario delle università italiane, in rapporto al PIL, resta tra i più bassi d’Europa, e il numero di ricercatori italiani che lavorano all’estero racconta da anni la stessa storia: formiamo competenze eccellenti con risorse pubbliche e le regaliamo ai sistemi universitari che investono di più.

L’Università del Salento, con punte di eccellenza riconosciute a livello internazionale come la ricerca sulle nanotecnologie e sui materiali avanzati, vive esattamente questa tensione: qualità scientifica alta, risorse strutturalmente insufficienti, fuga continua dei migliori verso sedi estere o settentrionali. L’autonomia del sesto comma, per un ateneo del Mezzogiorno, è anche la battaglia quotidiana per avere le risorse che la rendono reale.

I numeri della scuola italiana: luci vere e ombre persistenti

L’onestà intellettuale impone di registrare anche i progressi. La dispersione scolastica italiana è scesa all’8,2 per cento nel 2025, dal 14,2 del 2020: un miglioramento reale, che ha portato l’Italia sotto il target europeo del 9 per cento con cinque anni di anticipo. La Campania è scesa per la prima volta sotto il 10 per cento, la Calabria è passata dal 16,9 al 6,5. Sono risultati a cui hanno contribuito gli investimenti del PNRR sulla dispersione (un miliardo e mezzo stanziato nel 2022) e i programmi mirati sulle aree più fragili. Quando le politiche pubbliche investono sulla scuola, i risultati arrivano: è la dimostrazione empirica che il problema non è mai stato l’impossibilità, ma la volontà.

Le ombre però restano, e restano dove sono sempre state. Il Mezzogiorno è al 10,1 per cento di dispersione contro il 6,9 del Nord, e le Isole sono al 13,7. La Puglia, con l’8,6, resta sopra la media nazionale. E soprattutto c’è la dispersione che non si vede: quella implicita, gli studenti che restano a scuola ma non acquisiscono le competenze fondamentali. Riguarda il 12,3 per cento degli studenti di terza media a livello nazionale, con punte oltre il 20 per cento in Sicilia, Calabria e Sardegna. Oltre il 40 per cento degli studenti di terza media non raggiunge competenze linguistiche adeguate. Questi ragazzi non abbandonano la scuola: è la scuola, sottofinanziata e diseguale, che sta abbandonando loro.

E c’è il dato di fondo che misura il ritardo storico: solo il 66,7 per cento degli adulti italiani tra i 25 e i 64 anni ha almeno un diploma, contro l’80,5 della media europea. Quattordici punti di distanza che pesano su tutto: sulla produttività, sui salari, sulla qualità della democrazia.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se i commi dal secondo al sesto dell’articolo 33 fossero il parametro reale delle politiche educative, la spesa per l’istruzione raggiungerebbe almeno la media europea: significherebbe circa quindici miliardi di euro in più all’anno per edifici sicuri, classi meno affollate, docenti pagati dignitosamente e stabilizzati invece che precarizzati per decenni.

La scuola statale sarebbe presente e di qualità in ogni territorio, comprese le aree interne e i piccoli comuni, perché il secondo comma non distingue tra territori redditizi e territori marginali. I controlli sulle scuole paritarie sarebbero seri e sistematici, a tutela degli studenti e del valore dei titoli di studio di tutti. L’università avrebbe un finanziamento ordinario che rende l’autonomia una realtà e non una formula, e i ricercatori formati in Italia avrebbero ragioni concrete per restare.

Un’applicazione vissuta

Tutto quello che ho costruito è figlio della scuola pubblica italiana. La formazione che mi ha permesso di fondare GiaNet Media, di progettare le piattaforme del Trovido Network, di scrivere su un volume accademico internazionale, di concepire Salento Dinamico: viene da lì, da aule statali, da docenti pagati dallo Stato, da una scuola che era aperta a tutti e che per questo è stata aperta anche a me.

È la ragione per cui questa rubrica esiste in forma gratuita e accessibile: l’istruzione che ho ricevuto era un investimento della collettività, e il sapere che ne è derivato torna alla collettività. Il principio del secondo comma dell’articolo 33 applicato fuori dalla scuola: la conoscenza come bene pubblico, non come merce.

E c’è una dimensione territoriale precisa. Le piattaforme formative e informative che il Trovido Network sviluppa (da JobFlow per il lavoro a WriteForge per la scrittura) nascono dalla stessa logica: abbattere le barriere di accesso alla conoscenza e alle competenze in un territorio dove quelle barriere sono più alte che altrove. Non sostituiscono la scuola pubblica: la affiancano dove il sistema non arriva, con strumenti che questa epoca rende possibili.

La stella polare di Salento Dinamico

Maria Montessori, che il mondo intero ci invidia e che l’Italia fascista costrinse all’esilio, aveva capito che la scuola è la forma che una società dà al proprio futuro. Un territorio che lascia le proprie scuole sottofinanziate, i propri ragazzi senza competenze, i propri ricercatori in partenza, sta dando al proprio futuro la forma della rinuncia.

Salento Dinamico è la scelta opposta: un territorio che investe sulla conoscenza come infrastruttura primaria, più delle strade e più dei porti. Perché le strade portano via i ragazzi che la scuola non ha trattenuto. La conoscenza li fa restare, e fa restare con loro il futuro.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; emendamento Corbino, atti dell’Assemblea Costituente, 1947; legge n. 62/2000, norme per la parità scolastica; ISTAT, rilevazione ELET sulla dispersione scolastica, aprile 2026; Eurostat, spesa pubblica per istruzione nei paesi UE, dati 2023; Openpolis-Con i Bambini, elaborazione su dati Eurostat, 2025-2026; INVALSI, rapporto sulla dispersione implicita, anno scolastico 2024/2025; Maria Montessori, Educazione e pace, 1949; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.

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