La scuola è aperta a tutti: ma quanto costa davvero entrarci, restarci e arrivare fino in fondo?
Il trentaquattresimo articolo della Costituzione, il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi anche senza mezzi, e la promessa di uguaglianza che si misura in borse di studio mancate e affitti impossibili
di Francesco Giannetta, Giugno 2026
«Tutti gli usi della parola a tutti. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo.» — Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, 1973
Cinque parole che pesano come un programma politico
“La scuola è aperta a tutti.” Cinque parole, le prime dell’articolo 34. Sembrano una constatazione: sono un programma rivoluzionario che l’Italia del 1948 era lontanissima dal realizzare e che l’Italia del 2026 non ha ancora completato.
«La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»
Quattro commi che costruiscono una scala: la scuola aperta a tutti come principio, l’obbligo gratuito come base, il diritto dei capaci e meritevoli di salire fino in cima come promessa, e gli strumenti concreti (borse di studio, assegni, provvidenze) come mezzo per mantenere quella promessa.
Ieri abbiamo raccontato l’articolo 33, l’architettura del sistema educativo. L’articolo 34 è il suo completamento necessario: il 33 dice come è fatta la scuola, il 34 dice chi ha il diritto di starci dentro. La risposta della Costituzione è: tutti. E per chi è capace e meritevole, fino in fondo, anche senza una lira.
La storia: la scuola di classe che la Costituzione voleva abbattere
L’Italia del 1948 aveva un sistema scolastico costruito per selezionare in base al censo. L’analfabetismo riguardava ancora milioni di persone, concentrate nel Mezzogiorno e nelle campagne. La scuola media era divisa in percorsi che decidevano il destino a undici anni: chi proseguiva verso il liceo e l’università, chi veniva instradato all’avviamento professionale. La scelta, formalmente libera, era nei fatti dettata dalla condizione economica della famiglia.
I figli dei contadini e degli operai si fermavano alla quinta elementare, quando ci arrivavano. L’università era frequentata quasi esclusivamente dai figli della borghesia. Il talento dei poveri si perdeva per strada, sistematicamente, generazione dopo generazione.
I costituenti scrissero l’articolo 34 contro questa realtà. Piero Calamandrei, in un discorso del 1950 rimasto celebre, definì la scuola “organo costituzionale” della democrazia: come il Parlamento forma le leggi, la scuola forma i cittadini che daranno vita a quelle leggi. Una democrazia con la scuola di classe è una democrazia dimezzata, perché la classe dirigente si riproduce per censo invece di rinnovarsi per merito.
La scuola media unica arrivò solo nel 1962, quattordici anni dopo la Costituzione: fu abolito l’avviamento professionale e tutti i ragazzi fino a quattordici anni furono messi nella stessa aula. Don Lorenzo Milani, dalla canonica di Barbiana, documentò negli stessi anni quanto quella unificazione formale nascondesse ancora una selezione di classe sostanziale: la scuola che bocciava i figli dei contadini e promuoveva i figli dei dottori stava facendo, scriveva, “parti uguali fra disuguali”.
Il secondo comma: l’obbligo gratuito che si è allungato
“L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”: il secondo comma fissa il minimo, non il massimo. Quel “almeno” è una porta lasciata aperta dai costituenti, e la Repubblica l’ha attraversata lentamente: l’obbligo è stato portato a dieci anni nel 2007, fino ai sedici anni di età.
La gratuità però è piena solo sulla carta. L’istruzione obbligatoria non prevede tasse di iscrizione, ma i costi reali a carico delle famiglie sono consistenti: libri di testo, materiale didattico, trasporti, mense, attività integrative. Per una famiglia in povertà assoluta (e in Italia ci vivono oltre il 12 per cento delle famiglie con figli) anche la scuola gratuita ha un costo che pesa. I contributi scolastici “volontari” che gli istituti chiedono alle famiglie per coprire carenze di finanziamento pubblico sono la spia di una gratuità incompiuta: se la scuola deve chiedere soldi alle famiglie per funzionare, lo Stato non sta finanziando abbastanza la scuola.
Il terzo comma: capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi
È il comma più bello e più tradito dell’articolo 34. “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”
Non dice “possono”: dice “hanno diritto”. Non è un auspicio: è una pretesa giuridica. Lo studente capace e meritevole che non ha mezzi economici ha il diritto costituzionale di arrivare alla laurea, al dottorato, ai gradi più alti. E se non ci arriva per ragioni economiche, la Repubblica sta violando un suo diritto.
La parola “meritevoli” merita un chiarimento, perché negli ultimi anni il concetto di merito è stato spesso usato in senso opposto a quello costituzionale. Nel linguaggio dell’articolo 34, il merito non è uno strumento di selezione per escludere: è un criterio di garanzia per includere. Non serve a decidere chi lasciare fuori, ma a stabilire chi ha diritto di essere portato dentro nonostante la povertà. Il merito costituzionale è il talento del figlio del bracciante che lo Stato ha il dovere di non sprecare. Usarlo come clava per giustificare le diseguaglianze è un rovesciamento del suo significato originario.
Il quarto comma: gli strumenti che mancano
“La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” Il quarto comma trasforma il principio in obbligo operativo: servono soldi, strumenti, strutture.
E qui si misura la distanza tra la promessa e la realtà. Per decenni il diritto allo studio universitario italiano ha convissuto con una figura amministrativa che è un ossimoro costituzionale: l’idoneo non beneficiario. Lo studente che ha tutti i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando, che quindi ha diritto alla borsa di studio secondo la legge, ma che non la riceve perché i fondi stanziati non bastano a coprire la graduatoria. Tradotto: hai diritto, ma non ci sono i soldi per il tuo diritto.
L’onestà impone di registrare i progressi recenti: i fondi del PNRR hanno aumentato significativamente il numero di borse erogate negli ultimi anni accademici, e l’obiettivo dichiarato è l’eliminazione della figura dell’idoneo non beneficiario. Alcune regioni hanno integrato con fondi europei: la Calabria ha stanziato nel 2026 oltre 24 milioni per coprire le graduatorie degli idonei. Ma il fenomeno non è scomparso: nel solo ateneo di Padova, nell’anno accademico 2023/24, oltre milleottocento studenti idonei sono rimasti senza borsa. E la domanda strutturale resta: cosa accadrà quando i fondi straordinari del PNRR finiranno, se il finanziamento ordinario non sarà stato adeguato nel frattempo?
C’è poi il costo che nessuna borsa di studio copre davvero: l’abitare. Per uno studente del Salento che vuole studiare in una università del Centro-Nord, l’affitto di una stanza singola nelle città universitarie ha raggiunto livelli che escludono di fatto le famiglie a reddito medio-basso. Il caro affitti è diventato la nuova selezione di classe: non ti boccia la scuola, ti boccia il mercato immobiliare. E gli alloggi universitari pubblici coprono una frazione minima della domanda, tra le più basse d’Europa.
Il divario che l’articolo 34 fotografa meglio di ogni statistica
Tutti i dati che abbiamo citato ieri sull’articolo 33 convergono qui. La dispersione scolastica al 10,1 per cento nel Mezzogiorno contro il 6,9 del Nord. La dispersione implicita (chi resta a scuola senza imparare) oltre il 20 per cento in Sicilia, Calabria e Sardegna. Solo il 66,7 per cento degli adulti italiani con almeno un diploma contro l’80,5 della media europea.
Dietro ogni punto percentuale ci sono ragazzi capaci e meritevoli che non sono arrivati dove avevano il diritto costituzionale di arrivare. Non per mancanza di talento: per mancanza di mezzi, di servizi, di opportunità. Il figlio del professionista leccese e il figlio del bracciante di un piccolo comune del Capo di Leuca non partono dalla stessa riga, e il sistema che dovrebbe riequilibrare quella partenza è esso stesso più debole proprio dove servirebbe più forte.
L’articolo 34, letto insieme all’articolo 3 sull’uguaglianza sostanziale, dice che questo non è un dato di natura: è un compito della Repubblica rimasto incompiuto.
Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero
Se l’articolo 34 fosse il parametro reale delle politiche educative, la figura dell’idoneo non beneficiario non esisterebbe: ogni studente con i requisiti riceverebbe la borsa, perché un diritto costituzionale non può dipendere dalla capienza di un capitolo di bilancio. Il finanziamento ordinario del diritto allo studio sarebbe dimensionato sulla platea degli aventi diritto, non viceversa.
La gratuità dell’istruzione obbligatoria sarebbe piena: libri di testo gratuiti per tutti come accade in molti paesi europei, trasporti scolastici garantiti, mense accessibili. Gli alloggi universitari pubblici coprirebbero una quota significativa della domanda, sottraendo gli studenti fuori sede al ricatto del mercato immobiliare. E il tempo pieno, che oggi al Sud copre una frazione degli alunni rispetto al Nord, sarebbe garantito ovunque: perché le ore di scuola in più sono esattamente lo strumento con cui si compensano le disuguaglianze di partenza.
Un’applicazione vissuta
Sono arrivato dove sono partendo da Otranto, periferia geografica della Repubblica. La scuola pubblica mi ha dato gli strumenti, e l’ho raccontato ieri. Ma l’articolo 34 mi riguarda anche in un altro modo: come costruttore di strumenti che abbattono i costi di accesso alla conoscenza.
Le piattaforme del Trovido Network nascono anche da questa consapevolezza: in un territorio dove studiare costa di più (perché le università sono lontane, perché i servizi sono più scarsi, perché le famiglie hanno redditi più bassi), gli strumenti digitali che rendono accessibili formazione, informazione e opportunità di lavoro sono una forma concreta di diritto allo studio allargato. JobFlow che connette competenze e lavoro, WriteForge che insegna a scrivere, le piattaforme informative che rendono gratuito ciò che altrove si paga: non sostituiscono le borse di studio che lo Stato deve garantire, ma praticano lo stesso principio con i mezzi di questa epoca.
E questa rubrica stessa è un’applicazione dell’articolo 34: la Costituzione spiegata gratuitamente, ogni giorno, a chiunque. Perché il sapere giuridico non sia un privilegio di chi ha studiato legge, ma uno strumento di cittadinanza aperto a tutti. Come la scuola.
La stella polare di Salento Dinamico
Rodari scrisse che tutti devono avere tutti gli usi della parola, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. È la sintesi perfetta dell’articolo 34: l’istruzione non serve a produrre eccellenze da classifica, serve a produrre cittadini liberi. La scuola aperta a tutti è la condizione perché la libertà sia di tutti.
Salento Dinamico misura il proprio orizzonte anche su questo: un territorio dove nessun ragazzo capace e meritevole rinuncia agli studi per ragioni economiche, dove le borse di studio coprono gli aventi diritto, dove studiare non richiede di emigrare e emigrare non sia l’unico modo di realizzarsi. Un territorio che tratta il talento dei suoi figli come la risorsa più preziosa che possiede, perché lo è.
La scuola è aperta a tutti. Sono passati settantotto anni: è ora che lo sia davvero, fino all’ultimo gradino, per l’ultimo dei capaci e meritevoli privi di mezzi.
Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Piero Calamandrei, discorso al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale, 1950; legge n. 1859/1962, istituzione della scuola media unica; legge n. 296/2006, innalzamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni; Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, 1967; Ministero dell’Università e della Ricerca, dati sugli idonei non beneficiari e Fondo integrativo statale; Regione Calabria, decreto dirigenziale n. 7178/2026 sul diritto allo studio; ISTAT, dati su povertà assoluta delle famiglie con figli, 2024; Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi 1973; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.














0 commenti