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I sindacati sono liberi e la Costituzione prometteva contratti validi per tutti: ma quella promessa non è mai stata mantenuta. Perché?

da 17 Giugno 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il trentanovesimo articolo della Costituzione, la libertà sindacale conquistata contro il fascismo, e la seconda parte mai attuata in settantotto anni: l’efficacia generale dei contratti collettivi

di Francesco Giannetta, Giugno 2026


«Il sindacato libero è la più grande conquista dei lavoratori. Ma la libertà senza la forza è un’illusione: un lavoratore solo è debole, mille lavoratori uniti sono una forza che cambia la storia.»
— Giuseppe Di Vittorio, segretario della CGIL, 1949


La libertà che il fascismo aveva soppresso

L’articolo 39 apre il tema dei corpi intermedi nel mondo del lavoro: i sindacati. È un articolo che porta i segni precisi della storia da cui nasce, e che contiene un paradosso unico nella Costituzione: una prima parte pienamente realizzata e una seconda parte rimasta lettera morta per settantotto anni.

«L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.»

Quattro commi. Il primo afferma un principio semplice e fondamentale: l’organizzazione sindacale è libera. Gli altri tre disegnano un meccanismo (registrazione, ordinamento democratico, contratti con efficacia generale) che non è mai stato attuato.

La storia: i sindacati di Stato del fascismo

Per capire la potenza del primo comma bisogna ricordare cosa il fascismo aveva fatto ai sindacati. Il regime aveva soppresso i sindacati liberi e li aveva sostituiti con i sindacati di Stato: le corporazioni fasciste, controllate dal regime, a cui l’iscrizione era di fatto obbligatoria e che servivano non a difendere i lavoratori ma a inquadrarli e controllarli.

Lo sciopero era stato dichiarato reato. La contrattazione era gestita dallo Stato corporativo. I dirigenti sindacali liberi erano stati arrestati, confinati, costretti all’esilio. Giuseppe Di Vittorio, che sarebbe diventato il più grande sindacalista italiano, conobbe il carcere e il confino fascista. Bruno Buozzi, leader socialista dei metalmeccanici, fu assassinato dai nazifascisti nel 1944.

I costituenti che scrissero “l’organizzazione sindacale è libera” sapevano esattamente cosa stavano restituendo agli italiani: la libertà di associarsi per difendere i propri diritti di lavoratori, senza che lo Stato lo impedisse o lo controllasse. Era la ricostruzione di una libertà che il fascismo aveva cancellato per vent’anni.

Il primo comma: la libertà realizzata

“L’organizzazione sindacale è libera”: questo principio è pienamente realizzato nell’Italia repubblicana. I lavoratori possono fondare sindacati, iscriversi a quelli esistenti, non iscriversi ad alcuno, cambiare sindacato. I sindacati sono liberi di organizzarsi, di definire le proprie strategie, di negoziare, di scioperare. Esiste un pluralismo sindacale ampio: i grandi sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL), i sindacati autonomi, i sindacati di base, le rappresentanze aziendali.

La libertà sindacale del primo comma è completata dall’articolo 40 sul diritto di sciopero, che vedremo domani. Insieme, i due articoli costruiscono il sistema di autotutela collettiva del lavoro: i lavoratori, deboli individualmente, diventano forti collettivamente. È la traduzione costituzionale dell’intuizione di Di Vittorio: un lavoratore solo è debole, mille lavoratori uniti sono una forza.

Questa libertà è oggi data per scontata, ma è una conquista preziosa e non universale: in molti paesi del mondo i sindacati liberi sono ancora repressi, i sindacalisti perseguitati, lo sciopero vietato. La libertà sindacale dell’articolo 39 è uno dei segni distintivi di una democrazia compiuta.

I commi mai attuati: il paradosso dell’efficacia generale

E qui arriva il paradosso. I commi dal secondo al quarto dell’articolo 39 disegnano un meccanismo preciso: i sindacati si registrano, dimostrano di avere un ordinamento interno democratico, ottengono personalità giuridica, e a quel punto possono stipulare, rappresentati unitariamente in proporzione agli iscritti, contratti collettivi “con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie”.

L’idea era potente: i contratti collettivi firmati dai sindacati registrati avrebbero avuto valore di legge per tutti i lavoratori di quella categoria, iscritti e non iscritti, in tutte le aziende. Un contratto erga omnes, valido per tutti, che avrebbe garantito a ogni lavoratore le tutele negoziate dai sindacati.

Questo meccanismo non è mai stato attuato. In settantotto anni, nessun governo e nessun parlamento ha approvato la legge sulla registrazione dei sindacati prevista dal secondo comma. I sindacati stessi, soprattutto i confederali, hanno storicamente preferito non registrarsi, temendo che il controllo statale sui loro statuti e la verifica della loro rappresentatività potessero limitarne l’autonomia e l’indipendenza. La libertà sindacale del primo comma è stata interpretata come incompatibile con il controllo implicito nella registrazione.

Il risultato è che i contratti collettivi italiani, formalmente, valgono solo per gli iscritti ai sindacati che li firmano e per i lavoratori delle aziende iscritte alle associazioni datoriali firmatarie. Non hanno l’efficacia generale che l’articolo 39 prometteva.

Come l’Italia ha aggirato il problema: la supplenza dei giudici

Se i contratti collettivi valessero davvero solo per gli iscritti, il sistema delle relazioni industriali italiano sarebbe nel caos. In realtà funziona, ma attraverso una soluzione di supplenza, non attraverso il meccanismo costituzionale.

I giudici, applicando l’articolo 36 sulla retribuzione “sufficiente” di cui abbiamo parlato, hanno per decenni utilizzato i contratti collettivi nazionali come parametro per stabilire qual è la retribuzione costituzionalmente adeguata. In pratica: anche se un datore di lavoro non è formalmente vincolato a un contratto collettivo, se paga meno di quanto quel contratto prevede, un giudice può condannarlo a pagare la differenza, perché il contratto collettivo è il riferimento per stabilire cosa è “sufficiente” ai sensi dell’articolo 36.

È un meccanismo ingegnoso ma fragile: trasforma una garanzia che doveva essere automatica (l’efficacia generale dei contratti) in una tutela che richiede di andare dal giudice. E lascia aperto il problema dei contratti “pirata”: contratti firmati da sigle sindacali non rappresentative, che prevedono tutele e salari più bassi, e che alcuni datori di lavoro applicano proprio per pagare meno. Senza l’efficacia generale dei contratti dei sindacati più rappresentativi, la concorrenza al ribasso tra contratti è possibile.

La novità del 2026: il decreto sul “salario giusto” e i contratti scaduti

Proprio in questi mesi la questione dell’articolo 39 torna al centro dell’attualità, collegata a quella dell’articolo 36 di cui abbiamo parlato pochi giorni fa. Il decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026, in vigore dal primo maggio e in fase di conversione, affronta il problema dei contratti collettivi da due angolazioni.

Primo: stabilisce che gli incentivi pubblici alle imprese sono condizionati all’applicazione del “salario giusto”, cioè del trattamento economico previsto dai contratti collettivi delle sigle “comparativamente più rappresentative”. Chi applica contratti pirata perde il diritto alle agevolazioni. È un modo indiretto di dare forza ai contratti dei sindacati maggiori senza attuare il meccanismo dell’articolo 39: non l’efficacia generale per legge, ma un incentivo economico a rispettare i contratti veri.

Secondo: introduce un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni per i contratti collettivi scaduti e non rinnovati. Se un contratto scade e non viene rinnovato entro un certo termine, le retribuzioni si adeguano automaticamente a una percentuale dell’inflazione. È una risposta a un problema enorme, che i dati ISTAT del 2026 fotografano con chiarezza: a fine 2025 le retribuzioni contrattuali restano inferiori dell’8,6 per cento in potere d’acquisto rispetto a gennaio 2019. Quasi nove punti di salario reale persi in sei anni, a causa dell’inflazione e dei ritardi nei rinnovi contrattuali.

Sono interventi che provano a tamponare le conseguenze della mancata attuazione dell’articolo 39, senza però affrontarne la radice. Il problema di fondo, la mancanza di un sistema di rappresentanza certificata e di contratti con efficacia generale, resta aperto.

Perché conta ancora: la rappresentanza nell’era della frammentazione

Qualcuno potrebbe pensare che l’attuazione dell’articolo 39 sia un tema da giuristi, lontano dalla vita reale. È il contrario. Nell’era della frammentazione del lavoro di cui abbiamo parlato (le partite IVA, i rider, il lavoro delle piattaforme, i mille contratti diversi) la questione della rappresentanza e dell’efficacia dei contratti è più attuale che mai.

Chi rappresenta il rider che lavora per un algoritmo? Chi negozia per il freelance che fattura a un solo committente? Quale contratto si applica al lavoratore di una piattaforma digitale? La frammentazione del lavoro ha moltiplicato le situazioni in cui la rappresentanza sindacale tradizionale fatica ad arrivare, e in cui l’assenza di contratti con efficacia generale lascia scoperti milioni di lavoratori.

Una legge sulla rappresentanza che attui finalmente l’articolo 39, stabilendo regole chiare su come si misura la rappresentatività dei sindacati e su come i loro contratti acquistano efficacia generale, sarebbe uno strumento prezioso proprio per i lavoratori più fragili e meno tutelati. Il paradosso è che la norma scritta nel 1948 per il mondo del lavoro industriale potrebbe essere oggi la risposta ai problemi del lavoro digitale e frammentato del 2026.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 39 fosse pienamente attuato, esisterebbe una legge sulla rappresentanza che misura in modo oggettivo e trasparente quanto ogni sindacato rappresenta davvero i lavoratori. I contratti collettivi firmati dai sindacati più rappresentativi avrebbero efficacia generale, valida per tutti i lavoratori della categoria, eliminando alla radice il fenomeno dei contratti pirata.

Nessun lavoratore potrebbe essere pagato meno di quanto il contratto della sua categoria prevede, non perché un giudice lo stabilisce caso per caso, ma perché il contratto vale per legge per tutti. La concorrenza al ribasso sui salari attraverso contratti fasulli sarebbe impossibile.

E la rappresentanza si estenderebbe ai nuovi lavori: rider, lavoratori delle piattaforme, freelance avrebbero contratti collettivi di riferimento con efficacia generale, costruiti sulle loro esigenze specifiche. L’articolo 39 diventerebbe lo strumento di tutela del lavoro frammentato del XXI secolo.

Un’applicazione vissuta

Come imprenditore che ha costruito GiaNet Media e l’ecosistema del Trovido Network, conosco la questione dell’articolo 39 da una prospettiva specifica: quella di chi opera in settori (il digitale, la comunicazione, i servizi innovativi) dove la contrattazione collettiva tradizionale spesso non arriva, dove i confini tra lavoro autonomo e subordinato sono sfumati, dove le tutele sono frammentate.

Il lavoro digitale e creativo è uno dei territori in cui l’assenza di un sistema di rappresentanza adeguato si fa sentire di più. Chi sviluppa software, chi crea contenuti, chi gestisce piattaforme, chi fa comunicazione digitale spesso non ha un contratto collettivo di riferimento chiaro, naviga tra partita IVA e collaborazioni, costruisce le proprie tutele da solo. Non è un caso che proprio nel mondo delle piattaforme digitali (i rider, in particolare) si sia giocata la battaglia più recente sulla rappresentanza e sui diritti.

Costruire un ecosistema di lavoro digitale nel Salento significa anche porsi il problema di come garantire tutele e dignità in un mondo del lavoro che le forme tradizionali della rappresentanza faticano a raggiungere. Le piattaforme del Trovido Network, come JobFlow, nascono anche con l’idea di dare trasparenza e struttura a un mercato del lavoro che altrimenti rischia di essere terra di nessuno: non un sostituto della rappresentanza sindacale, ma uno strumento che rende visibili e valutabili le condizioni di lavoro, primo passo perché possano essere tutelate.

La stella polare di Salento Dinamico

Di Vittorio, bracciante pugliese e padre del sindacato italiano, sapeva che la libertà di organizzarsi è la condizione di ogni altra conquista dei lavoratori. L’articolo 39 ha realizzato quella libertà, ma ha lasciato a metà la sua promessa: i contratti validi per tutti non sono mai arrivati.

Salento Dinamico guarda al mondo del lavoro con la consapevolezza che in un territorio fragile, dove il lavoro è più scarso e più precario, la tutela collettiva è ancora più necessaria. Un Sud dove i lavoratori sono divisi, non rappresentati, esposti alla concorrenza al ribasso sui salari, è un Sud più debole. La forza collettiva che Di Vittorio costruì per i braccianti pugliesi è la stessa di cui hanno bisogno oggi i lavoratori digitali, i precari, i frammentati del lavoro contemporaneo.

La Costituzione ha scritto settantotto anni fa una promessa: contratti di lavoro validi per tutti, costruiti da sindacati democratici e rappresentativi. È ora di mantenerla, adattandola al lavoro di oggi. Perché la dignità del lavoro, anche quella, ha la sua norma. E quella norma, nell’articolo 39, aspetta ancora di essere applicata per intero.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; ISTAT, Rapporto annuale 2026 e rilevazione su contratti collettivi e retribuzioni contrattuali (perdita di potere d’acquisto dell’8,6 per cento rispetto al 2019); decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, sul salario giusto e l’adeguamento dei contratti scaduti; statuto dei lavoratori, legge n. 300/1970; Giuseppe Di Vittorio, discorsi e scritti sindacali; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 39; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.

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