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Lo sciopero è un diritto costituzionale: ma fino a che punto può essere limitato prima di smettere di essere un diritto?

da 18 Giugno 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il quarantesimo articolo della Costituzione, l’arma dei deboli trasformata da reato in diritto, e la tensione permanente tra la libertà di scioperare e la tutela dei servizi essenziali

di Francesco Giannetta, Giugno 2026


«Lo sciopero è l’unica arma che ha chi non ha armi. Toglierla significa lasciare il lavoratore disarmato davanti a chi ha tutto il potere. Per questo è sacra, anche quando dà fastidio.»
— Giuseppe Di Vittorio, segretario della CGIL, 1950


Una riga che pesa un secolo di lotte

L’articolo 40 è uno dei più brevi della Costituzione. Una sola frase, dodici parole. Ma dietro quella riga c’è un secolo e mezzo di conflitti sociali, di sangue, di conquiste pagate care.

«Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.»

Sembra una norma tecnica, quasi burocratica. In realtà è una delle affermazioni più rivoluzionarie della Costituzione, perché trasforma in diritto qualcosa che fino a pochi decenni prima era considerato reato. E contiene, nella sua brevità, una tensione che attraversa tutta la storia repubblicana fino alla cronaca di questi mesi: il diritto di scioperare è garantito, ma “nell’ambito delle leggi che lo regolano”. E dove finisce la regolamentazione legittima e comincia la compressione del diritto?

La storia: da reato a diritto

Per capire la portata dell’articolo 40 bisogna ricordare che lo sciopero, per gran parte della storia moderna, è stato un reato. Nel Codice penale Zanardelli del 1889 lo sciopero era punito come delitto contro la libertà del lavoro e del commercio. Il fascismo, con il Codice Rocco del 1930, lo trasformò in un reato contro l’economia pubblica: scioperare significava finire in carcere.

Lo sciopero era considerato un attacco all’ordine costituito, una ribellione, un crimine. I lavoratori che incrociavano le braccia per protestare contro salari da fame o condizioni disumane venivano arrestati, licenziati, repressi con la forza. La storia del movimento operaio italiano è costellata di scioperi repressi nel sangue: dai moti di fine Ottocento alle lotte bracciantili del primo Novecento, dalle occupazioni delle fabbriche del 1920 agli scioperi antifascisti del 1943-1944, che furono tra i primi atti di resistenza al regime.

Proprio quegli scioperi del marzo 1944, quando centinaia di migliaia di operai del Nord incrociarono le braccia contro l’occupazione nazifascista, dimostrarono che lo sciopero non è solo un’arma sindacale: è un atto di libertà, una forma di resistenza, uno strumento di democrazia. I costituenti lo sapevano. E quando scrissero l’articolo 40 trasformarono ciò che il fascismo aveva punito come crimine in un diritto garantito dalla Costituzione.

Il significato: l’arma dei deboli

Lo sciopero è, nella sua essenza, lo strumento che riequilibra un rapporto di forza strutturalmente diseguale. Il singolo lavoratore, davanti al datore di lavoro, è debole: ha bisogno del salario per vivere, può essere sostituito, non ha potere contrattuale. Ma i lavoratori uniti che si astengono collettivamente dal lavoro hanno una forza che nessun singolo possiede: possono fermare la produzione, rendere visibile il conflitto, costringere la controparte a negoziare.

È questo che Di Vittorio intendeva quando parlava dello sciopero come “l’unica arma di chi non ha armi”. Il datore di lavoro ha il potere economico, la proprietà, la possibilità di licenziare. Il lavoratore ha una sola arma: la possibilità di ritirare la propria collaborazione, insieme agli altri. Togliere o svuotare il diritto di sciopero significa disarmare il lavoratore, lasciarlo solo davanti a un potere infinitamente più grande.

Per questo l’articolo 40, insieme all’articolo 39 sulla libertà sindacale di cui abbiamo parlato ieri, è il fondamento dell’autotutela collettiva: il sistema attraverso cui i lavoratori, deboli individualmente, si difendono collettivamente. È uno dei pilastri su cui si regge l’equilibrio sociale di una democrazia.

“Nell’ambito delle leggi che lo regolano”: la tensione permanente

La formula dell’articolo 40 contiene però una riserva: il diritto di sciopero si esercita “nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Lo sciopero è un diritto, ma un diritto regolabile. E qui nasce la tensione che attraversa tutta la storia repubblicana.

Da un lato, lo sciopero produce conseguenze su persone che non sono parte del conflitto: i cittadini che non possono prendere il treno, i pazienti che non trovano il servizio sanitario, i genitori che non possono mandare i figli a scuola. Lo sciopero, per essere efficace, deve produrre disagio: è la sua natura. Ma quel disagio non può tradursi nella lesione di altri diritti fondamentali altrettanto tutelati dalla Costituzione: il diritto alla salute, alla sicurezza, alla libertà di movimento.

Dall’altro lato, la regolamentazione rischia sempre di trasformarsi in compressione: se le regole diventano troppo stringenti, se ogni sciopero può essere bloccato, se le sanzioni sono così pesanti da scoraggiare la protesta, allora il diritto di sciopero si svuota e torna a essere, di fatto, quello che era prima della Costituzione: una libertà negata.

Trovare l’equilibrio tra questi due poli, l’efficacia dello sciopero e la tutela dei diritti dei cittadini, è il compito permanente della legislazione sullo sciopero. Un equilibrio mai definitivo, sempre rinegoziato, sempre oggetto di conflitto.

La legge sui servizi pubblici essenziali

Per decenni, dopo il 1948, lo sciopero in Italia è rimasto sostanzialmente non regolato da una legge specifica: si esercitava liberamente, con i limiti elaborati dalla giurisprudenza. La svolta arrivò nel 1990 con la legge n. 146 sui servizi pubblici essenziali, modificata poi nel 2000.

Questa legge non regola tutti gli scioperi, ma solo quelli nei servizi essenziali: i trasporti, la sanità, la scuola, l’energia, le telecomunicazioni, i servizi pubblici la cui interruzione totale lederebbe diritti fondamentali dei cittadini. Per questi settori la legge prevede regole precise: il preavviso minimo (di norma dieci giorni), le fasce orarie di garanzia in cui il servizio deve comunque essere assicurato, le prestazioni indispensabili da garantire anche durante lo sciopero, l’obbligo di indicare la durata.

La legge ha istituito la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: un’autorità indipendente che valuta la legittimità degli scioperi, può dichiararli illegittimi se violano le regole, e può deliberare sanzioni. Accanto alla Commissione esiste il potere di precettazione: in casi di pregiudizio grave e imminente ai diritti dei cittadini, l’autorità di governo può ordinare il differimento o la revoca dello sciopero.

È un sistema complesso che cerca di bilanciare il diritto di sciopero con la tutela dei cittadini utenti. Funziona, ma è anche terreno di conflitto permanente, perché ogni decisione della Commissione e ogni precettazione del governo riapre la domanda di fondo: stiamo regolando il diritto o lo stiamo comprimendo?

La cronaca recente: gli scioperi per Gaza e le tensioni del 2025-2026

Questa tensione è esplosa con particolare forza nell’ultimo anno e mezzo. Gli scioperi generali proclamati nel 2025 in solidarietà con la popolazione di Gaza e in risposta all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla hanno aperto un conflitto interpretativo che tocca il cuore dell’articolo 40.

Nell’ottobre 2025, di fronte a uno sciopero generale proclamato con preavviso molto breve, la Commissione di garanzia lo dichiarò illegittimo per violazione dell’obbligo di preavviso di dieci giorni. I sindacati confermarono comunque lo sciopero, sostenendo che si trattava di un’astensione in difesa di valori costituzionali fondamentali, per la quale la legge stessa prevede una deroga all’obbligo di preavviso “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Il governo valutò la precettazione. Si aprì un contenzioso giuridico e politico che dura tuttora.

Il caso ha mostrato plasticamente la tensione dell’articolo 40. Chi sostiene le ragioni della Commissione argomenta che le regole valgono per tutti e che senza preavviso i cittadini subiscono disagi imprevedibili. Chi sostiene le ragioni dei sindacati argomenta che ridurre lo sciopero politico e di solidarietà a una questione di preavviso significa svuotarlo della sua natura: uno sciopero che protesta contro un evento improvviso non può attendere dieci giorni. La distinzione tra sciopero economico (regolabile con preavviso) e sciopero politico o di solidarietà (che ha natura diversa) è uno dei nodi irrisolti della materia.

Nel 2026 le tensioni sono proseguite. Gli scioperi generali del settore dei trasporti e della logistica, le delibere della Commissione che restringono le modalità di sciopero in alcuni settori, le accuse dei sindacati di base di un uso politico della regolamentazione per “imbavagliare” il dissenso: sono tutti capitoli della stessa storia. La domanda di fondo resta sempre quella dell’articolo 40: dove finisce la regolamentazione legittima e comincia la compressione del diritto?

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 40 fosse interpretato nel suo pieno significato costituzionale, la regolamentazione dello sciopero garantirebbe i diritti dei cittadini utenti senza svuotare il diritto dei lavoratori. Le fasce di garanzia e le prestazioni indispensabili tutelerebbero la salute, la sicurezza e la mobilità essenziale, ma non renderebbero lo sciopero inefficace o impossibile.

La distinzione tra sciopero economico e sciopero politico o di solidarietà sarebbe riconosciuta e disciplinata in modo chiaro, evitando che la protesta su grandi questioni civili e democratiche venga ridotta a una questione di preavviso. La precettazione resterebbe uno strumento eccezionale per situazioni di reale pregiudizio grave, non un mezzo ordinario di gestione del conflitto sociale.

E soprattutto: il diritto di sciopero sarebbe trattato per quello che è, un diritto costituzionale fondamentale, l’arma dei deboli, e non come un fastidio da minimizzare. Una democrazia che comprime il diritto di sciopero indebolisce sé stessa, perché toglie ai più deboli l’unico strumento che hanno per farsi sentire.

Un’applicazione vissuta

Il mondo del lavoro digitale e autonomo in cui opero con GiaNet Media e l’ecosistema del Trovido Network ha un rapporto particolare con il diritto di sciopero. Chi lavora in proprio, chi ha una partita IVA, chi opera come freelance non ha, di fatto, un diritto di sciopero esercitabile nel senso tradizionale: non c’è un datore di lavoro contro cui scioperare, non c’è un collettivo organizzato con cui astenersi insieme.

Eppure proprio i lavoratori delle piattaforme digitali, i rider in particolare, hanno riscoperto negli ultimi anni forme nuove di sciopero e di azione collettiva: il “logout” coordinato, il rifiuto collettivo delle consegne, le mobilitazioni organizzate attraverso le stesse tecnologie che li governano. È la dimostrazione che il diritto di sciopero dell’articolo 40 non è legato a una forma storica specifica (l’operaio che incrocia le braccia in fabbrica), ma a un principio universale: chi lavora ha il diritto di astenersi collettivamente per difendere la propria dignità.

Raccontare queste nuove forme di conflitto, dare visibilità alle condizioni di lavoro nascoste dietro gli algoritmi, è uno dei compiti che il giornalismo indipendente può svolgere a sostegno del principio dell’articolo 40. Perché un diritto che non viene raccontato, che resta invisibile, è un diritto più facile da comprimere.

La stella polare di Salento Dinamico

Di Vittorio, bracciante delle Puglie diventato il più grande sindacalista italiano, aveva guidato gli scioperi dei braccianti del Tavoliere quando scioperare significava rischiare il carcere o la vita. Sapeva che lo sciopero è sacro proprio perché dà fastidio: è la sua natura, è la sua funzione. Un diritto di sciopero che non producesse alcun disagio sarebbe un diritto inutile.

Salento Dinamico guarda al lavoro con la consapevolezza che in un territorio fragile, dove i lavoratori sono più deboli e più ricattabili, gli strumenti di autotutela collettiva sono ancora più preziosi. Il bracciante sfruttato nelle campagne, il lavoratore del turismo stagionale senza tutele, il rider che pedala sotto il sole salentino governato da un algoritmo: tutti loro hanno bisogno di sapere che il diritto di astenersi collettivamente, di protestare, di farsi sentire, è garantito dalla Costituzione.

Il diritto di sciopero è una conquista di civiltà che è costata sangue e galera a generazioni di lavoratori. Difenderlo, impedire che venga svuotato in nome della comodità o dell’ordine, è difendere uno dei pilastri della democrazia. Perché una società che disarma i deboli non è più giusta: è solo più silenziosa.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; legge n. 146/1990 e legge n. 83/2000 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero, delibere 2025-2026; Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 57/1995 e giurisprudenza sul diritto di sciopero; cronaca degli scioperi generali del 2025-2026; Giuseppe Di Vittorio, discorsi e scritti sindacali; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 40; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.

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