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L’Italia ha promesso asilo a chi fugge dalla persecuzione: ma quella promessa vale ancora, o l’abbiamo silenziosamente ritirata?

da 15 Maggio 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il decimo articolo della Costituzione, il diritto che nessun governo osa abolire ufficialmente ma tutti erodono nella pratica, e il confine tra civiltà e indifferenza

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«Ricordatevi che un giorno anche voi foste stranieri in terra d’Egitto.» — Esodo 22,20 — citato da Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, 1967


Quattro commi scritti con la memoria ancora fresca

Esistono articoli della Costituzione che nascono da principi astratti — elaborazioni teoriche di filosofia politica e diritto pubblico. E poi esiste l’articolo 10, che nasce dalla carne viva della storia: dall’esperienza diretta di uomini e donne che avevano conosciuto la persecuzione, l’esilio, la frontiera chiusa in faccia, il paese che non vuole sapere.

«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.»

Quattro commi. Il primo ancora l’Italia al diritto internazionale — lo Stato non è un’isola sovrana che fa le proprie regole ignorando il resto del mondo. Il secondo garantisce che gli stranieri che vivono in Italia abbiano una condizione giuridica regolata da norme certe. Il terzo — il più potente, il più controverso, il più violato — afferma il diritto d’asilo. Il quarto vieta l’estradizione per reati politici.

Ogni comma ha una storia. Ogni storia ci riguarda ancora.

La storia: i costituenti che avevano conosciuto l’esilio

Per capire l’articolo 10 bisogna ricordare chi lo scrisse e da dove veniva. Molti dei costituenti avevano vissuto personalmente l’esperienza dell’esilio politico durante il fascismo. Erano stati costretti a lasciare l’Italia, a vivere come stranieri in Francia, in Svizzera, in Unione Sovietica, nelle Americhe — dipendendo dalla generosità o dall’indifferenza dei paesi che li ospitavano.

Sandro Pertini aveva vissuto anni di clandestinità e carcere. Umberto Terracini — presidente dell’Assemblea Costituente — aveva trascorso oltre quindici anni tra prigione e confino. Pietro Nenni aveva vissuto l’esilio parigino. Ferruccio Parri aveva guidato la Resistenza e conosceva il valore di chi rischia la vita per le proprie convinzioni politiche.

Quando scrissero che lo straniero perseguitato nel proprio paese ha diritto d’asilo in Italia, non stavano elaborando un principio astratto. Stavano dicendo: noi sappiamo cosa significa essere quella persona. Noi sappiamo cosa significa bussare a una porta e trovare qualcuno disposto ad aprirla. Noi vogliamo che l’Italia sia quel paese.

Il diritto internazionale dei rifugiati si stava costruendo in quegli stessi anni — la Convenzione di Ginevra sarebbe stata firmata nel 1951, tre anni dopo la Costituzione. I costituenti italiani furono tra i pionieri di un principio che il mondo stava ancora elaborando.

Il diritto d’asilo: cosa dice davvero la Costituzione

Il terzo comma dell’articolo 10 è formulato in modo preciso e impegnativo. Non dice che l’Italia può concedere asilo a chi lo merita — dice che lo straniero perseguitato ha diritto d’asilo. Il diritto d’asilo non è una concessione discrezionale dello Stato italiano: è un diritto soggettivo della persona perseguitata.

La condizione è altrettanto precisa: deve essere impedito “l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.” Non basta la povertà, non basta la miseria economica — serve la persecuzione politica, religiosa, di genere, di orientamento sessuale. Serve che nel paese di origine non si possa esercitare liberamente le libertà che la Costituzione italiana garantisce.

Questa distinzione — tra rifugiato politico e migrante economico — è reale e giuridicamente fondata. Ma nella pratica è spesso usata per giustificare politiche che ignorano entrambi: chi fugge da guerre, da dittature, da persecuzioni sistematiche viene trattato con lo stesso sospetto di chi cerca condizioni economiche migliori. La complessità reale delle migrazioni contemporanee — in cui le cause politiche, economiche e ambientali si intrecciano in modo inestricabile — viene ridotta a una dicotomia semplificata che serve a giustificare i respingimenti.

Il diritto internazionale che l’Italia deve rispettare

Il primo comma dell’articolo 10 — quello sull’adeguamento al diritto internazionale — è il meno citato ma non il meno importante. Significa che l’Italia non può fare le proprie regole ignorando ciò che il diritto internazionale stabilisce. Significa che la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le convenzioni ONU sui diritti dei migranti — tutte queste norme internazionali sono parte dell’ordinamento giuridico italiano, non suggerimenti da seguire quando fa comodo.

Questo ha conseguenze dirette sulle politiche migratorie. I respingimenti in mare — quando impediscono a persone con diritto d’asilo di presentare domanda — violano non solo la Convenzione di Ginevra ma l’articolo 10 della Costituzione. Le detenzioni amministrative prolungate — tenere persone chiuse in centri di identificazione per mesi senza che abbiano commesso reati — violano le convenzioni internazionali che l’articolo 10 incorpora nell’ordinamento italiano.

Non è una posizione ideologica. È una lettura giuridica dell’articolo 10 che la Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno confermato in numerose sentenze.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 10 fosse il parametro reale delle politiche migratorie italiane, i centri di detenzione amministrativa per migranti — in cui persone che non hanno commesso reati vengono trattenute in condizioni spesso inumane — sarebbero dichiarati incostituzionali nella misura in cui violano le norme internazionali che l’articolo 10 incorpora.

Le procedure di asilo sarebbero rapide, eque e accessibili — non il labirinto burocratico che oggi costringe le persone ad aspettare anni in una condizione di incertezza totale, senza poter lavorare legalmente, senza potersi integrare, senza sapere se potranno restare. Un sistema di asilo efficiente è nell’interesse di tutti — degli aventi diritto, delle comunità che li ospitano, dello Stato che deve gestire il fenomeno.

I respingimenti che impediscono l’accesso alla procedura di asilo — quelli in mare, quelli alle frontiere terrestri — sarebbero vietati non solo dal diritto europeo ma dall’articolo 10 della Costituzione italiana. Chi ha diritto d’asilo deve poterlo chiedere. È scritto nella Costituzione. Non è negoziabile.

Perché è sotto attacco

L’articolo 10 viene eroso in modo sistematico attraverso politiche che non lo aboliscono formalmente — nessun governo oserebbe — ma lo svuotano nella pratica. Gli accordi con paesi terzi per bloccare le partenze — come quelli con la Libia, con la Tunisia, con l’Albania — esternalizzano i controlli delle frontiere in paesi dove le condizioni di detenzione dei migranti violano sistematicamente le stesse libertà democratiche che l’articolo 10 chiede di tutelare.

La retorica dell'”invasione” — usata da forze politiche di governo per descrivere arrivi che in termini assoluti sono gestibili da un paese di sessanta milioni di abitanti — costruisce un clima di paura che rende politicamente difficile applicare i principi costituzionali. Non è un caso: la paura è sempre stata il meccanismo con cui si erodono i diritti. Prima i diritti degli altri — poi, inevitabilmente, i propri.

Il quarto comma — il divieto di estradizione per reati politici — è quello che negli ultimi anni ha prodotto le tensioni più visibili con altri paesi. Quando l’Italia si rifiuta di estradare persone condannate per reati politici in paesi dove non avrebbero un processo equo, non sta facendo un favore a qualcuno: sta applicando la Costituzione.

Un’applicazione vissuta

Il Salento che racconto è un territorio di frontiera — nel senso più letterale. Il canale d’Otranto, che separa l’Italia dall’Albania e dalla Grecia, è stato per decenni uno dei passaggi principali delle migrazioni verso l’Europa. Negli anni Novanta, le coste salentine videro arrivare ondate di albanesi in fuga dal collasso del regime comunista. Li ricordo — ero giovane, ma li ricordo. La comunità locale li accolse con la generosità e a volte con la paura che l’inaspettato porta con sé.

Quegli albanesi di trent’anni fa oggi sono parte della comunità salentina. Lavorano, pagano le tasse, hanno figli che parlano il dialetto locale. La loro integrazione non è stata indolore — ma è avvenuta. E il Salento è più ricco per questo.

InOnda Network ha raccontato queste storie — le storie di chi arriva e di chi accoglie, di chi fatica e di chi aiuta, di come una comunità si trasforma nell’incontro con l’altro. Non come propaganda dell’accoglienza indiscriminata — come cronaca onesta di un fenomeno complesso che la Costituzione chiede di affrontare con principi precisi e non con le emozioni del momento.

VoloAlto — l’associazione di promozione sociale — ha tra le proprie vocazioni quella di intercettare risorse per progetti di integrazione e coesione sociale. Non perché sia un obbligo burocratico: perché l’articolo 10 lo chiede, e perché la storia di questo territorio insegna che l’integrazione, quando funziona, arricchisce tutti.

La stella polare di Salento Dinamico

Salento Dinamico è una visione di sviluppo che include anche chi arriva — perché un territorio che cresce si arricchisce di competenze, di culture, di energie nuove. La chiusura identitaria non produce sviluppo: produce stagnazione.

Il canale d’Otranto non è solo una frontiera — è una storia millenaria di scambi, di incontri, di contaminazioni tra sponde diverse dello stesso mare. Il Salento ha ricevuto dal Mediterraneo la propria identità stratificata: greca, romana, araba, normanna, spagnola. Ogni ondata che sembrava una minaccia si è rivelata, nel tempo, una risorsa.

L’articolo 10 chiede di guardare a questa storia — e di avere il coraggio di applicarne i principi anche quando è difficile. Soprattutto quando è difficile.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, 1951; Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 1950; Corte europea dei diritti dell’uomo, giurisprudenza sui respingimenti in mare; UNHCR, rapporto globale sulle migrazioni forzate 2024; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.


Costituzione Art10

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