InOnda Novità


La libertà personale è inviolabile: ma chi la viola in nome della sicurezza ha davvero il diritto di farlo?

da 18 Maggio 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il tredicesimo articolo della Costituzione, la garanzia più antica della civiltà giuridica, e il confine sottile tra sicurezza dello Stato e arbitrio del potere

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un gabbiano, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.» — Giorgio Gaber, La libertà, 1972


Il primo dei diritti civili — e il più fragile

Con l’articolo 13 si chiude il capitolo dei Principi Fondamentali e si apre quello dei diritti e doveri dei cittadini. È un passaggio non solo formale: si passa dalla dichiarazione dei valori fondanti della Repubblica alla garanzia concreta dei diritti individuali. E il primo di questi diritti — quello che apre la lunga lista — non è casuale: è la libertà personale.

«La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.»

Cinque commi che costruiscono un sistema di protezione della persona fisica da ogni forma di arbitrio statale. Il primo enuncia il principio assoluto. Il secondo stabilisce la riserva di legge e di giurisdizione — solo un giudice, solo nei casi previsti dalla legge, può limitare la libertà personale. Il terzo disciplina i casi di urgenza — con limiti temporali precisi e cogenti. Il quarto vieta la tortura e i trattamenti inumani. Il quinto fissa il principio della durata massima della custodia cautelare.

La storia: l’habeas corpus e la sua lunga conquista

La libertà personale — il diritto di non essere arrestati senza una ragione giuridica fondata — è una delle conquiste più antiche e più faticose della civiltà giuridica occidentale. La sua storia comincia con l’habeas corpus inglese del 1679 — la legge che per la prima volta impose alla Corona di giustificare davanti a un giudice l’arresto di qualsiasi suddito. Prima di quella legge, il re poteva far imprigionare chiunque senza spiegare perché. Dopo, doveva rispondere a un tribunale.

In Italia l’habeas corpus arrivò tardi e male. Lo Statuto Albertino del 1848 conteneva garanzie formali sulla libertà personale, ma erano sistematicamente aggirate dalla prassi politica e amministrativa. Il fascismo le abolì del tutto: il confino di polizia — la misura con cui il regime deportava i propri oppositori in paesi remoti senza processo — era la negazione esatta del principio che i costituenti avrebbero poi scritto nell’articolo 13.

Molti dei costituenti avevano subito personalmente il confino o il carcere politico. Quando scrissero “la libertà personale è inviolabile” non stavano elaborando un principio astratto — stavano mettendo nella Costituzione la cicatrice della propria esperienza. Ogni parola dell’articolo 13 è una risposta diretta a qualcosa che il fascismo aveva fatto.

La riserva di giurisdizione — solo un giudice può disporre la limitazione della libertà — è la risposta al confino amministrativo, deciso dalla polizia senza intervento di alcun tribunale. Il divieto di violenza fisica e morale è la risposta alle torture nelle carceri fasciste. I limiti alla carcerazione preventiva sono la risposta agli anni che gli oppositori politici trascorrevano in attesa di un processo che spesso non arrivava mai.

Inviolabile: una parola che non ammette eccezioni

Il primo comma usa lo stesso aggettivo dell’articolo 2 per i diritti inviolabili dell’uomo: inviolabile. Non limitabile in casi eccezionali, non comprimibile per ragioni di sicurezza, non sospendibile in stato di emergenza. Inviolabile.

Questo non significa che nessuno possa mai essere arrestato. Significa che ogni limitazione della libertà personale deve rispettare tre condizioni simultanee: deve essere disposta da un giudice, deve essere motivata, deve rientrare nei casi e nei modi previsti dalla legge. Se anche una sola di queste condizioni manca, la limitazione è incostituzionale — non importa quanto grave sia il reato contestato, non importa quanto urgente sia l’esigenza di sicurezza pubblica.

La parola “inviolabile” costruisce una gerarchia precisa: la libertà personale viene prima della sicurezza collettiva, non dopo. Non perché la sicurezza non conti — conta moltissimo. Ma perché uno Stato che sacrifica la libertà individuale in nome della sicurezza collettiva ha già perso qualcosa di essenziale: ha dimostrato di non fidarsi dei propri giudici, delle proprie leggi, delle proprie procedure. Ha scelto l’efficienza dell’arbitrio sulla fatica della legalità.

La carcerazione preventiva: il nodo irrisolto

Il quinto comma — quello che affida alla legge la fissazione dei limiti massimi della carcerazione preventiva — tocca il problema più acuto e più irrisolto dell’articolo 13 nella pratica italiana.

La custodia cautelare — il carcere prima della condanna — è uno strumento necessario in casi estremi: quando c’è pericolo di fuga, quando c’è rischio di inquinamento delle prove, quando c’è pericolo per la sicurezza pubblica. Ma è anche uno strumento che può essere usato in modo distorto: come anticipazione della pena per chi non è ancora stato condannato, come strumento di pressione per ottenere confessioni o collaborazioni, come mezzo per neutralizzare un soggetto politicamente scomodo prima ancora che il processo inizi.

In Italia la carcerazione preventiva ha una storia lunga e controversa. I tempi della giustizia penale italiana — tra i più lunghi d’Europa — fanno sì che molte persone trascorrano anni in custodia cautelare prima di una sentenza definitiva. Il 30 per cento circa dei detenuti nelle carceri italiane è in attesa di giudizio — non condannato, presunto innocente per principio costituzionale, eppure dietro le sbarre. Alcuni di loro, quando arriva la sentenza definitiva, vengono assolti. Hanno pagato anni di libertà per un reato che non hanno commesso.

Questo non è un problema tecnico — è una violazione strutturale dell’articolo 13, che la politica non ha mai avuto il coraggio di affrontare davvero.

Il quarto comma: il divieto di tortura che l’Italia viola

Il quarto comma — “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” — è il più grave e il più ignorato. Grave perché tocca la tortura — la violazione più assoluta della dignità umana che uno Stato possa commettere. Ignorato perché per decenni l’Italia non ha avuto nel proprio codice penale un reato specifico di tortura, nonostante la Costituzione lo imponesse dal 1948 e nonostante la Convenzione ONU contro la tortura lo richiedesse dal 1984.

Il reato di tortura è stato introdotto nell’ordinamento italiano solo nel 2017 — sessantanove anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione — e in una forma così limitata e così difficile da applicare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha continuato a condannare l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri e nei centri di detenzione.

Il caso del G8 di Genova del 2001 — le violenze nella scuola Diaz, i maltrattamenti nel carcere di Bolzaneto — è la dimostrazione più drammatica di cosa succede quando lo Stato viola il quarto comma dell’articolo 13 e non dispone degli strumenti giuridici per punire chi lo viola. La Corte europea ha condannato l’Italia. I responsabili sono stati in gran parte amnistiati o graziati. Il quarto comma è rimasto sulla carta.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 13 fosse il parametro reale del sistema penale italiano, la custodia cautelare sarebbe un’eccezione reale — non la norma di fatto che è diventata. I tempi del processo penale sarebbero drasticamente ridotti, perché tenere una persona in carcere per anni prima della sentenza è incompatibile con il principio di inviolabilità della libertà personale.

Le carceri — che ospitano oggi un numero di detenuti largamente superiore alla capienza regolamentare, in condizioni che la Corte europea ha ripetutamente definito inumane e degradanti — sarebbero adeguate agli standard costituzionali e convenzionali. Non per benevolenza verso i condannati: per rispetto dell’articolo 13, che vale anche per chi ha commesso un reato.

Il reato di tortura sarebbe formulato in modo da essere davvero applicabile — non la formula elusiva del 2017, ma una norma che garantisca che chi compie violenze fisiche o morali su persone detenute risponda penalmente, senza eccezioni, senza prescrizioni accelerate, senza grazie politiche.

Un’applicazione vissuta

La libertà personale non è un tema astratto nella mia esperienza. Chi fa giornalismo indipendente — chi racconta ciò che i poteri locali preferirebbero non venisse raccontato — sa che la libertà personale e la libertà di stampa si tengono per mano. Le querele temerarie, i procedimenti penali usati come strumento di intimidazione, le pressioni indirette su chi pubblica — sono tutte forme di attacco alla libertà che l’articolo 13 e l’articolo 21 insieme dovrebbero rendere impossibili.

Non ho subito arresti o detenzioni. Ma ho conosciuto la pressione di chi usa gli strumenti giuridici non per cercare giustizia ma per silenziare. È una forma sottile ma reale di violazione dello spirito dell’articolo 13: usare la minaccia della restrizione della libertà per ottenere l’autocensura di chi quella libertà ancora la possiede.

Salento Dinamico e InOnda Network sono nati e cresciuti nella convinzione che la libertà — personale, di espressione, di impresa — non sia un dato acquisito una volta per tutte ma un equilibrio da difendere ogni giorno, anche e soprattutto quando chi la minaccia lo fa con gli strumenti formalmente legali.

La stella polare di Salento Dinamico

La libertà personale è la condizione di tutto il resto. Senza di essa, nessun altro diritto è esercitabile davvero: non la libertà di stampa, non la libertà di impresa, non la partecipazione politica, non lo sviluppo della persona umana che l’articolo 3 chiede di rendere possibile.

Salento Dinamico è un progetto che presuppone persone libere — libere di immaginare, di costruire, di scegliere, di sbagliare e ricominciare. Un territorio di persone libere è un territorio che si sviluppa. Un territorio di persone intimidite, sorvegliate, minacciate di restrizioni arbitrarie è un territorio che si irrigidisce e si spegne.

L’articolo 13 garantisce la condizione fondamentale dello sviluppo: la libertà della persona. Difenderlo non è garantismo astratto — è sviluppo concreto.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Habeas Corpus Act, Parlamento inglese, 1679; Convenzione ONU contro la tortura, 1984; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze contro l’Italia su trattamenti inumani nelle carceri; Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, statistiche sulla popolazione detenuta 2024; legge n. 110/2017 — introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.


Costituzione Art13

Leggi anche:

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pin It on Pinterest