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Tutte le religioni sono uguali davanti alla legge italiana, o alcune sono più uguali delle altre?

da 13 Maggio 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

L’ottavo articolo della Costituzione, il complemento dimenticato dell’articolo 7, e il lungo cammino verso una laicità che vale davvero per tutti

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«La libertà religiosa non è il privilegio di chi crede nella religione giusta. È il diritto di ogni essere umano di cercare il senso della propria esistenza senza che lo Stato gli dica come farlo.» — Piero Calamandrei, note private, 1947


Il dittico che nessuno legge insieme

Gli articoli 7 e 8 della Costituzione vanno letti come un dittico — due pannelli che si completano a vicenda e che insieme formano la visione costituzionale del rapporto tra Stato e religione in Italia. L’articolo 7 regola il rapporto con la Chiesa cattolica. L’articolo 8 regola il rapporto con tutte le altre.

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

Tre commi. Il primo enuncia un principio di uguaglianza formale radicale: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere. Non quasi tutte. Non le principali. Tutte. Il secondo garantisce l’autonomia organizzativa delle confessioni non cattoliche — possono darsi i propri statuti, le proprie regole, i propri ordinamenti interni, senza interferenza dello Stato. Il terzo stabilisce il meccanismo con cui i rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche vengono regolati: le intese, accordi bilaterali che devono essere recepiti per legge.

È un sistema elegante nella teoria. Nella pratica, è rimasto per decenni largamente incompiuto.

La storia: le religioni che il fascismo perseguitò

Per capire l’articolo 8 bisogna ricordare cosa aveva preceduto la Costituzione. Il regime fascista non perseguitò solo gli ebrei — che subirono le leggi razziali del 1938 e la deportazione dopo l’8 settembre 1943. Perseguitò sistematicamente tutte le minoranze religiose che non si conformavano al cattolicesimo di Stato.

I Testimoni di Geova furono arrestati, i loro luoghi di culto chiusi, i loro testi religiosi sequestrati. I valdesi — la comunità protestante più antica d’Italia, presente nelle valli piemontesi da secoli — subirono restrizioni pesanti. Gli avventisti del settimo giorno furono perseguitati. Le comunità evangeliche di ogni denominazione vissero anni di sorveglianza e limitazioni.

Nell’Assemblea Costituente, i rappresentanti di queste comunità — in particolare i valdesi, attraverso il deputato Giorgio Peyrot — si batterono per un articolo che garantisse non solo la tolleranza ma l’uguaglianza effettiva. Il risultato fu una formula che in teoria non ammette gerarchie tra confessioni. In pratica, la storia successiva raccontò qualcosa di diverso.

Le intese: un meccanismo virtuoso applicato a metà

Il sistema delle intese previsto dal terzo comma dell’articolo 8 è concettualmente solido: ogni confessione religiosa che vuole regolare i propri rapporti con lo Stato negozia un accordo bilaterale, che viene poi recepito con legge del Parlamento. È un meccanismo che rispetta l’autonomia di ciascuna comunità e garantisce certezza giuridica nei rapporti con lo Stato.

Il problema è che in settantotto anni di Repubblica questo meccanismo ha funzionato in modo estremamente selettivo. Le prime intese furono stipulate solo negli anni Ottanta — trentacinque anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione — con i valdesi e le comunità avventiste. Seguirono le intese con le Assemblee di Dio, con gli Ebrei, con i Battisti, con i Luterani, con i Testimoni di Geova — ma solo dopo decenni di attesa e dopo battaglie legali.

Alcune comunità attendono ancora. I musulmani — la seconda comunità religiosa d’Italia per numero di fedeli, con oltre un milione e mezzo di persone — non hanno ancora un’intesa con lo Stato italiano nel 2026. Non per mancanza di volontà da parte delle comunità islamiche — ci sono stati tentativi ripetuti — ma per resistenze politiche che hanno poco a che fare con i principi costituzionali e molto con le convenienze elettorali del momento.

Senza intesa, le comunità islamiche non hanno accesso all’otto per mille, non possono costruire luoghi di culto con le stesse procedure semplificate delle confessioni riconosciute, non possono stipulare accordi per l’assistenza religiosa negli ospedali e nelle carceri. Sono egualmente libere sulla carta — discriminate nella pratica.

L’otto per mille e la disparità che nessuno vuole vedere

Il meccanismo dell’otto per mille — introdotto con la revisione concordataria del 1984 — è l’esempio più evidente di come il principio di uguaglianza dell’articolo 8 venga sistematicamente disapplicato nella pratica fiscale.

L’otto per mille funziona così: ogni contribuente può destinare una quota dell’IRPEF a una delle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato, oppure allo Stato stesso. La quota di chi non esprime una preferenza viene ripartita proporzionalmente tra i soggetti scelti da chi ha espresso preferenza — il che significa che anche chi non vuole destinare nulla alla Chiesa cattolica contribuisce indirettamente a finanziare attraverso la quota non espressa dagli altri.

Il risultato è che la Chiesa cattolica riceve circa un miliardo di euro l’anno. Le altre confessioni con intesa ricevono somme molto inferiori, proporzionali alle preferenze espresse. Le confessioni senza intesa non ricevono nulla. In un paese in cui il principio costituzionale è che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere, questa disparità è difficile da giustificare.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 8 fosse il parametro reale delle politiche religiose, la mancanza di un’intesa con le comunità islamiche sarebbe trattata come un’inadempienza costituzionale da colmare con urgenza — non come una questione da rimandare per ragioni di opportunità politica.

Il meccanismo dell’otto per mille sarebbe riformato per garantire che tutte le confessioni religiose abbiano accesso alle stesse risorse in modo proporzionale ai propri fedeli, senza discriminazioni legate alla presenza o meno di un’intesa. I luoghi di culto di tutte le confessioni avrebbero le stesse procedure autorizzative — senza i regolamenti comunali che in molte città italiane rendono di fatto impossibile costruire moschee mentre facilitano la costruzione di chiese.

La libertà religiosa sarebbe uguale per tutti — non solo nella dichiarazione costituzionale ma nella vita concreta: nell’accesso alle risorse pubbliche, nella visibilità nello spazio pubblico, nella possibilità di tramandare la propria fede alle generazioni future senza ostacoli burocratici o politici.

Perché è sotto attacco

L’articolo 8 viene eroso attraverso una politica dell’emergenza identitaria che tratta la presenza di comunità religiose non cristiane — in particolare quelle islamiche — come una minaccia piuttosto che come una componente normale di una società plurale.

I regolamenti comunali anti-moschee, diffusi in molte città del Nord Italia e presenti anche al Sud, sono in tensione diretta con il principio di uguaglianza dell’articolo 8. Un comune che permette la costruzione di chiese e impedisce quella di moschee non sta applicando la Costituzione: la sta violando. Che lo faccia per rispondere a pressioni elettorali non lo rende meno incostituzionale.

La retorica dell'”Islam incompatibile con i valori occidentali” — usata per giustificare l’assenza di un’intesa e la discriminazione nelle politiche religiose — confonde l’analisi critica delle derive fondamentaliste con la negazione dei diritti costituzionali di milioni di cittadini italiani credenti. È una confusione pericolosa, e la Costituzione non la tollera.

Un’applicazione vissuta

Il Salento che racconto e che Salento Dinamico vuole valorizzare è un territorio di straordinaria contaminazione culturale e religiosa. La presenza greca, la dominazione araba, la cultura ebraica medievale, l’influenza ottomana, le comunità arbëreshë con il loro rito greco-cattolico — tutto questo ha lasciato tracce nell’architettura, nella lingua, nella musica, nella cucina, nel modo di stare al mondo di questa terra.

La tarantella e la pizzica affondano le radici in pratiche rituali che mescolano elementi cristiani, pagani e probabilmente islamici. La cucina salentina porta nel nome di molti piatti l’eco dell’arabo e del greco. Le masserie conservano strutture che tradiscono influenze nordafricane. Il Salento è, storicamente, un luogo in cui le culture si sono incontrate — non sempre pacificamente, ma si sono incontrate.

Riconoscere questo non significa relativismo culturale. Significa onestà storica. E significa capire che la libertà religiosa non è un problema contemporaneo da gestire con sospetto — è una condizione storica di questo territorio che la Costituzione ha scelto di tutelare.

InOnda Network ha sempre raccontato questa pluralità — nelle feste, nelle tradizioni, nelle storie delle comunità. Non come curiosità esotica ma come sostanza dell’identità salentina. L’articolo 8 garantisce lo spazio costituzionale per farlo. Noi lo riempiamo con le storie.

La stella polare di Salento Dinamico

Salento Dinamico è una visione di sviluppo che include tutti — perché un territorio che esclude una parte dei propri abitanti sulla base della religione non è un territorio che si sviluppa: è un territorio che si divide. E i territori divisi non crescono, si consumano.

Il principio dell’articolo 8 — tutte le confessioni egualmente libere — non è solo un principio di giustizia astratta. È un principio di intelligenza territoriale: una comunità che rispetta le differenze religiose è una comunità più coesa, più creativa, più capace di affrontare le sfide del futuro.

Egualmente libere. Tutte. Non quasi tutte.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; legge n. 449/1984 — intesa con la Tavola Valdese; legge n. 101/1989 — intesa con le comunità ebraiche; ISMU, rapporto sulle comunità religiose in Italia 2024; Corte Costituzionale italiana, giurisprudenza sulla libertà religiosa; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 8; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.


Costituzione Art8

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