La famiglia che la Costituzione protegge è ancora quella di settantotto anni fa, o può essere qualcosa di più?
Il ventinovesimo articolo della Costituzione, il compromesso storico tra laici e cattolici, e il dibattito che non si è mai chiuso su cosa significa famiglia nell’Italia di oggi
di Francesco Giannetta, Giugno 2026
«La famiglia è la prima scuola di democrazia. Dove si impara il rispetto, la cura, la responsabilità verso l’altro. Ma quella scuola deve essere aperta a tutti, non custodita come privilegio di pochi.» — Giorgio La Pira, costituente e sindaco di Firenze, 1954
Un articolo che divide ancora
Ci sono articoli della Costituzione su cui il tempo ha sedimentato un consenso ampio. E poi c’è l’articolo 29, che settantotto anni dopo la sua approvazione è ancora al centro di un dibattito politico, giuridico e culturale che non accenna a chiudersi. Non perché sia scritto male: ma perché tocca il nucleo più intimo della vita delle persone e il punto di maggiore tensione tra visioni del mondo profondamente diverse.
«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.»
Due commi. Il primo riconosce la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” e ne garantisce i diritti. Il secondo stabilisce il principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti necessari a garantire l’unità familiare.
Ogni parola di questi due commi fu discussa, contrastata, votata in una delle sessioni più tese dell’Assemblea Costituente. E ogni parola porta ancora con sé, oggi, il peso di quelle discussioni irrisolte.
La storia: il grande compromesso tra due visioni
Per capire l’articolo 29 bisogna capire la tensione che lo ha prodotto. Nell’Assemblea Costituente si fronteggiavano due visioni radicalmente diverse della famiglia, del matrimonio e del ruolo dello Stato nelle relazioni private.
La visione cattolica, sostenuta dalla Democrazia Cristiana, concepiva la famiglia come istituzione naturale preesistente allo Stato, fondata sul matrimonio indissolubile, con una struttura gerarchica in cui il marito aveva un ruolo di guida riconosciuto anche dalla legge. Non era una posizione astratta: era quella codificata nel Concordato del 1929 e nel Codice Civile del 1942, che attribuiva al marito la “potestà maritale” sulla moglie e sui figli.
La visione laica e progressista, sostenuta da comunisti, socialisti e azionisti, concepiva la famiglia come istituzione sociale modificabile dal diritto, fondata sull’uguaglianza tra i coniugi, aperta alle trasformazioni culturali e sociali. Voleva una Costituzione che sancisse l’uguaglianza piena tra marito e moglie, senza eccezioni né limiti.
Il compromesso finale è leggibile in ogni parola dell’articolo 29. “Società naturale” è una concessione alla visione cattolica: riconosce che la famiglia ha una dimensione che precede lo Stato, che non è creazione del diritto ma realtà che il diritto deve riconoscere. “Fondata sul matrimonio” esclude dalla tutela costituzionale diretta le famiglie di fatto, che nel 1948 erano una realtà marginale ma che nel 2026 rappresentano milioni di persone. “Uguaglianza morale e giuridica dei coniugi” è la conquista laica: per la prima volta nella storia giuridica italiana, marito e moglie sono uguali davanti alla legge. “Con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” è la contropartita cattolica: quella uguaglianza può essere limitata per proteggere la famiglia come unità, aprendo la porta a norme che privilegino la coesione del nucleo rispetto all’autonomia dei singoli membri.
L’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: una rivoluzione silenziosa
Il secondo comma dell’articolo 29 fu, nel 1948, una delle affermazioni più rivoluzionarie dell’intera Costituzione. Non era retorica: era la rottura con secoli di diritto civile italiano che aveva trattato la moglie come soggetto giuridicamente inferiore al marito.
Il Codice Civile vigente attribuiva al marito la “potestà maritale”: la moglie non poteva esercitare il commercio, non poteva accettare eredità, non poteva stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito. Era, in senso giuridico, un soggetto a capacità limitata. L’articolo 29 dichiarò quella condizione incostituzionale con una frase sola.
Ma la Costituzione dichiara i principi: li applica la legge ordinaria. E la legge ordinaria impiegò decenni ad adeguarsi. La riforma del diritto di famiglia arrivò solo nel 1975, ventisette anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, e solo allora abolì formalmente la potestà maritale, introdusse la comunione dei beni come regime patrimoniale ordinario, garantì ai due coniugi eguali diritti e doveri nel matrimonio.
Ventisette anni. Una generazione intera di donne italiane ha vissuto sotto un regime giuridico che la Costituzione già dichiarava incostituzionale, in attesa che il Parlamento trovasse il coraggio di applicarla.
Il dibattito che non si è mai chiuso: cosa significa “fondata sul matrimonio”
La parte più controversa dell’articolo 29 non è l’uguaglianza tra i coniugi: su quella c’è consenso. Il punto di tensione permanente è la formula “società naturale fondata sul matrimonio”, che ha alimentato decenni di dibattito su tre questioni distinte.
La prima è il riconoscimento delle famiglie di fatto, quelle coppie (eterosessuali e omosessuali) che convivono senza contrarre matrimonio. L’articolo 29 riconosce la famiglia “fondata sul matrimonio”: significa che le famiglie senza matrimonio non sono protette dalla Costituzione? La Corte Costituzionale ha chiarito nel tempo che l’articolo 29 non esaurisce la tutela costituzionale della famiglia. L’articolo 2 sui diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali protegge anche le convivenze, che sono “formazioni sociali” nel senso costituzionale del termine. Ma il livello di tutela è diverso, e questo differenziale è ancora oggetto di dibattito.
La seconda è il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La formula “fondata sul matrimonio” non specifica il sesso dei coniugi: è un’omissione deliberata o una lacuna da colmare? La Corte Costituzionale, in una serie di pronunce tra il 2010 e il 2015, ha stabilito che la Costituzione non impone al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie omosessuali ma non glielo impedisce nemmeno: è una scelta politica rimessa al Parlamento. Il Parlamento ha risposto nel 2016 con le unioni civili, che riconoscono alle coppie omosessuali diritti sostanzialmente equivalenti al matrimonio ma non il nome di “matrimonio” e non il diritto all’adozione congiunta.
La terza è la definizione di “società naturale”: cosa significa “naturale” in un articolo costituzionale? Per i cattolici significa che la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna ha una dimensione ontologica che precede il diritto e che il diritto deve rispettare. Per i laici significa semplicemente che la famiglia è un istituto radicato nella società prima dello Stato, senza implicazioni sulla sua composizione specifica.
Le unioni civili e il diritto ancora incompiuto
La legge Cirinnà del 2016 ha fatto un passo importante verso il riconoscimento delle coppie omosessuali, garantendo loro diritti successori, assistenza sanitaria, reversibilità pensionistica e molte altre tutele che prima erano riservate ai coniugi. Ma ha lasciato aperte questioni significative.
L’adozione congiunta da parte di coppie in unione civile non è prevista dalla legge, anche se la giurisprudenza ha progressivamente ampliato le possibilità di riconoscimento dei figli nati in famiglie omogenitoriali attraverso interpretazioni evolutive dell’articolo 2 e dell’interesse superiore del minore.
Il cognome del figlio, il riconoscimento automatico delle coppie dello stesso sesso formate all’estero, i diritti dei bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali: sono questioni che la legge del 2016 non ha risolto e che continuano a essere oggetto di contenzioso giudiziario e di pressioni politiche in direzioni opposte.
Nel 2023 il governo Meloni ha emanato una circolare che vietava ai comuni di iscrivere all’anagrafe i figli di coppie omosessuali. Una scelta che ha prodotto un contenzioso giudiziario ancora aperto e che tocca direttamente i diritti dei bambini, indipendentemente da qualsiasi posizione sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. Perché un bambino che esiste non smette di esistere per una circolare ministeriale. E i suoi diritti (alla salute, all’istruzione, alla tutela giuridica) non dipendono dalla forma della famiglia in cui è nato.
Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero
Se l’articolo 29 fosse letto in modo coerente con l’intero sistema costituzionale, il legislatore avrebbe già completato l’adeguamento che la Corte Costituzionale ha indicato come possibile e opportuno: un regime giuridico che tuteli tutte le famiglie in cui crescono bambini, indipendentemente dalla forma del nucleo in cui vivono.
Non si tratta di obbligare nessuno a cambiare la propria visione del matrimonio. Si tratta di garantire che i bambini nati in famiglie omogenitoriali abbiano gli stessi diritti dei bambini nati in famiglie tradizionali: perché l’articolo 3 sull’uguaglianza non fa distinzioni basate sulla composizione della famiglia di origine.
L’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, conquistata nel 1948 e applicata nel 1975, richiedeva lo stesso coraggio. Oggi quel coraggio si chiama completare il riconoscimento giuridico di tutte le formazioni familiari in cui crescono bambini, senza attendere altri ventisette anni.
Un’applicazione vissuta
MeetYou è una delle piattaforme che ho costruito come parte del Trovido Network: uno spazio digitale in cui le persone si incontrano, si conoscono, costruiscono relazioni. Non è uno strumento neutro rispetto all’articolo 29: è uno strumento che riconosce la pluralità delle forme in cui le relazioni umane si sviluppano, senza giudicare quale sia la forma giusta e quale no.
Salento Dinamico include nella propria visione di sviluppo territoriale la valorizzazione delle reti familiari e comunitarie che sono il tessuto connettivo di questo territorio. Le famiglie salentine, nelle loro forme diverse, sono la prima cellula dello sviluppo: custodiscono il patrimonio culturale, trasmettono le tradizioni, mantengono i legami intergenerazionali che tengono in piedi le comunità nei momenti difficili.
Rispettare quella pluralità, costruire strumenti che la supportino invece di escluderne una parte, è coerente con il principio dell’articolo 29 nella sua lettura più autentica: quello che riconosce i diritti della famiglia perché riconosce il valore delle relazioni umane stabili, non perché voglia definire chi ha il diritto di formarle.
La stella polare di Salento Dinamico
Il Salento è un territorio in cui la famiglia, nelle sue forme tradizionali e in quelle nuove, è ancora il nucleo centrale della vita sociale ed economica. Le imprese familiari, i legami di vicinato, le reti di solidarietà informale che funzionano meglio dei servizi pubblici in molte aree periferiche: tutto questo poggia sulla solidità delle relazioni familiari nel senso più ampio.
Salento Dinamico non difende un modello di famiglia contro un altro. Difende le condizioni in cui le relazioni umane stabili, qualunque sia la loro forma, possano svilupparsi e prosperare: servizi per l’infanzia, sostegno alle famiglie in difficoltà, riconoscimento giuridico di tutti i nuclei familiari, politiche che non costringano le persone a scegliere tra lavoro e cura.
L’articolo 29 chiede alla Repubblica di riconoscere i diritti della famiglia. Noi chiediamo che li riconosca tutti, senza eccezioni basate sulla forma.
Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; legge n. 151/1975, riforma del diritto di famiglia; legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) sulle unioni civili; Corte Costituzionale italiana, sentenze nn. 138/2010 e 170/2014 sulla famiglia; circolare ministeriale del governo Meloni sull’iscrizione anagrafica dei figli di coppie omosessuali, 2023; Giorgio La Pira, scritti e discorsi; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 29; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.
















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