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L’Italia è una e indivisibile, ma qualcuno ha deciso che alcune parti valgono più delle altre?

da 10 Maggio 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il quinto articolo della Costituzione, l’equilibrio impossibile tra unità e autonomia, e perché il decentramento senza equità non è democrazia ma secessione dei ricchi

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«L’unità non è uniformità. Un paese unito non è un paese uguale a se stesso ovunque — è un paese in cui nessuna parte viene abbandonata dalle altre.» — Emilio Lussu, costituente, sardista, antifascista, 1947


Una Repubblica che si tiene insieme

Esiste una tensione costituzionale che attraversa tutta la storia repubblicana italiana e che non è mai stata davvero risolta: quella tra l’unità dello Stato e l’autonomia delle sue parti. Tra il centro che governa e le periferie che chiedono di governarsi. Tra la coerenza nazionale e le specificità locali. Tra chi vuole uno Stato forte e omogeneo e chi vuole regioni e comuni liberi di fare da sé.

L’articolo 5 è il luogo dove la Costituzione prova a tenere insieme queste tensioni in una formula di equilibrio difficile ma necessaria:

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.»

Tre principi in una sola frase. La Repubblica è una e indivisibile — non si tocca, non si smembra, non si divide. E insieme: riconosce e promuove le autonomie locali, attua il più ampio decentramento amministrativo, adegua la sua legislazione alle esigenze locali. Non è una contraddizione — è una visione sofisticata dello Stato moderno. Ma richiede un equilibrio che la politica italiana ha quasi sempre mancato, oscillando tra centralismo soffocante e autonomismo irresponsabile.

La storia: unità contro autonomia

Nell’Assemblea Costituente, l’articolo 5 fu uno dei più contesi — perché toccava una ferita aperta nella storia italiana: quella del Risorgimento e dell’unificazione forzata.

Il Sud sapeva già, nel 1946, cosa significava uno Stato unitario costruito senza tener conto delle specificità locali. L’unificazione del 1861 aveva imposto al Mezzogiorno istituzioni, leggi e modelli economici pensati per il Nord, senza adattarli alle condizioni reali del territorio. Il brigantaggio meridionale — che costò più morti della guerra d’indipendenza — fu in larga parte una risposta disperata a questa violenza istituzionale. Cento anni dopo, i costituenti meridionali portavano in aula quella memoria.

Emilio Lussu, deputato sardo e tra i padri del federalismo democratico italiano, combatté per un riconoscimento forte delle autonomie locali — non come concessione dello Stato centrale ma come diritto originario delle comunità. I comunisti, tradizionalmente centralisti, erano divisi: temevano che l’autonomia regionale rafforzasse i poteri locali conservatori, soprattutto al Sud. La DC voleva le regioni ma con poteri limitati. I liberal-democratici temevano la frammentazione.

La formula finale è un compromesso che tiene tutto insieme per forza: la Repubblica è una e indivisibile — punto fermo, irrinunciabile. Ma dentro questa unità, le autonomie locali non sono tollerate: sono riconosciute e promosse. Il decentramento non è un’eccezione: è un principio costituzionale. La legislazione non può ignorare le esigenze locali: deve adeguarsi ad esse.

È una visione dello Stato che in settantotto anni di Repubblica è stata applicata in modo discontinuo, spesso strumentale, quasi mai coerente.

Unità e autonomia: il confine che non si può attraversare

La formula “una e indivisibile” non è retorica nazionalista. È un limite preciso che la Costituzione pone a qualsiasi forma di autonomia: nessuna regione, nessun comune, nessuna comunità locale può rivendicare poteri che mettano in discussione l’unità della Repubblica.

Questo limite ha un significato concreto: i diritti fondamentali — alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla dignità — devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Non possono dipendere dalla regione in cui si è nati. Non possono essere più robusti in Lombardia e più fragili in Calabria. Non possono essere finanziati meglio dove il gettito fiscale è più alto e peggio dove è più basso.

È esattamente questo il confine che l’autonomia differenziata della legge Calderoli ha provato ad attraversare — e che la Corte Costituzionale ha dichiarato invalicabile con la sentenza n. 192/2024. Il decentramento è un principio costituzionale. Ma il decentramento che produce cittadini di serie A e cittadini di serie B viola l’articolo 5 prima ancora che l’articolo 3. La Repubblica non può essere “una e indivisibile” nei simboli e divisa nella sostanza.

Il decentramento che non c’è stato

La parte più disattesa dell’articolo 5 non è quella sull’unità — è quella sul decentramento. La Costituzione chiede il “più ampio decentramento amministrativo” nei servizi che dipendono dallo Stato. Lo chiede dal 1948. Settantotto anni dopo, l’Italia rimane uno degli Stati più centralizzati d’Europa — non per vocazione costituzionale, ma per resistenza burocratica e politica.

Le regioni furono istituite solo nel 1970 — ventidue anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione. I comuni hanno ancora oggi poteri e risorse insufficienti rispetto alle funzioni che dovrebbero svolgere. Il decentramento fiscale — la capacità degli enti locali di finanziare autonomamente i propri servizi — è rimasto incompiuto. Il risultato è un sistema in cui le decisioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini vengono prese lontano da loro, da strutture che non conoscono le specificità locali e che non rispondono direttamente a chi subisce le conseguenze di quelle decisioni.

Il paradosso italiano è questo: si discute di autonomia differenziata — che rischia di aumentare i divari — senza aver mai realizzato davvero il decentramento amministrativo che la Costituzione chiede da settantotto anni. Prima di discutere di dare più poteri alle regioni ricche, bisognerebbe completare il lavoro che l’articolo 5 chiede dal 1948: costruire uno Stato che funzioni vicino ai cittadini, ovunque, con le stesse risorse e la stessa efficienza.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 5 fosse il parametro reale delle politiche pubbliche, i comuni avrebbero le risorse per svolgere le funzioni che la Costituzione attribuisce loro — senza dipendere dai trasferimenti discrezionali dello Stato centrale, senza dover scegliere ogni anno tra tenere aperta la biblioteca o rattoppare le strade.

Le comunità locali avrebbero voce reale nelle decisioni che le riguardano — non la voce formale delle consultazioni che nessuno legge, ma la voce sostanziale di chi ha potere di indirizzo sulle scelte che trasformano il proprio territorio. Le grandi infrastrutture non verrebbero calate dall’alto senza confronto con le comunità interessate. I piani urbanistici non sarebbero approvati senza una partecipazione civica autentica.

Il decentramento amministrativo renderebbe i servizi più efficienti perché più vicini ai bisogni reali: un ufficio che gestisce le pratiche di un comune di quindicimila abitanti conosce quei cittadini, le loro esigenze, i loro problemi. Uno sportello centralizzato a Roma no. La prossimità non è solo comodità — è efficienza costituzionale.

Un’applicazione vissuta

Salento Dinamico è una risposta pratica all’articolo 5 — una risposta dal basso a un decentramento che lo Stato non ha mai completato davvero. Se le istituzioni locali avessero avuto le risorse e i poteri che la Costituzione prevede, forse non sarebbe stato necessario costruire dal basso ciò che avrebbe dovuto venire dall’alto.

InOnda Network nasce dalla stessa logica: un’infrastruttura di informazione e comunicazione locale, costruita da cittadini per cittadini, perché il decentramento dell’informazione è il presupposto del decentramento democratico. Una comunità che non ha accesso a informazione di qualità sul proprio territorio non può partecipare alle decisioni che la riguardano. Non può esercitare l’autonomia che la Costituzione le riconosce.

Il contrasto che ho documentato tra il modello partecipativo adottato dalla Provincia di Lecce nella gestione del CIS Brindisi-Lecce-Costa Adriatica e il modello non partecipativo del Comune di Otranto per il waterfront di Boeri è esattamente la differenza tra chi ha capito l’articolo 5 e chi lo ignora. La stessa fonte di finanziamento, lo stesso strumento istituzionale, due approcci opposti alla partecipazione dei cittadini. La Costituzione indica quale dei due è corretto.

La stella polare di Salento Dinamico

L’articolo 5 è la base costituzionale di tutto ciò che Salento Dinamico ha cercato di fare in vent’anni: costruire una comunità locale consapevole, capace di partecipare alle decisioni che la riguardano, in grado di sviluppare progettualità autonoma senza aspettare che qualcuno dall’alto decidesse cosa era giusto per lei.

L’autonomia locale che la Costituzione riconosce e promuove non è l’autonomia dei potentati locali — di chi usa il potere prossimo per perpetuare clientele e controllo. È l’autonomia delle comunità — di persone che si organizzano, deliberano, costruiscono insieme il proprio futuro nel rispetto dell’unità repubblicana.

Questa distinzione è fondamentale. Il decentramento può essere strumento di democrazia o strumento di oligarchia locale — dipende da chi lo governa e come. La Costituzione indica la direzione: autonomia al servizio dei cittadini, decentramento al servizio dei diritti, unità come garanzia che nessuno venga lasciato indietro.

Una Repubblica, indivisibile. Con mille voci diverse. Tutte uguali in dignità.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie e lavori della Commissione dei 75, 1946-1947; Emilio Lussu, interventi in Assemblea Costituente, 1947; Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 192/2024 sull’autonomia differenziata; legge n. 86/2024 — legge Calderoli sull’autonomia differenziata; SVIMEZ, rapporto sull’economia del Mezzogiorno 2024; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 5; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.

Costituzione Art5

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