InOnda Novità


I confini dell’Italia sono tracciati sulla carta: ma chi decide davvero dove finisce la libertà di muoversi?

da 21 Maggio 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il sedicesimo articolo della Costituzione, il diritto di circolare e soggiornare liberamente, e le limitazioni che nessuno racconta

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«La libertà di muoversi è la libertà più concreta che esista. Chi non può andare dove vuole non è libero — è semplicemente meno prigioniero degli altri.» — Sandro Pertini, discorso alla Camera dei Deputati, 1945


Un diritto che diamo per scontato

Esistono diritti che sentiamo come acquisiti — così ovvi, così quotidiani, così naturali che dimentichiamo che qualcuno li ha conquistati e qualcuno potrebbe toglierli. La libertà di muoversi è uno di questi. Salire su un treno, spostarsi da un comune all’altro, trasferirsi in un’altra regione, uscire dal paese e rientrare — lo facciamo senza pensarci, come se fosse sempre stato così.

Non è sempre stato così.

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.»

Due commi. Il primo garantisce la libertà di circolazione interna — muoversi, soggiornare, trasferirsi ovunque nel territorio nazionale. Il secondo garantisce la libertà di uscire e rientrare. Entrambi con le stesse caratteristiche: il principio è assoluto, le eccezioni sono tassative e non possono mai essere motivate politicamente.

La storia: il confino e l’ammonizione

Per capire l’articolo 16 bisogna ricordare che nel periodo fascista la libertà di circolazione era una concessione dello Stato, non un diritto del cittadino. Il confino di polizia — la misura con cui il regime deportava i propri oppositori in paesi remoti del Sud Italia o nelle isole — era la negazione più brutale di questo diritto. Non una condanna penale pronunciata da un tribunale: una misura amministrativa decisa dalla polizia, senza processo, senza difesa, senza termine certo.

Antonio Gramsci fu confinato e poi incarcerato. Carlo Levi trascorse anni al confino in Lucania — da quell’esperienza nacque Cristo si è fermato a Eboli, uno dei libri più importanti della letteratura italiana del Novecento. Cesare Pavese fu confinato in Calabria. Ernesto Rossi e Altiero Spinelli scrissero il Manifesto di Ventotene durante il confino sull’isola omonima.

Il confino colpiva soprattutto chi veniva spostato nel Sud Italia — come se il Mezzogiorno fosse naturalmente un luogo di esilio e punizione. È un dettaglio che non è passato inosservato ai costituenti meridionali: la libertà di circolazione era anche un modo di affermare che il Sud non è una prigione a cielo aperto, che ogni angolo del territorio nazionale ha uguale dignità, che nessun cittadino può essere confinato contro la propria volontà.

La frase “nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche” è la risposta diretta al confino — e più in generale a qualsiasi uso politico del controllo sulla mobilità dei cittadini. È una delle poche norme costituzionali che esplicitamente vieta le motivazioni politiche come base per limitare un diritto.

Cosa protegge davvero l’articolo 16

La libertà di circolazione e soggiorno ha tre dimensioni che si tengono insieme:

La prima è la dimensione individuale — il diritto di ogni persona di muoversi liberamente, di scegliere dove vivere, di non essere costretta a restare in un luogo che non ha scelto. È la libertà dal confino, dall’obbligo di dimora, dalla residenza coatta.

La seconda è la dimensione economica — il diritto di spostarsi per lavoro, di trasferirsi dove ci sono opportunità migliori, di partecipare al mercato del lavoro nazionale senza barriere geografiche. In un paese con divari territoriali enormi come l’Italia, questa dimensione è fondamentale: senza la libertà di movimento, il divario Nord-Sud diventerebbe una trappola geografica da cui non si può uscire.

La terza è la dimensione politica — il diritto di uscire dal paese e rientrare. Fondamentale per chi dissente, per chi protesta, per chi non condivide le scelte del governo del momento. Uno Stato che impedisce ai propri cittadini di andarsene è uno Stato che si sa sbagliato e ha paura del confronto.

Il paradosso del Mezzogiorno: libertà di andarsene, impossibilità di restare

L’articolo 16 garantisce la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale. Ma garantire la libertà formale di restare non significa garantire le condizioni reali per farlo. E qui si apre il paradosso più doloroso che l’articolo 16 produce nel contesto italiano.

Ogni anno decine di migliaia di giovani del Sud lasciano la propria terra — il Salento, la Calabria, la Sicilia, la Campania, la Basilicata — e si trasferiscono al Nord o all’estero. Lo fanno liberamente, esercitando il diritto garantito dall’articolo 16. Ma lo fanno perché non hanno alternativa: non ci sono lavori adeguati alla propria formazione, non ci sono infrastrutture, non ci sono servizi, non ci sono opportunità.

Questa emigrazione è formalmente libera. È sostanzialmente coatta. Non è il confino fascista — nessun poliziotto li carica su un treno. Ma il risultato per molti di loro è lo stesso: vivere lontano da casa propria, dalla propria famiglia, dalla propria cultura, dal proprio territorio. Non perché lo abbiano scelto — perché non avevano scelta.

L’articolo 16 garantisce la libertà di andare. L’articolo 3 chiede di rimuovere gli ostacoli che rendono impossibile restare. Quando i due articoli vengono letti insieme emerge la contraddizione più profonda della storia repubblicana italiana: abbiamo garantito il diritto di partire senza mai costruire le condizioni per restare.

Le limitazioni ammesse: sanità e sicurezza

L’articolo 16 ammette limitazioni alla libertà di circolazione solo per motivi di sanità o sicurezza, stabiliti per legge in via generale. Non per singoli cittadini, non per categorie, non per ragioni politiche — per legge, valida per tutti, motivata da esigenze obiettive di salute pubblica o sicurezza.

La pandemia di Covid-19 ha messo alla prova questa norma in modo inedito. I DPCM che limitavano gli spostamenti tra regioni, tra comuni, tra abitazioni — erano limitazioni alla libertà di circolazione motivate da ragioni di sanità pubblica. Erano costituzionalmente legittime nella misura in cui rispettavano tre condizioni: erano stabilite per legge, erano temporanee, erano proporzionate all’emergenza sanitaria.

Il dibattito costituzionale sulla legittimità di quelle misure è ancora aperto. Alcuni giuristi hanno sostenuto che i DPCM — atti del Presidente del Consiglio, non leggi del Parlamento — non rispettassero la riserva di legge dell’articolo 16. Altri hanno sostenuto che l’emergenza sanitaria giustificasse strumenti eccezionali. La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata in modo definitivo su tutti gli aspetti.

Quel che è certo è che l’esperienza pandemica ha dimostrato quanto sia fragile la libertà di circolazione quando si confronta con emergenze reali — e quanto sia facile, per uno Stato, limitarla in modo che i cittadini accettano senza troppa resistenza. Una lezione che l’articolo 16 ci invita a non dimenticare.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 16 fosse letto insieme all’articolo 3 come impone la logica costituzionale, la libertà di circolazione non sarebbe solo formale ma sostanziale. Lo Stato non si limiterebbe a garantire il diritto di muoversi — garantirebbe le condizioni perché muoversi non fosse l’unica opzione disponibile per chi nasce in un territorio marginale.

Investimenti strutturali nel Mezzogiorno — non i fondi a pioggia che alimentano clientele senza costruire sviluppo, ma investimenti in infrastrutture, formazione, servizi, accesso al credito — sarebbero trattati come obblighi costituzionali derivanti dalla lettura congiunta degli articoli 3 e 16. Non favori che il Nord fa al Sud: debiti che la Repubblica ha con i propri cittadini meridionali.

La mobilità interna diventerebbe davvero una scelta — non una necessità. Chi vuole spostarsi al Nord per opportunità lo fa liberamente. Chi vuole restare al Sud per costruire qualcosa lì trova le condizioni per farlo. Questa è la libertà di circolazione nel suo significato pieno: non solo il diritto di andare, ma la possibilità reale di scegliere.

Un’applicazione vissuta

Sono rimasto. In un’epoca in cui quasi tutti i giovani del mio territorio con una formazione e un progetto se ne vanno, ho scelto di costruire qui — GiaNet Media, InOnda Network, Salento Dinamico, tutto il lavoro degli ultimi vent’anni. Non per sentimentalismo, non per mancanza di opportunità altrove: per convinzione che questo territorio meritasse qualcuno che ci credesse abbastanza da investirci la propria vita professionale.

Non è stato facile. Le infrastrutture digitali che nel 2011 erano disponibili al Nord erano anni luce davanti a quelle salentine. L’accesso al credito per le imprese digitali era — ed è ancora — infinitamente più difficile nel Sud che al Nord. La rete di relazioni professionali e commerciali che al Nord si costruisce quasi spontaneamente qui si deve costruire mattone per mattone, con uno sforzo dieci volte superiore.

Ho esercitato il diritto dell’articolo 16 al contrario: non la libertà di andare, ma la libertà di restare. E quel diritto — la libertà di restare nel proprio territorio senza essere condannati alla marginalità — è quello che la Costituzione garantisce formalmente e che la Repubblica non ha ancora imparato a garantire nella sostanza.

La stella polare di Salento Dinamico

Salento Dinamico nasce esattamente da questo: dalla convinzione che la libertà di restare sia un diritto costituzionale che va costruito ogni giorno, con il lavoro, con i progetti, con le infrastrutture digitali e culturali che rendono possibile vivere e lavorare in un territorio periferico senza rinunciare alla propria ambizione.

Ogni piattaforma che ho costruito è un mattone di questa libertà. Ogni articolo che racconta il territorio è un atto di resistenza contro la narrazione che lo vuole destinato all’emigrazione. Ogni giovane che riesce a costruire qualcosa qui senza doversi trasferire è la dimostrazione che la libertà di restare è possibile — se qualcuno crea le condizioni.

L’articolo 16 garantisce il diritto di andare. Salento Dinamico costruisce il diritto di restare.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi 1945; SVIMEZ, rapporto sull’emigrazione giovanile dal Mezzogiorno 2024; Corte Costituzionale italiana, giurisprudenza sulla libertà di circolazione; ISTAT, rapporto sui flussi migratori interni 2024; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 16; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.


Costituzione Art16

Leggi anche:

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pin It on Pinterest