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Associarsi è un diritto: ma qualcuno lo fa nell’ombra, e qualcun altro paga il prezzo di quella confusione?

da 23 Maggio 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il diciottesimo articolo della Costituzione, la libertà che distingue la democrazia dalla dittatura, e il doppio volto delle associazioni — quelle che costruiscono e quelle che nascondono

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«L’uomo è un animale sociale. Ma la società che costruisce può essere strumento di libertà o strumento di potere — dipende da chi si associa, con chi, e soprattutto per fare cosa.» — Norberto Bobbio, filosofo politico, 1976


La differenza tra riunirsi e associarsi

L’articolo 17 protegge il diritto di riunirsi — l’incontro occasionale, la manifestazione, l’assemblea pubblica. L’articolo 18 protegge qualcosa di diverso e di complementare: il diritto di associarsi — di costruire strutture stabili, durature, organizzate, attraverso cui i cittadini perseguono obiettivi comuni nel tempo.

La distinzione non è solo tecnica. Riunirsi è un gesto — momentaneo, circoscritto, che finisce quando la piazza si svuota. Associarsi è un impegno — continuativo, strutturato, che costruisce nel tempo relazioni, risorse, capacità di azione collettiva. La democrazia ha bisogno di entrambi: delle piazze che si riempiono nei momenti di crisi e delle associazioni che lavorano ogni giorno, anche quando nessuno guarda.

«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»

Due commi. Il primo enuncia il principio con la stessa logica dell’articolo 17: libertà come regola, divieto come eccezione tassativa. Non si chiede l’autorizzazione per associarsi — si associa e basta, purché per fini leciti. Il secondo introduce due divieti precisi e storicamente motivati: le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici con organizzazioni di carattere militare.

La storia: le associazioni che il fascismo sciolse

Il fascismo temeva le associazioni indipendenti quanto — forse più — delle manifestazioni di piazza. Una piazza si può disperdere con i manganelli. Un’associazione radicata nel territorio, con strutture, risorse e reti consolidate, è molto più difficile da neutralizzare.

Per questo il regime sciolse sistematicamente tutte le associazioni che non erano sotto il suo controllo diretto. I sindacati autonomi furono soppressi e sostituiti con le corporazioni fasciste. I partiti politici furono dissolti. Le associazioni culturali indipendenti furono chiuse o assorbite. Persino le associazioni sportive, ricreative, mutualistiche — quelle che sembravano più lontane dalla politica — furono sottoposte al controllo del partito.

Rimase solo una rete associativa indipendente: la Chiesa cattolica con le sue organizzazioni — l’Azione Cattolica, le associazioni parrocchiali, le congregazioni religiose. Non perché il regime le amasse, ma perché i Patti Lateranensi del 1929 le proteggevano politicamente e perché il conflitto aperto con la Chiesa avrebbe avuto costi troppo alti.

I costituenti che scrissero l’articolo 18 volevano restituire ai cittadini italiani il diritto di costruire reti associative indipendenti — senza dover chiedere il permesso allo Stato, senza dover dimostrare la propria fedeltà al regime, senza dover subire lo scioglimento arbitrario. La formula “senza autorizzazione” è la risposta diretta al sistema fascista di controllo delle associazioni.

Il divieto delle associazioni segrete: la risposta alla P2

Il secondo comma — il divieto delle associazioni segrete — ha una storia che si prolunga ben oltre il 1948. I costituenti pensavano principalmente alla massoneria, che durante il periodo liberale aveva esercitato un’influenza significativa sulla vita politica italiana spesso in modo opaco e non trasparente. Il fascismo aveva sciolto le logge massoniche — non per ragioni democratiche ma per eliminare un centro di potere alternativo. I costituenti volevano che, nella nuova Repubblica, le associazioni che influenzavano la vita pubblica lo facessero alla luce del sole.

Ma fu solo nel 1982 — trentaquattro anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione — che il Parlamento approvò la legge n. 17 sulle associazioni segrete, in risposta allo scandalo della Loggia P2. La Propaganda Due — la loggia massonica deviata guidata da Licio Gelli — era esattamente il tipo di associazione segreta che l’articolo 18 intendeva vietare: una rete occulta di politici, militari, imprenditori, giornalisti che perseguiva obiettivi politici in modo clandestino, senza che i cittadini potessero saperne l’esistenza né controllarne l’operato.

Lo scandalo P2 rivelò una lista di quasi mille iscritti — tra cui ministri, parlamentari, generali, magistrati, direttori di giornali — che facevano parte di un’organizzazione segreta che aveva infiltrato le istituzioni repubblicane. Fu una delle crisi più gravi della democrazia italiana del dopoguerra — e fu anche la dimostrazione più clamorosa di quanto il secondo comma dell’articolo 18 fosse stato ignorato per decenni.

Il divieto delle organizzazioni paramilitari: attuale più che mai

Il divieto delle associazioni che perseguono scopi politici “mediante organizzazioni di carattere militare” fu inserito pensando alle squadre fasciste — le camicie nere che avevano usato la violenza organizzata come strumento politico negli anni Venti. Era un divieto che sembrava riferirsi a un passato superato.

Non lo è. Negli ultimi anni in Europa — e anche in Italia — si è assistito alla crescita di organizzazioni che combinano ideologia politica e struttura paramilitare: gruppi di estrema destra con addestramento militare, milizie private che si presentano come forze di sicurezza alternative, organizzazioni che usano uniformi, gradi gerarchici e disciplina militare per perseguire obiettivi politici.

In Italia alcune di queste organizzazioni hanno operato in zone grigie della legalità per anni — tollerate o sottovalutate — prima di essere sciolte o processate. Il secondo comma dell’articolo 18 fornisce lo strumento costituzionale per vietarle: non perché le loro idee siano illegali — le idee, anche le più sbagliate, sono protette dalla libertà di pensiero — ma perché combinano quelle idee con strutture militari incompatibili con la democrazia.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 18 fosse il parametro reale delle politiche sulle associazioni, la legge sulle associazioni segrete del 1982 sarebbe applicata con rigore — non solo formalmente ma sostanzialmente. Le reti occulte di influenza che operano nell’ombra sulle decisioni pubbliche — siano esse logge massoniche deviate, reti clientelari strutturate, sistemi di potere informale che condizionano nomine e appalti — sarebbero trattate come le violazioni costituzionali che sono.

Le organizzazioni con carattere paramilitare sarebbero sciolte immediatamente, senza attendere che commettano reati specifici — perché il secondo comma dell’articolo 18 le vieta in quanto tali, indipendentemente dai reati che potrebbero commettere.

E le associazioni legittime — quelle che operano alla luce del sole per fini leciti — riceverebbero il sostegno che l’articolo 18 implica: non solo il diritto formale di esistere, ma le condizioni concrete per farlo. Il terzo settore — le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali — è uno degli asset più preziosi della democrazia italiana. Trattarlo con finanziamenti certi, fiscalità equa, riconoscimento istituzionale stabile è un obbligo costituzionale, non una scelta discrezionale.

Un’applicazione vissuta

VoloAlto APS — l’associazione di promozione sociale che ho fondato — è l’applicazione più diretta dell’articolo 18 nella mia biografia. Non è solo un veicolo giuridico per intercettare bandi pubblici: è una scelta costituzionale. Ho scelto di associarmi con altri cittadini per perseguire obiettivi di interesse generale, in modo trasparente, con statuto pubblico, con assemblee aperte, con bilanci consultabili. L’opposto esatto dell’associazione segreta che l’articolo 18 vieta.

Alterheads è la stessa scelta applicata al mondo creativo: una comunità di professionisti che si associano liberamente per costruire qualcosa insieme, senza autorizzazione, senza dover rispondere a nessun potere esterno delle proprie scelte creative e organizzative. È esercizio costituzionale dell’articolo 18 nella forma più pura — l’associazione spontanea di persone che condividono una visione.

GiaNet Media stessa è una forma di associazione — non nel senso civilistico del termine, ma nel senso costituzionale: un’impresa che aggrega competenze, risorse, progetti attorno a una visione comune e la persegue in modo trasparente, nel rispetto delle leggi, alla luce del sole. L’opposto del potere occulto che il secondo comma dell’articolo 18 intende colpire.

Il lavoro giornalistico di Novità InOnda ha più volte toccato il tema delle reti di potere locali — le connessioni tra famiglie, istituzioni, imprese, associazioni che condizionano le decisioni pubbliche in modo opaco. Non perché le associazioni siano di per sé sospette — ma perché quando operano nell’ombra, quando i loro legami istituzionali non sono trasparenti, quando le loro influenze sulle decisioni pubbliche non sono dichiarate, si avvicinano pericolosamente a quella zona grigia che l’articolo 18 intende vietare.

La stella polare di Salento Dinamico

Salento Dinamico è una visione associativa nel senso più profondo — l’idea che un territorio si sviluppi attraverso l’aggregazione libera e trasparente dei suoi cittadini attorno a obiettivi comuni. Non attraverso reti occulte di potere, non attraverso clientele che operano nell’ombra, non attraverso associazioni che perseguono interessi privati mascherati da interesse pubblico.

L’articolo 18 garantisce il diritto di associarsi. Ma garantisce anche — attraverso i divieti del secondo comma — che le associazioni che condizionano la vita pubblica lo facciano alla luce del sole. Trasparenza e libertà non sono in contraddizione: sono le due facce della stessa moneta democratica.

Chi si associa liberamente e apertamente costruisce democrazia. Chi si associa nell’ombra la erode. La differenza è tutta qui — e la Costituzione la conosce da sempre.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; legge n. 17/1982 — scioglimento della P2 e divieto delle associazioni segrete; Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia P2, relazione finale 1984; Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi 1984; Codice del Terzo Settore, d.lgs. n. 117/2017; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 18; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.


Costituzione Art18

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