La giustizia esiste per tutti: ma quanti italiani possono davvero permettersi di cercarla?
Il ventiquattresimo articolo della Costituzione, il diritto alla difesa che la Costituzione dichiara inviolabile, e il paradosso di una giustizia formalmente accessibile e sostanzialmente proibitiva
di Francesco Giannetta — Maggio 2026
«Un sistema giuridico che garantisce la giustizia solo a chi può pagarsi un buon avvocato non è un sistema di giustizia — è un sistema di privilegi con una toga addosso.» — Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 1935
Il diritto che tiene insieme tutti gli altri
Abbiamo analizzato finora decine di diritti — la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di comunicazione, la libertà di stampa, il diritto al lavoro, la libertà religiosa. Tutti garantiti dalla Costituzione. Tutti inviolabili sulla carta.
Ma c’è una domanda che nessuno di quegli articoli risponde da solo: cosa succede quando qualcuno viola uno di quei diritti? A chi ti rivolgi? Come li fai valere concretamente? Chi ti difende se non hai i mezzi per pagarti un avvocato?
L’articolo 24 è la risposta. È l’articolo che rende tutti gli altri articoli azionabili — che trasforma i diritti da principi astratti a garanzie concrete. Senza di esso, ogni altro diritto costituzionale rischia di restare sulla carta: bello da citare, impossibile da far rispettare.
«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.»
Quattro commi. Il primo garantisce l’accesso alla giustizia — chiunque può rivolgersi a un giudice per tutelare i propri diritti. Il secondo dichiara la difesa diritto inviolabile — con la stessa parola usata per la libertà personale, per le comunicazioni, per i diritti dell’uomo nell’articolo 2. Il terzo introduce il patrocinio a spese dello Stato per chi non ha i mezzi economici. Il quarto garantisce la riparazione degli errori giudiziari.
Insieme, questi quattro commi costruiscono la promessa più ambiziosa dell’intera Costituzione: la giustizia è uguale per tutti, indipendentemente dal reddito, dalla condizione sociale, dal peso politico.
È una promessa che l’Italia fatica enormemente a mantenere.
La storia: la giustizia come privilegio
Per capire l’articolo 24 bisogna ricordare che nell’Italia prefascista e fascista l’accesso alla giustizia era strutturalmente ineguale. Non solo perché i tribunali erano costosi — lo sono stati sempre — ma perché il sistema giudiziario era costruito in modo da favorire chi aveva risorse economiche e connessioni politiche, e da penalizzare chi non le aveva.
Il fascismo aveva peggiorato questa situazione in modo sistematico. La magistratura era stata piegata agli interessi del regime — i giudici che non si allineavano venivano rimossi o trasferiti. La giustizia amministrativa era uno strumento nelle mani del potere esecutivo. Il difensore d’ufficio — quando esisteva — era una figura spesso nominale, priva di reale indipendenza e di risorse adeguate.
I costituenti che scrissero l’articolo 24 avevano molti di questi meccanismi in mente. La formula “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” è la risposta diretta ai processi fascisti in cui l’imputato era privato di una difesa reale. Il patrocinio a spese dello Stato è la risposta alla giustizia come privilegio di classe. La riparazione degli errori giudiziari è la risposta ai casi — numerosi sotto il fascismo — in cui persone innocenti venivano condannate senza possibilità di rimedio.
Il primo comma: tutti possono agire in giudizio
La parola “tutti” nel primo comma ha lo stesso peso che ha nell’articolo 19 sulla libertà religiosa — non i cittadini, non i ricchi, non chi ha un avvocato: tutti. Stranieri, apolidi, poveri, analfabeti, persone senza fissa dimora. Chiunque abbia un diritto o un interesse legittimo da tutelare può rivolgersi a un giudice.
Questo principio — che sembra ovvio — è in realtà rivoluzionario. Per secoli la giustizia era stata un privilegio di chi poteva permettersi di accedervi. Il primo comma dell’articolo 24 dice che non può più essere così: l’accesso alla giustizia è un diritto universale, non una prestazione commerciale disponibile solo a chi ha i mezzi per pagarla.
L’interesse legittimo — accanto al diritto soggettivo — è un’aggiunta importante: non solo chi ha un diritto chiaro e definito può ricorrere alla giustizia, ma anche chi ha un interesse a che la pubblica amministrazione agisca in modo corretto e legale. È la base del diritto amministrativo italiano — la possibilità per qualsiasi cittadino di impugnare davanti al TAR un atto amministrativo che ritiene illegittimo.
Il secondo comma: la difesa come diritto inviolabile
“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.” Questa frase ha un significato tecnico preciso che vale la pena spiegare.
“Ogni stato e grado del procedimento” significa che il diritto alla difesa non si esaurisce nel processo principale — vale anche nelle indagini preliminari, nell’udienza preliminare, in appello, in cassazione, nelle misure cautelari, nell’esecuzione della pena. In ogni momento in cui lo Stato esercita il proprio potere nei confronti di una persona, quella persona ha il diritto di essere assistita da un difensore.
“Inviolabile” significa che questo diritto non può essere compresso nemmeno in circostanze eccezionali. Non può essere sospeso in stato di emergenza, non può essere limitato per ragioni di sicurezza pubblica, non può essere negato a chi è accusato di reati particolarmente gravi. Anzi — paradossalmente — è proprio nei casi più gravi che il diritto alla difesa deve essere più robusto, non meno: perché le conseguenze per l’imputato sono più pesanti.
Questo principio è stato messo alla prova più volte nella storia repubblicana. Le leggi speciali antiterrorismo degli anni Settanta e Ottanta introdussero limitazioni al diritto alla difesa — avvocati d’ufficio per i terroristi che rifiutavano difensori nominati, restrizioni ai colloqui tra imputati e difensori — che la Corte Costituzionale dovette progressivamente correggere. Il principio resse: anche i terroristi, anche i mafiosi, anche i nemici della democrazia hanno diritto a una difesa effettiva. Non perché lo meritino — ma perché senza quella garanzia nessuno è al sicuro.
Il terzo comma: il patrocinio a spese dello Stato
Il terzo comma è quello in cui la promessa costituzionale più bella si scontra con la realtà più dura. “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”
Il patrocinio a spese dello Stato — il meccanismo con cui lo Stato paga le spese legali di chi non può permettersele — esiste nell’ordinamento italiano. È disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002. Ma la distanza tra la promessa costituzionale e la realtà applicativa è enorme.
I limiti di reddito per accedervi sono talmente bassi che escludono ampie fasce di popolazione che non sono ricche ma non sono nemmeno povere abbastanza da qualificarsi — la cosiddetta classe media impoverita che non ha i soldi per un avvocato ma non rientra nelle soglie di indigenza. Nel 2024 il limite di reddito era di circa 11.500 euro annui — una cifra che lascia fuori milioni di italiani che in caso di processo non possono permettersi una difesa adeguata.
I compensi riconosciuti agli avvocati del patrocinio sono così bassi che molti professionisti rifiutano gli incarichi o li accettano con scarso entusiasmo — con l’inevitabile conseguenza che chi è assistito dal patrocinio spesso riceve una difesa di qualità inferiore rispetto a chi può pagarsi un avvocato di fiducia. Non è una critica agli avvocati — è una critica a un sistema che chiede loro di lavorare a tariffe che non coprono i costi.
Il quarto comma: la riparazione degli errori giudiziari
Il quarto comma — quello sulla riparazione degli errori giudiziari — è forse il più coraggioso dell’articolo 24. Riconosce implicitamente che la giustizia può sbagliare — che i tribunali possono condannare innocenti, che il sistema giudiziario non è infallibile — e ne trae la conseguenza logica: chi subisce un errore giudiziario ha diritto a un risarcimento.
In Italia l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione — disciplinato dagli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale — prevede un indennizzo per chi è stato tenuto in custodia cautelare e poi assolto. Ma i casi documentati di errori giudiziari che hanno devastato vite di persone innocenti — casi rimasti in carcere per anni prima che la verità emergesse — dimostrano che il sistema di riparazione è insufficiente rispetto al danno prodotto.
Non esiste un risarcimento adeguato per anni di carcere ingiusto. Ma la Costituzione almeno riconosce il problema — e chiede alla legge di trovare strumenti per affrontarlo. Che la legge lo faccia in modo soddisfacente è un’altra questione.
I tempi della giustizia: la violazione silenziosa dell’articolo 24
Il problema più grave e più diffuso dell’articolo 24 in Italia non è il diniego esplicito del diritto alla difesa — è la sua elusione attraverso i tempi. Un processo civile che dura dieci anni non è giustizia — è il diniego di fatto di giustizia mascherato da procedura. Un processo penale che si trascina per vent’anni non tutela i diritti — li svuota.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione del diritto a un processo entro un termine ragionevole migliaia di volte — più di qualsiasi altro paese europeo. La legge Pinto del 2001 — che prevede un indennizzo per i ritardi processuali — è diventata essa stessa un esempio del problema: i processi per ottenere l’indennizzo per i ritardi processuali durano anni.
Questa situazione non è solo un problema di efficienza amministrativa — è una violazione strutturale dell’articolo 24. Un diritto che non puoi far valere in tempi ragionevoli non è un diritto effettivo: è una promessa che lo Stato non mantiene.
Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero
Se l’articolo 24 fosse il parametro reale del sistema giudiziario italiano, i tempi del processo sarebbero trattati come una questione costituzionale urgente — non come un problema di organizzazione degli uffici da risolvere con riforme incrementali. Un processo civile che dura più di tre anni e uno penale che dura più di cinque sarebbero eccezioni da giustificare, non la norma da accettare.
Le soglie di reddito per il patrocinio a spese dello Stato sarebbero aggiornate periodicamente al costo reale della vita — non fissate a livelli che escludono milioni di persone dalla difesa gratuita. I compensi agli avvocati del patrocinio sarebbero adeguati a garantire una difesa di qualità reale, non nominale.
Il sistema di riparazione degli errori giudiziari sarebbe rafforzato — con meccanismi rapidi di revisione dei processi quando emergono nuove prove, con indennizzi che tengano conto del danno reale e non solo di criteri aritmetici, con la responsabilità personale dei magistrati nei casi di errori gravi e dolosi.
Un’applicazione vissuta
Chi fa giornalismo indipendente e chi costruisce imprese in territori periferici conosce il diritto alla difesa non solo come principio astratto — ma come necessità concreta che si presenta prima o poi nella vita professionale.
Le querele temerarie di cui abbiamo parlato nell’appendice all’articolo 21 sono esattamente il punto in cui l’articolo 24 viene messo alla prova. Il giornalista indipendente che viene querelato da un soggetto potente — un’azienda, un politico locale, un’amministrazione — ha formalmente diritto alla difesa. Ma quella difesa ha un costo. Un costo che un giornalista indipendente senza le spalle coperte di un grande editore fatica a sostenere — soprattutto quando il processo si trascina per anni.
Il sistema delle querele temerarie funziona esattamente perché l’articolo 24, nella sua applicazione pratica, non garantisce l’uguaglianza sostanziale che promette. Chi ha più risorse economiche può permettersi avvocati migliori, processi più lunghi, appelli e ricorsi — e può usare questa asimmetria come strumento di pressione contro chi ha meno risorse.
VoloAlto APS nasce anche come risposta a questo problema — come strumento per intercettare risorse che permettano di difendere i propri diritti senza dover scegliere tra la difesa legale e la sostenibilità economica del progetto editoriale. Non è una soluzione definitiva — ma è un’applicazione pratica del principio del terzo comma dell’articolo 24: costruire istituti che garantiscano l’accesso alla difesa anche a chi non ha i mezzi per finanziarla da solo.
La stella polare di Salento Dinamico
Salento Dinamico è una visione di territorio in cui i diritti sono effettivi — non solo formalmente garantiti ma concretamente accessibili. Un territorio in cui l’accesso alla giustizia dipende dal reddito non è un territorio equo: è un territorio in cui i diritti costituzionali valgono di più per chi ha di più.
L’articolo 24 pone una sfida precisa: costruire un sistema in cui la qualità della difesa non dipenda dalla profondità del portafoglio. Non è un obiettivo raggiunto — ma è la direzione che la Costituzione indica. E in un territorio periferico come il Salento — dove le risorse economiche sono mediamente inferiori alla media nazionale e le distanze dai grandi centri giudiziari sono spesso significative — quella direzione è ancora più urgente e ancora più lontana.
Costruire Salento Dinamico significa anche costruire le condizioni perché i diritti costituzionali siano accessibili a tutti i salentini — non solo a quelli che possono permettersi di farli valere.
Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Sansoni 1935; D.P.R. n. 115/2002 — Testo Unico delle spese di giustizia; legge n. 89/2001 — legge Pinto sulla durata ragionevole del processo; Corte europea dei diritti dell’uomo, statistiche sulle condanne dell’Italia per violazione dell’articolo 6 CEDU; Ministero della Giustizia, statistiche sui tempi del processo civile e penale 2024; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.















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