Scendere in piazza è un diritto: ma qualcuno sta trasformando il dissenso in un reato?
Il diciassettesimo articolo della Costituzione, la libertà di riunirsi che il fascismo aveva abolito, e il confine sottile tra ordine pubblico e repressione del dissenso
di Francesco Giannetta — Maggio 2026
«La piazza non è il nemico della democrazia. È il suo luogo originario — il posto dove i cittadini si incontrano, si riconoscono, decidono insieme. Chi teme la piazza teme la democrazia.» — Giuseppe Di Vittorio, discorso alla CGIL, 1949
Il diritto che si vede
Ci sono diritti che si esercitano in silenzio e in privato — la libertà di pensiero, la segretezza della corrispondenza, la libertà di coscienza. E poi c’è il diritto di riunione, che è per sua natura pubblico, visibile, collettivo. È il diritto che si vede — nelle piazze, nelle strade, nelle sale, nei cortei. È il diritto che fa rumore, che occupa spazio, che si fa sentire.
Ed è esattamente per questo che è il diritto che i regimi autoritari temono di più e comprimono per primi.
«I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.»
Tre commi che costruiscono un sistema di protezione del diritto di riunione con una logica precisa: il principio è la libertà, l’eccezione è il divieto. Non il contrario. Le riunioni non si autorizzano — si notificano. E possono essere vietate solo per motivi tassativi, comprovati, oggettivi. Non per il contenuto dei messaggi, non per le idee dei partecipanti, non per la scomodità politica di chi manifesta.
La storia: le riunioni che il fascismo vietò
Il fascismo abolì di fatto la libertà di riunione fin dai primi anni del regime. Le organizzazioni politiche di opposizione furono sciolte, i sindacati autonomi soppressi, le assemblee pubbliche non autorizzate dal regime vietate e disperse con la forza. La piazza — che nella tradizione politica italiana era sempre stata il luogo naturale della partecipazione civica — divenne uno spazio controllato, usato esclusivamente per le adunate del regime, per le cerimonie fasciste, per le manifestazioni organizzate dall’alto.
I costituenti che scrissero l’articolo 17 ricordavano quelle piazze svuotate del loro senso democratico. Ricordavano le squadre fasciste che disperdevano le riunioni degli operai, i manganelli contro chi protestava, gli arresti di chi si riuniva senza il permesso del partito. Quando scrissero “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente”, non stavano affermando un principio astratto — stavano restituendo alla piazza la sua funzione democratica.
La distinzione tra riunioni in luogo aperto al pubblico — che non richiedono preavviso — e riunioni in luogo pubblico — che richiedono notifica — fu discussa a lungo in Assemblea Costituente. La logica è semplice: una riunione in un locale privato o in un luogo accessibile al pubblico ma non destinato al transito generale non crea gli stessi problemi di ordine pubblico di un corteo in strada. Ma in entrambi i casi il principio è lo stesso: la libertà è la regola, il divieto è l’eccezione.
Riunione in luogo pubblico: notifica, non autorizzazione
Uno dei malintesi più diffusi sull’articolo 17 riguarda il preavviso per le riunioni in luogo pubblico. Molti cittadini — e purtroppo molti amministratori locali — lo interpretano come un’autorizzazione: si chiede il permesso, la questura lo concede o lo nega.
Non è così. L’articolo 17 non parla di autorizzazione ma di preavviso — una notifica che serve alle autorità per organizzare la sicurezza del traffico, per garantire la pubblica incolumità, per coordinare la presenza delle forze dell’ordine. Non è una richiesta di permesso: è una comunicazione organizzativa.
Le autorità possono vietare una riunione in luogo pubblico solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica — non per ragioni di opportunità politica, non perché i manifestanti sostengono posizioni scomode, non perché il corteo disturba il traffico più del solito. Il divieto deve essere fondato su motivi oggettivi e verificabili, non su valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza.
Questa distinzione — notifica vs autorizzazione, divieto tassativo vs discrezionalità — è fondamentale. Perché la prassi italiana ha progressivamente eroso la distinzione, trattando il preavviso come una richiesta di permesso e il divieto come una valutazione discrezionale dell’autorità. Non sempre illegalmente — ma spesso in contraddizione con lo spirito dell’articolo 17.
Le derive degli ultimi anni: il dissenso reso difficile
Negli ultimi anni in Italia si è assistito a una progressiva criminalizzazione delle forme di protesta che vanno oltre la manifestazione tradizionale. I blocchi stradali degli attivisti per il clima, le occupazioni degli spazi pubblici da parte dei movimenti per la casa, i presidi davanti alle sedi delle istituzioni — tutte queste forme di protesta sono state sempre più spesso trattate come reati invece che come esercizio del diritto di riunione.
Il decreto sicurezza approvato nel 2023 ha inasprito le pene per i reati connessi alle manifestazioni — in particolare per i blocchi stradali, puniti con sanzioni che in alcuni casi superano quelle previste per reati ben più gravi. L’obiettivo dichiarato era la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione dei disagi al traffico. L’effetto reale — denunciato da numerosi costituzionalisti — è stato quello di rendere più costoso e più rischioso l’esercizio del diritto di riunione nelle forme di protesta più visibili e più efficaci.
Non si tratta di sostenere qualsiasi forma di protesta a prescindere dai metodi. Si tratta di riconoscere che la Costituzione protegge il dissenso anche quando è scomodo, anche quando disturba, anche quando blocca una strada. Il confine tra ordine pubblico legittimamente tutelato e repressione del dissenso politicamente motivata è sottile — e la Costituzione dice chiaramente da che parte deve stare il principio.
La dimensione digitale: le riunioni che non si vedono
L’articolo 17 fu scritto pensando alle piazze fisiche, ai cortei, alle assemblee in luoghi concreti. Ma il diritto di riunione nell’era digitale ha acquisito una dimensione nuova che i costituenti non potevano prevedere: le comunità online, i gruppi di discussione, le reti sociali digitali in cui le persone si aggregano, si organizzano, si mobilitano.
Alterheads — la comunità creativa che sto costruendo — è una riunione nel senso dell’articolo 17: uno spazio in cui persone si aggregano attorno a interessi comuni, si riconoscono, costruiscono insieme qualcosa. Non occupa una piazza fisica, ma esercita la stessa funzione sociale e democratica di una riunione in luogo aperto al pubblico.
La questione di come applicare le garanzie dell’articolo 17 alle riunioni digitali — come bilanciare la libertà di aggregazione online con le esigenze di sicurezza, come impedire che le piattaforme private diventino arbitri del diritto di riunione digitale — è una delle più urgenti e meno risolte della politica costituzionale contemporanea.
Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero
Se l’articolo 17 fosse il parametro reale delle politiche di ordine pubblico, le manifestazioni non autorizzate per mancanza del preavviso formale non potrebbero essere disperse con la forza — perché la mancanza del preavviso non è un reato, è un’irregolarità procedurale. Le riunioni spontanee, quelle che nascono da una risposta immediata a un evento — un omicidio, un disastro ambientale, una decisione politica improvvisa — hanno lo stesso diritto di esistere delle manifestazioni organizzate con settimane di anticipo.
Le norme che criminalizzano le forme di protesta non violenta sarebbero valutate alla luce del principio costituzionale: limitare il diritto di riunione è possibile solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, non per ridurre il fastidio politico del dissenso. Le sanzioni sproporzionate per i blocchi stradali non violenti sarebbero ricondotte a criteri di proporzionalità costituzionale.
Le piattaforme digitali che moderano e rimuovono contenuti relativi all’organizzazione di manifestazioni sarebbero tenute a rispettare standard di libertà coerenti con l’articolo 17 — non potendo diventare strumenti di soppressione del diritto di riunione digitale.
Un’applicazione vissuta
InOnda Network e Alterheads sono riunioni nel senso più autentico dell’articolo 17 — spazi in cui persone si aggregano liberamente, pacificamente, senz’armi, attorno a interessi e valori comuni. Non occupano piazze fisiche — costruiscono piazze digitali. Ma la funzione è la stessa: creare spazio per l’incontro, per il riconoscimento reciproco, per la costruzione di qualcosa insieme.
VoloAlto APS va ancora più in profondità: è una riunione stabile di cittadini formalizzata in forma giuridica. Un’associazione di promozione sociale è esattamente ciò che i costituenti avevano in mente quando scrissero l’articolo 17 insieme all’articolo 2 — una “formazione sociale” in cui la personalità dei soci si sviluppa attraverso l’impegno collettivo per il bene comune. Intercettare bandi pubblici, promuovere progetti culturali e sociali, costruire reti tra realtà del territorio — tutto questo è esercizio costituzionale del diritto di riunione nella sua forma più matura e più responsabile.
Ho documentato con InOnda WebTV decine di manifestazioni, presidi, assemblee pubbliche nel Salento — non come reporter neutrale ma come cittadino che riconosce in quelle piazze l’esercizio di un diritto fondamentale. Ho ripreso i cortei per l’ambiente, le assemblee contro le grandi opere impattanti, i presidi dei lavoratori, le riunioni dei comitati civici. Ogni ripresa era un atto di testimonianza del diritto di riunione — la sua documentazione e la sua amplificazione.
Salento Dinamico ha sempre incluso nella propria visione la partecipazione civica attiva — le assemblee pubbliche, i confronti tra cittadini e istituzioni, gli spazi di deliberazione collettiva. Non la democrazia ridotta al voto ogni cinque anni: la democrazia come pratica quotidiana, come esercizio continuo del diritto di riunirsi, di discutere, di decidere insieme.
La stella polare di Salento Dinamico
La piazza è il luogo originario della democrazia. Non metaforicamente — storicamente: l’agorà greca, il forum romano, la piazza medievale italiana erano spazi fisici in cui i cittadini si riunivano per decidere insieme le questioni che li riguardavano. La democrazia rappresentativa moderna ha spostato la decisione nei parlamenti — ma la piazza è rimasta il luogo in cui i cittadini si ricordano che il potere appartiene a loro, non ai loro rappresentanti.
Salento Dinamico è anche questo: la convinzione che il territorio si governi con la partecipazione dei cittadini, non nonostante di essa. Che le piazze fisiche e digitali del Salento debbano essere luoghi vivi di confronto e di deliberazione. Che il diritto di riunirsi — garantito dall’articolo 17 — sia la condizione di tutto il resto: senza di esso, tutti gli altri diritti restano individuali e quindi fragili. Con esso, diventano collettivi e quindi forti.
La democrazia si esercita insieme. Sempre.
Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; decreto-legge n. 1/2023 — disposizioni urgenti per la tutela dell’ordine pubblico; Corte Costituzionale italiana, giurisprudenza sulla libertà di riunione; Amnesty International, rapporto sul diritto di protesta in Italia 2024; Giuseppe Di Vittorio, discorsi e interventi, 1945-1957; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 17; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.















0 commenti