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La retribuzione deve essere sufficiente a una vita libera e dignitosa: ma in Italia chi lavora può ancora dirsi povero?

da 13 Giugno 2026Cultura, Economia, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il trentaseiesimo articolo della Costituzione, il diritto a un salario proporzionato e sufficiente, il riposo e le ferie irrinunciabili. E il nuovo decreto sul “salario giusto” che invoca proprio questo articolo senza pronunciare le parole “salario minimo”

di Francesco Giannetta, Giugno 2026


«Il salario non è il prezzo di una merce. È la misura della dignità di una persona e della sua famiglia. Una società che paga il lavoro meno di quanto serve per vivere non sta comprando lavoro: sta comprando esseri umani a sconto.»
— Giuseppe Di Vittorio, segretario della CGIL, 1952


L’articolo che mette un prezzo alla dignità

Se l’articolo 35 ha aperto i rapporti economici tutelando il lavoro in tutte le sue forme, l’articolo 36 entra nel merito della questione più concreta che esista per chi lavora: quanto deve essere pagato, quanto può lavorare, quando ha diritto a fermarsi. È l’articolo che traduce la dignità del lavoro in misure precise.

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.»

Tre commi che sono tra i più densi dell’intera Costituzione. Il primo fissa due criteri per la retribuzione: deve essere proporzionata (al lavoro svolto) e sufficiente (a vivere con dignità). Il secondo rimanda alla legge la durata massima della giornata. Il terzo garantisce riposo e ferie come diritti irrinunciabili: non si può, neanche volendo, rinunciarvi.

Proporzionata e sufficiente: due parole, una rivoluzione

Il primo comma dell’articolo 36 contiene due aggettivi che hanno fatto la storia del diritto del lavoro italiano: “proporzionata” e “sufficiente”.

Proporzionata significa che la retribuzione deve essere commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro: chi lavora di più o svolge mansioni più complesse e qualificate deve essere pagato di più. È il principio di equità interna: a parità di lavoro, parità di salario; a maggiore impegno o competenza, maggiore retribuzione.

Sufficiente è la parola più potente. La retribuzione deve in ogni caso, qualunque sia il lavoro, garantire a chi lavora e alla sua famiglia un’esistenza “libera e dignitosa”. Non semplicemente la sopravvivenza: la dignità. E non solo per il lavoratore, ma per la sua famiglia. È il riconoscimento che il salario non è il prezzo di una merce determinato dal mercato, ma deve avere un pavimento invalicabile fissato dalla dignità della persona.

Questo aggettivo, “sufficiente”, ha avuto un’applicazione giurisprudenziale straordinaria. In assenza di un salario minimo fissato per legge, i giudici italiani hanno usato per decenni l’articolo 36 come parametro diretto: quando un lavoratore impugna una retribuzione troppo bassa, il giudice può dichiararla incostituzionale per violazione dell’articolo 36 e rideterminarla prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali. È uno dei pochissimi casi in cui una norma costituzionale viene applicata direttamente nei rapporti tra privati, senza bisogno di una legge intermedia. La Costituzione che entra nella busta paga.

Il lavoro povero: quando “sufficiente” non basta

Settantotto anni dopo, la parola “sufficiente” è ancora una promessa non mantenuta per milioni di lavoratori italiani. Il fenomeno ha un nome che è una contraddizione in termini rispetto all’articolo 36: i “lavoratori poveri”. Persone che hanno un lavoro, spesso a tempo pieno, e che nonostante questo vivono sotto la soglia di povertà.

L’Italia è l’unico paese del G7 senza un salario minimo legale. Tra i due e i due milioni e seicentomila lavoratori percepiscono meno di nove euro lordi l’ora, la soglia che il dibattito pubblico ha individuato come riferimento minimo. Sei paesi dell’Unione Europea non hanno un salario minimo legale (Italia, Danimarca, Austria, Finlandia, Svezia e Cipro), ma negli altri cinque la contrattazione collettiva copre quote altissime di lavoratori con salari elevati. In Italia la contrattazione copre formalmente molti lavoratori, ma il proliferare di contratti “pirata” firmati da sigle non rappresentative e la diffusione del lavoro precario e parcellizzato lasciano scoperte fasce ampie.

Il differenziale territoriale, ancora una volta, colpisce il Mezzogiorno. Secondo i dati Svimez che abbiamo citato parlando dell’emigrazione, una laureata del Mezzogiorno guadagna in media circa 375 euro al mese in meno di un laureato del Nord-Ovest: 1.487 euro contro 1.862. Stesso titolo, stesso impegno, retribuzione diversa a seconda della geografia. È una tensione diretta con il principio di proporzionalità del primo comma: a parità di lavoro, la retribuzione non è uguale.

La novità: il decreto sul “salario giusto”

Proprio mentre scriviamo questa rubrica, l’articolo 36 è al centro dell’attualità politica. Il 30 aprile 2026 il governo ha emanato il decreto-legge n. 62, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. Il decreto cita esplicitamente, nelle sue premesse, gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione. È in vigore dal primo maggio, ed è stato convertito in legge dalla Camera dei deputati il 10 giugno, tre giorni fa: ora passa all’esame del Senato.

Il decreto sceglie una strada precisa, e politicamente significativa. Non introduce un salario minimo orario fissato per legge: individua invece nella contrattazione collettiva nazionale, quella firmata dalle organizzazioni “comparativamente più rappresentative”, lo strumento per dare attuazione all’articolo 36. In sostanza, il “salario giusto” coincide con il trattamento economico previsto dai contratti collettivi dei sindacati più rappresentativi. È la posizione che il governo sostiene da quando, nel settembre 2023, la maggioranza riscrisse integralmente la proposta sul salario minimo eliminando ogni riferimento alla soglia legale dei nove euro.

Il decreto contiene anche misure importanti che vanno registrate con equità: incentivi all’occupazione stabile di giovani under 35 e donne, una prima disciplina contro il “caporalato digitale” (lo sfruttamento dei lavoratori delle piattaforme governati dagli algoritmi), obblighi di trasparenza algoritmica. Quasi un miliardo di euro di risorse mobilitate. Sono passi avanti reali, soprattutto sul lavoro intermediato dalle app, finora terra di nessuno.

Resta però la questione di fondo, che è costituzionale prima che politica. La direttiva europea del 2022 sui salari minimi adeguati, la cui validità è stata confermata dalla Corte di Giustizia UE nel novembre 2025, chiede ai paesi senza salario minimo legale di garantire che la contrattazione collettiva copra almeno l’80 per cento dei lavoratori. Il sistema italiano regge a quella verifica per i lavoratori coperti da contratti seri, ma lascia il problema dei contratti pirata e del lavoro povero. Affidare tutto alla contrattazione collettiva funziona dove la contrattazione è forte: il punto è cosa accade dove è debole o assente. È lì che la parola “sufficiente” dell’articolo 36 rischia di restare lettera morta.

Il secondo e terzo comma: il tempo che non si compra

Gli altri due commi dell’articolo 36 riguardano il tempo: quanto si lavora e quando ci si ferma.

La durata massima della giornata lavorativa, rimessa alla legge dal secondo comma, è oggi regolata dalla normativa europea e nazionale: in media non più di quarantotto ore settimanali comprensive di straordinari, calcolate su un periodo di riferimento. È una conquista che diamo per scontata ma che è il frutto di un secolo e mezzo di lotte: la giornata di otto ore, rivendicata già nell’Ottocento, è oggi un principio acquisito che però la trasformazione digitale rimette in discussione. La reperibilità continua, le mail fuori orario, il lavoro che invade il tempo personale attraverso lo smartphone hanno creato una nuova forma di estensione silenziosa dell’orario che la legge fatica a inseguire. Il “diritto alla disconnessione”, riconosciuto in alcuni ordinamenti e ancora debole in Italia, è la frontiera contemporanea del secondo comma.

Il terzo comma è quello che contiene la parola più importante: “irrinunciabile”. Il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite non sono solo diritti: sono diritti a cui il lavoratore non può rinunciare, neanche se volesse, neanche se gli venisse offerto denaro in cambio. È una limitazione dell’autonomia individuale a tutela della persona: la Costituzione protegge il lavoratore anche da sé stesso, dalla tentazione o dalla necessità di vendere il proprio riposo. Perché un lavoratore che non si riposa mai non è più libero: è una macchina, e le macchine non hanno dignità da tutelare.

Questo comma è oggi violato in forme sottili: le ferie non godute e monetizzate, il riposo settimanale saltato per necessità economica, il pluri-impiego di chi deve sommare due o tre lavori perché nessuno paga abbastanza. Quando un lavoratore deve rinunciare al riposo per arrivare a fine mese, il primo comma (retribuzione insufficiente) e il terzo (riposo irrinunciabile) vengono violati insieme, in un nodo unico.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 36 fosse pienamente applicato, nessun lavoratore a tempo pieno vivrebbe sotto la soglia di povertà: la parola “sufficiente” avrebbe un contenuto economico verificabile e garantito, attraverso un salario minimo legale o attraverso una contrattazione collettiva universalmente estesa e protetta dai contratti pirata. Le due strade sono tecnicamente diverse ma l’obiettivo costituzionale è identico: che chi lavora possa vivere con dignità del proprio lavoro.

Il principio di proporzionalità sarebbe rispettato anche territorialmente: stesso lavoro, stessa retribuzione, indipendentemente dal fatto di lavorare a Milano o a Lecce. Il riposo e le ferie sarebbero effettivamente irrinunciabili, il che richiede prima di tutto che il salario sia sufficiente: perché solo chi guadagna abbastanza può permettersi di riposare. E il diritto alla disconnessione sarebbe riconosciuto come estensione naturale del secondo comma all’epoca digitale.

Un’applicazione vissuta

Costruire impresa e lavoro in proprio, come ho fatto con GiaNet Media e l’ecosistema del Trovido Network, significa confrontarsi ogni giorno con il significato concreto dell’articolo 36, e da una prospettiva particolare: quella di chi il lavoro lo crea e lo deve remunerare.

JobFlow, la piattaforma del Trovido Network che connette domanda e offerta di lavoro, nasce anche dalla consapevolezza di quanto sia difficile, in un territorio come il Salento, far incontrare un lavoro dignitoso e chi lo cerca. Le retribuzioni più basse, il differenziale con il Nord, la tentazione del lavoro nero e sottopagato: sono realtà quotidiane di questo territorio. Costruire strumenti che diano trasparenza al mercato del lavoro, che permettano di valorizzare le competenze, che colleghino i professionisti del Sud a committenti che pagano secondo standard nazionali ed europei, è un modo concreto di lavorare perché la parola “sufficiente” dell’articolo 36 diventi reale anche qui.

Il lavoro digitale ha questa potenzialità rivoluzionaria: permette a un professionista di Otranto di essere pagato secondo le tariffe di Milano o di Berlino, senza spostarsi. È il principio di proporzionalità dell’articolo 36 reso possibile dalla tecnologia: stesso lavoro, stessa qualità, stessa retribuzione, indipendentemente dalla geografia. È una delle scommesse su cui Salento Dinamico è costruito.

La stella polare di Salento Dinamico

Giuseppe Di Vittorio, bracciante pugliese diventato il più grande sindacalista italiano, sapeva cosa significa un salario insufficiente: lo aveva vissuto nelle campagne del Tavoliere, dove i braccianti venivano pagati meno di quanto serviva per vivere. La sua battaglia di una vita è stata per trasformare il lavoro da condizione di sfruttamento a strumento di dignità.

Salento Dinamico raccoglie quella eredità in una terra che a Di Vittorio assomiglia: un Sud dove il lavoro c’è, ma spesso non paga abbastanza; dove la dignità del lavoro è ancora una conquista da completare. La nostra scommessa è che la tecnologia, l’innovazione e la valorizzazione delle competenze possano fare per il lavoratore digitale del Salento quello che le lotte sindacali fecero per i braccianti di Di Vittorio: rendere “sufficiente” un salario che il mercato, da solo, terrebbe basso.

La Costituzione lo dice da settantotto anni: la retribuzione deve bastare per una vita libera e dignitosa. Non è un auspicio. È un diritto. E un diritto non rispettato è un compito che resta aperto.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, e relativo disegno di legge di conversione approvato dalla Camera il 10 giugno 2026; direttiva UE 2022/2041 sui salari minimi adeguati; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza dell’11 novembre 2025 sulla validità della direttiva; Svimez, rapporto “Un Paese, due emigrazioni”, febbraio 2026, dati sui differenziali retributivi; Giuseppe Di Vittorio, discorsi e scritti sindacali; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 36; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.

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