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Dopo settantasette anni la Costituzione è stata finalmente applicata: i lavoratori possono entrare nella gestione delle aziende. Ma è davvero una rivoluzione?

da 29 Giugno 2026Cultura, Economia, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il quarantaseiesimo articolo della Costituzione, il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese, e la legge del 2025 che ha attuato una norma rimasta per decenni sulla carta

di Francesco Giannetta, Giugno 2026


«Il lavoratore non deve essere considerato come uno strumento di produzione, ma come un soggetto attivo, che ha il diritto di dire la sua nella vita dell’impresa in cui spende le sue energie e la sua esistenza.»
— Papa Giovanni XXIII, Mater et Magistra, 1961


Una promessa attesa settantasette anni

Ci sono articoli della Costituzione che sono stati applicati subito, e altri che hanno dovuto attendere decenni prima che il legislatore trovasse il coraggio o la volontà di tradurli in legge. L’articolo 46 appartiene alla seconda categoria, e in modo clamoroso: è rimasto sostanzialmente inattuato per settantasette anni, fino al maggio del 2025. È una storia che vale la pena raccontare proprio ora, a poco più di un anno da quella svolta.

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.»

Un solo comma. Ma un comma che contiene un’idea potenzialmente rivoluzionaria: il lavoratore non è solo qualcuno che esegue ordini in cambio di un salario, ma ha il diritto di partecipare alla gestione dell’impresa in cui lavora. Non più solo oggetto delle decisioni altrui, ma soggetto che concorre a prenderle.

La storia: il compromesso dei costituenti

L’articolo 46 fu uno dei più discussi e contrastati dell’Assemblea Costituente, perché toccava un nodo profondo: chi comanda nell’impresa? La risposta tradizionale del capitalismo era netta: comanda chi possiede il capitale. I lavoratori eseguono, i proprietari decidono. L’articolo 46 incrinava questa certezza, aprendo alla possibilità che chi lavora avesse voce anche nelle scelte gestionali.

Si confrontarono visioni diverse. La cultura cattolico-sociale, ispirata alla dottrina della Chiesa, sosteneva la partecipazione dei lavoratori come superamento del conflitto tra capitale e lavoro: non lotta di classe, ma collaborazione, comunità di intenti dentro l’impresa. La cultura socialista e comunista guardava invece al “controllo operaio”, alla partecipazione come strumento di potere dei lavoratori, tappa verso una trasformazione più profonda dei rapporti di produzione. La cultura liberale temeva che la partecipazione comprimesse la libertà d’impresa e l’efficienza produttiva.

Il risultato fu un compromesso, leggibile in ogni parola dell’articolo. “La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare”: si afferma il principio. Ma “nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi”: l’attuazione è rimandata al legislatore. E “in armonia con le esigenze della produzione”: la partecipazione non deve compromettere l’efficienza dell’impresa. Era un’apertura condizionata, un principio affermato ma lasciato all’attuazione futura.

E quel futuro non arrivava mai. Per decenni, governi di ogni colore lasciarono l’articolo 46 inattuato. Troppo divisivo, troppo carico di implicazioni, troppo scomodo sia per chi temeva di intaccare il potere del capitale, sia per chi temeva che la partecipazione “addomesticasse” il conflitto sindacale. Così, mentre in Germania la cogestione (la Mitbestimmung, con i rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle grandi imprese) diventava un pilastro del modello economico tedesco fin dagli anni Cinquanta, in Italia l’articolo 46 restava una promessa scritta e mai mantenuta.

La svolta del 2025: la legge che attua l’articolo 46

Poi, il 14 maggio 2025, dopo settantasette anni, qualcosa è cambiato. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, diventata legge n. 76 del 15 maggio 2025, in vigore dal 10 giugno 2025. Per la prima volta, l’articolo 46 trovava attuazione.

C’è un dettaglio che rende questa vicenda particolarmente significativa, e che merita di essere sottolineato: la legge è nata da una proposta di iniziativa popolare. È stata promossa dalla CISL, che ha raccolto circa 400mila firme di cittadini per chiedere una legge che attuasse finalmente l’articolo 46. È una delle pochissime leggi di iniziativa popolare arrivate all’approvazione: solo cinque nelle ultime sette legislature. La sovranità popolare che, dal basso, costringe le istituzioni ad attuare un principio costituzionale dimenticato. Sotto questo profilo, è una pagina di democrazia partecipativa che va riconosciuta come tale, al di là delle valutazioni di merito.

La legge prevede quattro forme di partecipazione. La partecipazione gestionale: i rappresentanti dei lavoratori possono entrare nei consigli di amministrazione o nei consigli di sorveglianza delle imprese. La partecipazione economica: la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili (almeno il 10 per cento) beneficia di una tassazione agevolata. La partecipazione finanziaria: i dipendenti possono ricevere azioni dell’impresa, diventandone in parte proprietari. La partecipazione organizzativa e consultiva: commissioni paritetiche e consultazione preventiva dei lavoratori sulle scelte aziendali. È previsto anche un Fondo dedicato di 71 milioni e la formazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Una rivoluzione o un’occasione a metà?

Qui però bisogna essere onesti e mostrare anche il rovescio della medaglia, perché su questa legge il giudizio è tutt’altro che unanime, e raccontarne solo la luce sarebbe parziale.

Da un lato c’è chi parla di svolta storica. La CISL, promotrice della legge, la definisce “una pagina storica per il lavoro e per l’Italia”, una “svolta culturale oltre che normativa”, il riconoscimento della partecipazione come motore di salari, produttività, sicurezza e benessere. E in effetti il principio è importante: studi internazionali mostrano che le imprese in cui i lavoratori partecipano e stanno meglio producono più valore aggiunto e affrontano meglio i cambiamenti.

Dall’altro lato c’è una critica netta, espressa da CGIL e UIL, che non hanno appoggiato la legge. Il punto debole, secondo questa lettura, è che la partecipazione resta volontaria: sono le aziende a decidere se adottarla o no, attraverso una scelta statutaria. Non è un diritto che il lavoratore può esercitare, ma una facoltà che l’impresa può concedere. “Saranno unicamente le aziende ad avere il potere decisionale di concedere o meno” la partecipazione, ha osservato la CGIL, sostenendo che la legge rischia di indebolire la contrattazione collettiva invece di rafforzare il potere dei lavoratori. Anche durante l’iter parlamentare diversi parlamentari hanno evidenziato due limiti: l’indebolimento del ruolo della contrattazione a vantaggio degli statuti aziendali e l’esclusione di alcuni settori, come quello bancario e le aziende pubbliche.

La verità, probabilmente, sta nel riconoscere insieme due cose. È un fatto positivo che dopo settantasette anni l’articolo 46 abbia finalmente una legge attuativa: il principio della partecipazione entra nell’ordinamento, e questo è un punto di non ritorno. Ma è anche vero che la versione approvata è prudente, volontaria, lontana dalla cogestione tedesca, e lascia ai datori di lavoro la scelta se applicarla. È un primo passo, non un punto di arrivo. La domanda vera è se da qui si proseguirà verso una partecipazione più piena, o se questa legge resterà un’affermazione di principio applicata da pochi.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 46 fosse attuato nel suo pieno potenziale, la partecipazione dei lavoratori non sarebbe una concessione facoltativa ma una dimensione strutturale dell’economia. I lavoratori siederebbero davvero nei luoghi dove si prendono le decisioni, portando il punto di vista di chi il lavoro lo fa ogni giorno: sulla sicurezza, sull’organizzazione, sugli investimenti, sulla sostenibilità.

La partecipazione agli utili e al capitale non sarebbe un’eccezione fiscalmente incentivata, ma una pratica diffusa che lega il destino di chi lavora a quello dell’impresa, riducendo la distanza tra capitale e lavoro che è all’origine di tanti conflitti. E la partecipazione rafforzerebbe la contrattazione collettiva invece di indebolirla, perché un lavoratore che partecipa è un lavoratore più informato, più consapevole, più capace di negoziare.

In un’epoca di transizioni epocali (digitale, ecologica, demografica) la partecipazione dei lavoratori sarebbe lo strumento per governare il cambiamento insieme, invece di subirlo: perché le trasformazioni decise senza chi le vive falliscono o lasciano macerie sociali, mentre quelle costruite con la partecipazione di tutti hanno più possibilità di riuscire.

Un’applicazione vissuta

Il principio dell’articolo 46, la partecipazione di chi lavora alle decisioni, è profondamente coerente con il modo in cui penso l’impresa e con la filosofia di Salento Dinamico. Le piattaforme che ho costruito con il Trovido Network nascono da una visione che mette al centro le persone e la condivisione del valore, non la sua concentrazione.

C’è un nesso diretto con quello che ho raccontato ieri a proposito dell’articolo 45 sulla cooperazione. La cooperativa è la forma economica in cui la partecipazione dei lavoratori è massima: i soci-lavoratori sono insieme proprietari e gestori dell’impresa. L’articolo 46 estende lo spirito cooperativo anche alle imprese tradizionali: l’idea che chi lavora abbia diritto di voce, che il valore prodotto sia condiviso, che la dignità del lavoro includa anche la dignità di partecipare alle decisioni.

Nel mondo del lavoro digitale, questo principio assume forme nuove. Le piattaforme che concentrano il potere nelle mani di pochi e trattano i lavoratori come semplici esecutori governati da algoritmi sono l’esatto contrario dell’articolo 46. Costruire piattaforme che invece valorizzano chi le usa, che distribuiscono valore e competenze, che danno voce e strumenti a professionisti e piccole imprese del territorio, è un modo di applicare lo spirito della partecipazione all’economia digitale. È la differenza tra una tecnologia che sfrutta e una tecnologia che emancipa.

La stella polare di Salento Dinamico

Papa Giovanni XXIII, nella Mater et Magistra, aveva espresso con chiarezza il cuore dell’articolo 46: il lavoratore non è uno strumento di produzione, ma un soggetto attivo che ha diritto di dire la sua nella vita dell’impresa. È un principio che attraversa le culture, da quella cattolica a quella socialista a quella liberale più avanzata: la dignità del lavoro include la dignità di partecipare.

Salento Dinamico raccoglie questa visione e la applica al territorio. Un Sud che cresce non è un Sud di lavoratori passivi che eseguono decisioni prese altrove, ma un Sud di persone che partecipano, che decidono, che condividono il valore che producono. La partecipazione dei lavoratori nelle imprese, la cooperazione, le comunità energetiche, le piattaforme digitali che distribuiscono invece di concentrare: sono tutte forme di una stessa idea, quella che la Costituzione esprime nell’articolo 46 e in tutta la sua parte economica.

Dopo settantasette anni, l’articolo 46 ha mosso il suo primo passo concreto. È un passo prudente, incompleto, ma è un passo. E il compito di chi crede nella dignità del lavoro è fare in modo che a quel primo passo ne seguano altri, fino a quando partecipare non sarà più una concessione, ma un diritto pieno di chi, con il proprio lavoro, costruisce ogni giorno la ricchezza di tutti.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; legge 15 maggio 2025, n. 76, “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti, ai risultati e alla proprietà delle imprese”, in vigore dal 10 giugno 2025; proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL; resoconto della seduta del Senato del 14 maggio 2025 (85 favorevoli, 21 contrari, 28 astenuti); dichiarazioni di Daniela Fumarola (CISL) e Francesca Re David (CGIL); Bollettino ADAPT, analisi della legge sulla partecipazione, maggio 2025; Papa Giovanni XXIII, Mater et Magistra, 1961; modello tedesco della Mitbestimmung; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 46; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.

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