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Le associazioni religiose meritano protezione speciale: ma chi controlla che quella protezione non diventi privilegio?

da 25 Maggio 2026Cultura, La Costituzione come Stella Polare0 commenti

Il ventesimo articolo della Costituzione, il principio che tutela le comunità di fede dalla discriminazione fiscale, e il confine sottile tra equità e favoritismo istituzionale

di Francesco Giannetta — Maggio 2026


«La religione è affare tra l’uomo e Dio. Lo Stato non deve né favorirla né ostacolarla — deve semplicemente lasciarla vivere.» — Benedetto Croce, filosofo e costituente, 1947


Il più breve e il più tecnico — ma non il meno importante

Dopo gli articoli sulla libertà religiosa individuale e sui rapporti tra Stato e confessioni, la Costituzione chiude il suo ragionamento sulla religione con un articolo che sembra quasi burocratico nella sua formulazione — ma che nasconde una questione di equità fondamentale.

«Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, esistenza ed attività.»

Una frase sola. Niente commi, niente eccezioni esplicite. Il principio è di una semplicità disarmante: essere un’associazione religiosa non può essere causa di discriminazione — né in senso negativo, cioè con limitazioni speciali, né implicitamente in senso positivo, cioè con favori speciali.

Almeno nella lettura più rigorosa.

La storia: le leggi speciali contro le minoranze religiose

Per capire l’articolo 20 bisogna ricordare che nella storia italiana le associazioni religiose non cattoliche avevano subito trattamenti legislativi e fiscali discriminatori per decenni. Le comunità valdesi, le chiese evangeliche, le congregazioni ebraiche — tutte queste realtà avevano sperimentato ostacoli specifici alla loro costituzione, alla loro attività, alla loro presenza pubblica che non riguardavano le istituzioni cattoliche.

Il regime fascista aveva reso questi ostacoli sistematici — ma anche nel periodo liberale precedente, la legislazione italiana aveva spesso trattato le minoranze religiose con sospetto, imponendo vincoli che la Chiesa cattolica non subiva. Limitazioni all’apertura di luoghi di culto, obblighi di registrazione più gravosi, restrizioni all’attività di proselitismo, trattamenti fiscali sfavorevoli rispetto alle istituzioni ecclesiastiche cattoliche.

L’articolo 20 risponde a questa storia con un principio di non discriminazione applicato specificamente alle associazioni religiose: il carattere religioso di un’organizzazione non può essere la ragione di un trattamento legislativo o fiscale peggiore rispetto alle organizzazioni laiche equivalenti. Una comunità religiosa non può essere penalizzata per il fatto di essere religiosa.

La lettura simmetrica: né limitazioni né privilegi

L’articolo 20 vieta esplicitamente le “speciali limitazioni” e i “speciali gravami fiscali” per le associazioni religiose. Non vieta esplicitamente i privilegi — i trattamenti più favorevoli rispetto alle organizzazioni laiche equivalenti.

Questa asimmetria testuale ha alimentato un dibattito giuridico e politico che dura da decenni: l’articolo 20 vieta di trattare peggio le associazioni religiose, ma consente di trattarle meglio?

La risposta della Corte Costituzionale e della dottrina prevalente è no — ma per ragioni che si trovano in altri articoli, non nell’articolo 20 in sé. L’articolo 3 sull’uguaglianza, l’articolo 53 sulla progressività fiscale, il principio di laicità dello Stato ricavato dalla lettura sistematica della Costituzione — tutti questi elementi convergono nel senso che i privilegi fiscali alle istituzioni religiose, quando non trovano giustificazione in ragioni obiettive collegate all’attività svolta, sono anch’essi incostituzionali.

Ma questa lettura rigorosa contrasta con la realtà pratica del sistema italiano, in cui le istituzioni religiose — in particolare quelle cattoliche — godono di vantaggi fiscali significativi che le organizzazioni laiche equivalenti non hanno.

L’esenzione IMU: il caso che divide

Il caso più clamoroso e più discusso riguarda l’esenzione dall’IMU — l’imposta municipale sugli immobili — per gli enti ecclesiastici. Per anni la Chiesa cattolica ha goduto di un’esenzione totale dall’IMU su tutti i propri immobili, inclusi quelli usati per attività commerciali — alberghi, ristoranti, scuole a pagamento — purché vi si svolgesse anche una minima attività di carattere religioso o assistenziale.

La Commissione Europea aprì una procedura di infrazione contro l’Italia nel 2010, sostenendo che quella esenzione configurava un aiuto di Stato illegale ai sensi del diritto europeo — perché favoriva le imprese gestite da enti ecclesiastici rispetto alle imprese laiche che operavano negli stessi mercati. Nel 2012 il governo Monti modificò la normativa, limitando l’esenzione agli immobili in cui si svolgono esclusivamente attività non commerciali di carattere religioso, assistenziale, educativo o culturale.

La modifica fu un passo nella direzione giusta — ma il dibattito sull’equità del trattamento fiscale delle istituzioni religiose non si è chiuso. Le esenzioni residue, i benefici indiretti, i meccanismi dell’otto per mille che trasferiscono risorse pubbliche alle confessioni religiose — tutto questo alimenta una questione di equità che l’articolo 20, letto insieme all’articolo 3, pone ma non risolve definitivamente.

Il terzo settore religioso: una realtà enorme e poco conosciuta

L’articolo 20 protegge non solo le chiese e i luoghi di culto ma tutto ciò che le organizzazioni religiose fanno al di là del culto stretto: scuole, ospedali, case di cura, mense per i poveri, centri di accoglienza per i migranti, strutture di assistenza agli anziani. In Italia questo terzo settore religioso è di dimensioni enormi — la Chiesa cattolica da sola gestisce la più grande rete di servizi sociali del paese, seconda solo allo Stato.

Questa realtà merita rispetto e riconoscimento. Le organizzazioni religiose svolgono funzioni sociali fondamentali — spesso in modo più efficiente e più capillare di quanto farebbe lo Stato, spesso nei territori più marginali e per le persone più vulnerabili. Negarlo sarebbe disonesto.

Ma merita anche chiarezza: quando un ente ecclesiastico gestisce un ospedale, una scuola o una struttura ricettiva, svolge un’attività economica che compete con le strutture laiche equivalenti. Pretendere per quella attività economica lo stesso trattamento fiscale di un luogo di culto non è proteggere la libertà religiosa — è distorcere il mercato a favore di un operatore economico privilegiato.

L’articolo 20 non risolve questa tensione — la pone. La risposta sta nella lettura sistematica della Costituzione: la libertà religiosa e la non discriminazione delle associazioni religiose sono valori fondamentali. L’equità fiscale e la non distorsione della concorrenza sono anch’essi valori fondamentali. Quando confliggono, lo Stato deve trovare un equilibrio — non scegliere automaticamente l’uno o l’altro.

Cosa succederebbe se lo applicassimo davvero

Se l’articolo 20 fosse il parametro reale delle politiche fiscali e legislative sulle organizzazioni religiose, il principio di non discriminazione varrebbe in modo simmetrico — né limitazioni speciali né privilegi speciali. Un’associazione religiosa che svolge attività di culto sarebbe trattata fiscalmente come un’associazione culturale laica equivalente. Un ente ecclesiastico che gestisce un albergo o una scuola a pagamento sarebbe trattato come qualsiasi altra impresa che svolge le stesse attività.

Le minoranze religiose — le comunità islamiche, i nuovi movimenti religiosi, le piccole chiese evangeliche — non incontrerebbero ostacoli burocratici e fiscali maggiori di quelli che incontra la Chiesa cattolica per le stesse attività. Il principio di non discriminazione varrebbe per tutti, non solo per chi ha la forza contrattuale di negoziare un Concordato.

Il terzo settore religioso che svolge funzioni sociali genuine — assistenza, accoglienza, cura — riceverebbe il sostegno pubblico che merita, esattamente come il terzo settore laico che svolge le stesse funzioni. Non di più, non di meno — uguale.

Un’applicazione vissuta

VoloAlto APS opera in un ecosistema — quello del terzo settore — in cui convivono organizzazioni laiche e religiose, grandi e piccole, con storie e risorse molto diverse. La concorrenza per i bandi pubblici, per i finanziamenti, per il riconoscimento istituzionale è reale e a volte squilibrata.

Ho scelto di costruire VoloAlto come associazione laica di promozione sociale — non perché abbia pregiudizi verso le organizzazioni religiose, ma perché credevo che la trasparenza laica fosse la forma più coerente con i valori che voglio rappresentare. L’articolo 20 dice che quella scelta non dovrebbe costarmi nulla rispetto a chi sceglie una forma organizzativa religiosa — e viceversa. Il carattere religioso o laico di un’organizzazione non dovrebbe essere un vantaggio né uno svantaggio nel rapporto con lo Stato.

Nella pratica non è sempre così. I grandi enti ecclesiastici hanno risorse, reti e capacità di lobbying che le piccole associazioni laiche non hanno. I bandi pubblici vengono spesso assegnati a organizzazioni consolidate che hanno storie e infrastrutture costruite in decenni di attività — e molte di queste organizzazioni sono di ispirazione religiosa.

Non è necessariamente sbagliato — l’esperienza e la radicazione sul territorio contano. Ma è una realtà che l’articolo 20 ci invita a guardare con occhi aperti: il principio di non discriminazione vale per tutti, e il trattamento equo delle organizzazioni religiose e laiche è una questione di giustizia costituzionale che riguarda ogni cittadino, credente o non credente.

La stella polare di Salento Dinamico

Il Salento è un territorio in cui il terzo settore religioso — le parrocchie, le Caritas, le associazioni cattoliche, le comunità di accoglienza legate alle diocesi — svolge un ruolo sociale enorme e spesso insostituibile. Non posso e non voglio ignorarlo: sarebbe intellettualmente disonesto.

Ma Salento Dinamico crede che accanto a quel terzo settore religioso debbano fiorire anche organizzazioni laiche, indipendenti, trasparenti nel loro funzionamento e nelle loro finalità. Non in competizione con le organizzazioni religiose — in complementarità. La pluralità del terzo settore è una ricchezza democratica: più voci, più approcci, più modi di rispondere ai bisogni del territorio.

L’articolo 20 garantisce che nessuna di queste voci venga discriminata per il proprio carattere religioso o laico. È un principio di equità che serve a tutti — alle organizzazioni religiose che non vogliono essere penalizzate per la propria fede, e alle organizzazioni laiche che non vogliono essere svantaggiate per la propria indipendenza dalle chiese.

Equità per tutti. Privilegi per nessuno.


Fonti: Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, sedute plenarie, 1946-1947; Commissione Europea, procedura di infrazione contro l’Italia sull’esenzione IMU agli enti ecclesiastici, 2010; decreto legislativo n. 23/2011 e successive modifiche sull’IMU; Codice del Terzo Settore, d.lgs. n. 117/2017; Benedetto Croce, interventi in Assemblea Costituente, 1947; testo vigente della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 20; Salento Dinamico, archivio progettuale 2000-2026.


Costituzione Art20

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